Provvedimento del 29/03/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento aggiorna, con effetto dal 1° aprile 2010, le specifiche tecniche e i tracciati record per l’invio telematico dei dati relativi alle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali, all’elenco dei tecnici incaricati e agli altri elementi identificativi. Introduce semplificazioni e nuove regole di compilazione, tra cui l’obbligo di indicare anche il codice fiscale del soggetto obbligato, l’area per l’intermediario e la compilazione limitata del record anagrafica tecnici ai soli casi previsti.
Modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sulle verificazioni periodiche dei misuratori fiscali
Modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sui misuratori fiscali
Il documento approva l’aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell’elenco dei tecnici incaricati e degli altri elementi identificativi previsti dal provvedimento del 28 luglio 2003. L’intervento sostituisce le specifiche approvate con il provvedimento del 16 maggio 2005 e ne disciplina l’utilizzo dal 1° aprile 2010.
Decorrenza e regime transitorio
Le specifiche tecniche allegate al provvedimento sostituiscono, dal 1° aprile 2010, quelle precedenti.
Per il primo trimestre 2010 è previsto un regime transitorio:
- i dati relativi a tale trimestre devono essere trasmessi a partire dal 1° aprile 2010;
- l’invio deve avvenire entro il 20 giugno 2010.
Dal 1° aprile 2010 le trasmissioni possono essere effettuate esclusivamente utilizzando i tracciati record allegati al provvedimento.
Finalità della modifica
La modifica dei tracciati record è adottata in coerenza con le regole di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. In particolare, viene eliminato l’obbligo di trasmettere i dati dei tecnici incaricati quando non vi siano variazioni rispetto a quelli già comunicati.
Principali novità introdotte
Il provvedimento evidenzia alcune modifiche sostanziali ai tracciati:
- nei tracciati di testa e di coda viene introdotto l’obbligo di indicare, oltre alla partita IVA, anche il codice fiscale del soggetto obbligato;
- viene prevista una sezione specifica per i dati del soggetto intermediario che assume l’impegno alla trasmissione telematica;
- il record di dettaglio relativo all’anagrafica tecnici va compilato solo in caso di inizio collaborazione, fine collaborazione oppure variazione, nel trimestre di riferimento, di uno o entrambi i dati del tecnico riferiti alla qualifica di responsabile laboratorio e al titolo di studio, già comunicati in precedenza;
- nel record di dettaglio relativo alle misurazioni è modificata la decodifica del campo "Tipo intervento".
Struttura dei tracciati record
Il documento allega le specifiche dettagliate dei seguenti record:
- tracciato record di testa;
- tracciato record di dettaglio - anagrafica tecnici;
- tracciato record di dettaglio - verifiche;
- tracciato record di coda.
Tracciato record di testa e di coda
I record di testa e di coda contengono i dati identificativi della fornitura e del soggetto obbligato. Sono previsti, tra gli altri:
- tipo record rispettivamente "0" e "9";
- codice identificativo della fornitura "MIS00";
- codice numerico della fornitura "26";
- codice fiscale e partita IVA del soggetto obbligato, entrambi obbligatori;
- tipo abilitazione, con valori ammessi 1 = fabbricante abilitato e 2 = laboratorio autonomo;
- identificativo alfabetico del sigillo, obbligatorio;
- dati del soggetto obbligato persona giuridica o persona fisica, secondo i casi;
- anno e trimestre di riferimento;
- sezione riservata all’intermediario che effettua la trasmissione, con codice fiscale, eventuale iscrizione all’albo C.A.F., impegno alla trasmissione e data dell’impegno;
- carattere di controllo sempre pari ad "A" e fine riga con CR/LF.
Tracciato record di dettaglio - anagrafica tecnici
Questo record va compilato solo in caso di:
- inizio collaborazione di un tecnico incaricato;
- fine collaborazione di un tecnico incaricato;
- modifica dei dati del tecnico già comunicati.
Il documento precisa che, se in corso di trimestre si verificano sia l’inizio sia la fine collaborazione dello stesso tecnico, devono essere inviati due record distinti, uno con flag variazione "I" e uno con flag "F".
Il record contiene:
- tipo record sempre "1";
- flag variazione con valori ammessi I = inserimento nuovo tecnico, F = fine collaborazione, M = modifica altri dati del tecnico;
- dati anagrafici obbligatori del tecnico incaricato;
- dati aggiuntivi del tecnico, tra cui responsabile del laboratorio e titolo di studio;
- data di inizio collaborazione, se applicabile;
- data di fine collaborazione, se applicabile;
- carattere di controllo finale e fine riga.
Per il titolo di studio sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = nessun titolo;
- 1 = licenza elementare;
- 2 = licenza media inferiore;
- 3 = licenza media superiore;
- 4 = laurea.
Per il responsabile del laboratorio è previsto:
- 0 = no;
- 1 = sì.
Tracciato record di dettaglio - verifiche
Il record di dettaglio relativo alle verifiche riporta i dati della verificazione periodica ed è composto, tra l’altro, da:
- tipo record sempre "2";
- codice fiscale del tecnico incaricato che ha effettuato la verifica;
- identificativo alfabetico e numerico del sigillo del tecnico;
- data di inizio e fine intervento della verifica periodica;
- esito della verifica periodica, con valori 0 = esito positivo e 1 = esito negativo;
- partita IVA, ragione sociale, comune, provincia, indirizzo e CAP dell’esercizio presso cui è stata effettuata la verifica;
- dati del misuratore fiscale, tra cui marchio, denominazione del modello, logotipo fiscale e campo matricolare;
- tipo intervento, con valori ammessi 1 = messa in servizio, 2 = defiscalizzazione, 3 = verifica periodica;
- carattere di controllo e fine riga.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di IVA;
- legge 26 gennaio 1983, n. 18, sugli apparecchi misuratori fiscali;
- DM 23 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, 28 luglio 2003, 9 luglio 2001, 16 maggio 2005, 18 dicembre 2007 e 10 giugno 2009;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, e decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
Pubblicazione e sottoscrizione
Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 29 marzo 2010, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia Attilio Befera.
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