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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2468

Regolamento (UE) 2023/2468 della Commissione, dell’8 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12

Normativa europea32023R2468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per recepire le modifiche dello IAS 12 pubblicate dallo IASB il 23 maggio 2023. La novità centrale è l’introduzione di un’eccezione temporanea alla rilevazione e all’informativa sulle imposte differite connesse alla riforma fiscale internazionale OCSE del secondo pilastro, accompagnata da obblighi informativi mirati. L’applicazione di alcune disposizioni è immediata e retroattiva secondo lo IAS 8, mentre gli ulteriori obblighi informativi si applicano dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2023, con esonero per specifici bilanci intermedi fino al 31 dicembre 2023.

Modifica lo IAS 12 per introdurre un’eccezione temporanea alla rilevazione delle imposte differite connesse alle norme tipo OCSE del secondo pilastro e specifici obblighi informativi.

Ambito di applicazione

Si applica alle società che redigono bilanci secondo i principi contabili internazionali adottati nell’UE, limitatamente alle imposte sul reddito determinate dalla legislazione vigente o sostanzialmente in vigore per attuare le norme tipo del secondo pilastro pubblicate dall’OCSE, inclusa la legislazione sulle imposte integrative domestiche qualificate minime. Le disposizioni incidono sulla contabilizzazione e sull’informativa di tali imposte nel bilancio d’esercizio e, per alcuni profili informativi, anche nei bilanci intermedi; non sono previste esclusioni soggettive ulteriori nel testo fornito.

Modifica dello IAS 12 sulle imposte del secondo pilastro

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2023/1803 per incorporare nello IAS 12 le modifiche pubblicate dallo IASB il 23 maggio 2023 in materia di riforma fiscale internazionale - norme tipo del secondo pilastro OCSE. La Commissione, dopo consultazione dell’EFRAG, ha ritenuto che tali modifiche soddisfino le condizioni di adozione previste dal regolamento (CE) n. 1606/2002.

Finalità della modifica

La ratio è evitare che i gruppi dell’Unione contabilizzino come imposte differite gli aumenti connessi al secondo pilastro in contesti in cui alcuni Stati terzi hanno già attuato le relative norme. Il regolamento risponde quindi a un’esigenza di urgenza applicativa per i gruppi stabiliti nell’UE, introducendo un trattamento contabile specifico e immediatamente operativo.

Ambito applicativo e definizioni rilevanti

Il nuovo paragrafo 4 A dello IAS 12 riguarda le imposte sul reddito determinate dalla legislazione fiscale vigente o sostanzialmente in vigore per attuare le norme tipo OCSE del secondo pilastro, comprese le imposte integrative domestiche qualificate minime. Tale normativa e le imposte da essa derivanti sono qualificate come "legislazione del secondo pilastro" e "imposte sul reddito del secondo pilastro".

In questo perimetro, lo IAS 12 continua a trovare applicazione, ma con una deroga espressa: l’entità non deve rilevare né informare attività e passività fiscali differite riferite alle imposte sul reddito del secondo pilastro.

Obblighi di informativa

Le modifiche inseriscono un set di disclosure specifiche. In particolare, l’entità deve:

  • indicare di aver applicato l’eccezione alla rilevazione e all’informativa sulle imposte differite del secondo pilastro;
  • indicare separatamente gli oneri o i proventi fiscali correnti relativi a tali imposte;
  • nei periodi in cui la legislazione del secondo pilastro è vigente o sostanzialmente in vigore ma non ancora efficace, fornire informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’esposizione dell’entità.

L’informativa richiesta deve essere sia qualitativa sia quantitativa e può essere espressa anche in forma di intervallo indicativo. Se alcune informazioni non sono disponibili o non sono ragionevolmente stimabili, l’entità deve dichiararlo e indicare lo stato di avanzamento della valutazione.

Esempi di contenuti informativi

L’allegato fornisce esempi di disclosure utili, tra cui:

  • descrizione del modo in cui la legislazione del secondo pilastro incide sull’entità;
  • indicazione delle principali giurisdizioni potenzialmente esposte;
  • quota degli utili potenzialmente soggetti a imposte del secondo pilastro e relativa aliquota fiscale media effettiva;
  • variazione ipotetica dell’aliquota fiscale media effettiva se la legislazione avesse già acquisito efficacia.

Decorrenza, applicazione retroattiva e bilanci intermedi

Per i paragrafi 4 A e 88 A, l’applicazione è immediata dopo la pubblicazione delle modifiche ed è retroattiva secondo lo IAS 8. Per i paragrafi 88B-88D, l’applicazione decorre dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023 o in data successiva.

È inoltre previsto un esonero temporaneo dall’obbligo di fornire tali informazioni per i bilanci intermedi relativi a periodi che terminano il 31 dicembre 2023 o prima di tale data.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dello IAS 12

L’articolo 1 dispone che il principio contabile internazionale n. 12 Imposte sul reddito, contenuto nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803, sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato del presente regolamento.

Eccezione per le imposte del secondo pilastro

Il nuovo paragrafo 4 A stabilisce che lo IAS 12 si applica alle imposte sul reddito derivanti dalla legislazione fiscale vigente o sostanzialmente in vigore per attuare le norme tipo OCSE del secondo pilastro, incluse le imposte integrative domestiche qualificate minime. In deroga alle regole ordinarie, l’entità non deve rilevare né fornire informazioni su attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro.

Obblighi informativi specifici

I nuovi paragrafi 88 A-88D introducono obblighi di informativa: indicazione dell’avvenuta applicazione dell’eccezione di cui al paragrafo 4 A; indicazione separata degli oneri o proventi fiscali correnti relativi alle imposte del secondo pilastro; e, nei periodi in cui la legislazione del secondo pilastro è vigente o sostanzialmente in vigore ma non ancora efficace, informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili sull’esposizione dell’entità. Le informazioni devono essere qualitative e quantitative e possono essere fornite in forma di intervallo indicativo.

Contenuto minimo dell’informativa sull’esposizione

Per conseguire l’obiettivo informativo, l’entità deve fornire dati sulla propria esposizione alle imposte del secondo pilastro alla data di chiusura, senza dover riprodurre tutte le disposizioni della legislazione interessata. Se talune informazioni non sono conosciute o non sono ragionevolmente stimabili, l’entità deve dichiararlo e indicare i progressi compiuti nella valutazione della propria esposizione.

Esempi di informazioni utili

L’allegato include esempi illustrativi: informazioni qualitative sul modo in cui la legislazione del secondo pilastro incide sull’entità e sulle principali giurisdizioni esposte; informazioni quantitative, come la quota di utili potenzialmente soggetti a imposta del secondo pilastro e l’aliquota fiscale media effettiva, oppure la variazione ipotetica dell’aliquota fiscale media effettiva se la legislazione avesse già acquisito efficacia.

Decorrenza e regime transitorio

L’articolo 2 e il paragrafo 98M prevedono che i paragrafi 4 A e 88 A si applichino immediatamente dopo la pubblicazione delle modifiche e retroattivamente secondo lo IAS 8. I paragrafi 88B-88D si applicano ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva; non è richiesto fornire tali informazioni per i periodi intermedi che terminano il 31 dicembre 2023 o prima di tale data.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprincipi contabili internazionaliimposte sul redditoinformativa finanziariafiscalità internazionale

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