Regolamento (UE) 2022/1988
Regolamento delegato (UE) 2022/1988 della Commissione del 12 luglio 2022 che estende il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga di 12 mesi il periodo transitorio previsto per i fornitori di servizi di crowdfunding che operavano già sulla base del diritto nazionale prima dell’entrata a regime del regolamento (UE) 2020/1503. La proroga è giustificata dal rischio di perturbazioni nei mercati nazionali del crowdfunding e dalla necessità di consentire alle autorità competenti e agli operatori di completare le procedure di adeguamento e autorizzazione. Il nuovo termine è fissato al 10 novembre 2023, con applicazione dall’11 novembre 2022.
Proroga di 12 mesi del periodo transitorio per la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del diritto nazionale, previsto dal regolamento (UE) 2020/1503.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding già autorizzati ai sensi del diritto nazionale prima del 10 novembre 2021 e alle autorità competenti degli Stati membri incaricate delle procedure di autorizzazione e vigilanza. Riguarda la continuazione della prestazione di servizi di crowdfunding in regime nazionale durante la transizione al regime del regolamento (UE) 2020/1503, con efficacia nell’Unione e, in quanto atto rilevante ai fini del SEE, anche nel contesto SEE. Non disciplina il contenuto sostanziale dell’autorizzazione, ma solo la durata del periodo transitorio; non prevede esclusioni ulteriori.
Proroga del periodo transitorio per i servizi di crowdfunding
Il regolamento delegato (UE) 2022/1988 della Commissione interviene sul regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2020/1503 per i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. La finalità è evitare discontinuità operative e perturbazioni di mercato nel passaggio dal regime nazionale al nuovo quadro armonizzato europeo.
Contesto normativo e finalità
Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati secondo il diritto nazionale prima del 10 novembre 2021 potevano continuare a operare in base a tale diritto fino al 10 novembre 2022. Il considerando del regolamento delegato richiama la ratio del periodo transitorio: dare tempo agli operatori per adeguarsi al nuovo regime e alle autorità competenti per organizzare le procedure di autorizzazione e reperire le risorse necessarie a una transizione ordinata.
Valutazione della Commissione e presupposti della proroga
L’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 impone alla Commissione una valutazione sull’applicazione del regolamento ai fornitori che prestano servizi solo su base nazionale e sull’impatto sullo sviluppo dei mercati nazionali del crowdfunding e sull’accesso ai finanziamenti. Sulla base di tale valutazione, e tenendo conto della consulenza tecnica dell’ESMA ricevuta il 19 maggio 2022, la Commissione ha ritenuto necessaria una proroga di 12 mesi per scongiurare perturbazioni nei mercati nazionali più rilevanti.
Contenuto normativo
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’articolo 1, che proroga il periodo transitorio fino al 10 novembre 2023. La proroga consente ai fornitori di servizi di crowdfunding operanti in base al diritto nazionale e alle autorità competenti di disporre di tempo aggiuntivo per completare l’adeguamento al nuovo regime autorizzatorio europeo.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dall’11 novembre 2022. Il considerando finale sottolinea l’urgenza dell’atto, così da assicurare la proroga prima della scadenza del precedente termine o il più presto possibile dopo di essa.
Effetti pratici per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore, il regolamento non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma allunga il periodo in cui può continuare ad applicarsi il diritto nazionale. Per avvocati e commercialisti, il dato rilevante è la nuova scadenza del 10 novembre 2023, che incide sulla pianificazione delle istanze autorizzative e sulla gestione del passaggio al regime del regolamento (UE) 2020/1503.
Disposizioni principali
Proroga del periodo transitorio
L’articolo 1 estende fino al 10 novembre 2023 il periodo transitorio di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503. La proroga opera una sola volta e per 12 mesi, come consentito dall’articolo 48, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Motivazione della proroga
Il preambolo evidenzia che il rinvio è necessario per evitare perturbazioni nei grandi mercati nazionali del crowdfunding, considerate le difficoltà di alcune autorità competenti nel completare le autorizzazioni entro il 10 novembre 2022 e l’esigenza per le piattaforme di adeguarsi a un quadro normativo più completo.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dall’11 novembre 2022. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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