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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2512

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2512 della Commissione, dell’8 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Requeijão da Madera (IGP)]

Normativa europea32023R2512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome "Requeijão da Madera" come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione vi provvede in assenza di opposizioni motivate alla domanda presentata dal Portogallo, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale. L’atto è di immediata rilevanza operativa per gli operatori del settore interessato, in quanto attribuisce tutela UE alla denominazione registrata.

Iscrizione della denominazione geografica protetta "Requeijão da Madera" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Requeijão da Madera" come indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia altri prodotti di origine animale, inclusi i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; non disciplina in generale il settore lattiero-caseario, ma esclusivamente l’iscrizione nel registro UE della specifica denominazione.

Iscrizione di "Requeijão da Madera" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2512 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, iscrivendo nel registro UE il nome "Requeijão da Madera" come indicazione geografica protetta. L’atto segue la pubblicazione della domanda presentata dal Portogallo e si fonda sull’assenza di opposizioni motivate nel termine previsto.

Presupposti procedurali

La Commissione richiama, nei considerando, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che ha consentito la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Richiama inoltre l’articolo 51 del medesimo regolamento, evidenziando che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata; per tale ragione, il nome deve essere registrato.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di "Requeijão da Madera" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La norma specifica che il nome identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, categoria che comprende "altri prodotti di origine animale" e, in particolare, i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro.

Entrata in vigore e effetti nell’Unione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 iscrive "Requeijão da Madera" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro delle DOP e IGP dell’Unione europea.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè "Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)".

Presupposto procedurale della registrazione

La domanda di registrazione presentata dal Portogallo era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti agroalimentari di qualitàindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteregimi di qualità

Testo integrale

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