Regolamento (UE) 2022/1203
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione del 12 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco dell'Unione delle specie esotiche invasive contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141. Inserisce nuove specie, definisce per ciascuna i relativi codici NC per esemplari vivi, parti riproducibili e merci correlate, e introduce rinvii temporali per l'applicazione rispetto ad alcune specie usate per ricerca o interessate da investimenti agricoli a lungo termine. L'atto si fonda sulle valutazioni di rischio svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'elenco unionale delle specie esotiche invasive mediante l'inserimento di nuove specie e la previsione di applicazioni differite per alcune di esse.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sull'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, che contiene l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014. Riguarda le specie elencate nell'allegato del presente atto e, in particolare, gli esemplari vivi, le parti di esemplari vivi in grado di riprodursi e alcune categorie di merci connesse identificate da codici NC; prevede esclusioni/deroghe temporali per Xenopus laevis e Fundulus heteroclitus, nonché un periodo transitorio per Pistia stratiotes e Celastrus orbiculatus.
Aggiornamento dell'elenco unionale delle specie esotiche invasive
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1143/2014, che impone di mantenere costantemente aggiornato l'elenco dell'Unione sulla base di valutazioni di rischio e degli altri elementi previsti dall'articolo 4.
Finalità e base normativa
La Commissione richiama le prove disponibili e le valutazioni dei rischi effettuate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, concludendo che le specie elencate soddisfano i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Viene inoltre affermato che, per tutte le specie interessate, sono stati debitamente considerati gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 6.
Specie inserite nell'elenco dell'Unione
L'allegato del regolamento aggiunge nuove specie all'elenco unionale, in ordine alfabetico. Tra le specie terrestri e acquatiche figurano, tra le altre, Ameiurus melas, Axis axis, Callosciurus finlaysonii, Channa argus, Faxonius rusticus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Hakea sericea, Koenigia polystachya, Lampropeltis getula, Limnoperna fortunei, Morone americana, Pycnonotus cafer, Rugulopteryx okamurae, Solenopsis geminata, Solenopsis invicta, Solenopsis richteri, Wasmannia auropunctata e Xenopus laevis. Sono inoltre inserite Fundulus heteroclitus, Pistia stratiotes e Celastrus orbiculatus.
Codici NC, esemplari vivi e parti riproducibili
Per ciascuna specie l'allegato indica i codici NC degli esemplari vivi e, ove pertinente, delle parti di esemplari vivi in grado di riprodursi. In alcuni casi sono individuate anche specifiche categorie di merci connesse. Il testo precisa, ad esempio, riferimenti a uova di pesce fertili destinate alla riproduzione, sementi, uova fertilizzate per incubazione e a categorie di prodotti ittici o molluschi vivi, incluse le note aggiuntive (14) e (15) per ostriche vive e cozze vive.
Applicazione differita e periodi transitori
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, il punto 2 dell'allegato si applica dal 2 agosto 2024 e il punto 3 dal 2 agosto 2027. La Commissione motiva tali rinvii con esigenze specifiche: da un lato, le specie Xenopus laevis e Fundulus heteroclitus sono utilizzate per ricerche scientifiche che non devono essere interrotte; dall'altro, Pistia stratiotes e Celastrus orbiculatus sono soggette a un periodo transitorio per tutelare gli investimenti a lungo termine dei coltivatori in alcuni Stati membri.
Effetti pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il regolamento comporta la necessità di verificare l'impatto dell'inserimento delle nuove specie sui flussi commerciali, sulle autorizzazioni e sugli adempimenti connessi al regolamento (UE) n. 1143/2014. In particolare, la classificazione mediante codici NC e la previsione di date differite di applicazione assumono rilievo per importatori, operatori del settore biologico, centri di ricerca e soggetti che detengono o commercializzano le specie interessate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato del regolamento 2016/1141
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento, così da aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
Inserimento di nuove specie nell'elenco unionale
Sono inserite in ordine alfabetico numerose specie, tra cui Ameiurus melas, Axis axis, Callosciurus finlaysonii, Celastrus orbiculatus, Channa argus, Faxonius rusticus, Fundulus heteroclitus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Hakea sericea, Koenigia polystachya, Lampropeltis getula, Limnoperna fortunei, Morone americana, Pistia stratiotes, Pycnonotus cafer, Rugulopteryx okamurae, Solenopsis geminata, Solenopsis invicta, Solenopsis richteri, Wasmannia auropunctata e Xenopus laevis.
Classificazione delle merci connesse e codici NC
Per ciascuna specie inserita sono indicati i codici NC degli esemplari vivi, delle parti di esemplari vivi in grado di riprodursi e, ove rilevante, le categorie di merci connesse. Sono aggiunte anche specifiche note di tabella, tra cui le note (14) e (15) relative rispettivamente a ostriche vive (ex 0307 11) e cozze vive (ex 0307 31).
Applicazione differita per alcune specie
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il punto 2 dell'allegato si applica dal 2 agosto 2024 e il punto 3 dell'allegato si applica dal 2 agosto 2027.
Rinvio per specie utilizzate nella ricerca
Xenopus laevis e Fundulus heteroclitus sono considerate specie impiegate per ricerche scientifiche che non devono essere interrotte; per esse l'iscrizione nell'elenco dell'Unione è rinviata per consentire agli Stati membri di preparare il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 prima che l'inserimento produca effetti.
Periodo transitorio per alcuni coltivatori
L'inclusione di Pistia stratiotes e Celastrus orbiculatus è subordinata a un periodo transitorio, giustificato dagli investimenti a lungo termine effettuati dai coltivatori in alcuni Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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