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Provvedimento

Provvedimento del 24/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento sostituisce l’allegato 1 del provvedimento del 2 marzo 2010 con un nuovo Foglio avvertenze, correggendo un errore sulla sospensione feriale dei termini per ricorrere. Il testo allegato disciplina informazioni, ricorso, sospensione del pagamento, rimborsi e criteri di calcolo di somme aggiuntive e interessi di mora sui ruoli per contributi e premi.

Modifica del Foglio avvertenze della cartella di pagamento

Modifiche al Foglio avvertenze della cartella di pagamento

Il provvedimento del 24 marzo 2010 interviene sul precedente provvedimento del 2 marzo 2010 relativo al modello della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. L’atto sostituisce integralmente l’allegato 1 con un nuovo Foglio avvertenze, in particolare per correggere una frase erronea sulla sospensione feriale dei termini per proporre ricorso.

Oggetto e finalità dell’intervento

Il provvedimento è adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle disposizioni attuative dell’art. 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’obiettivo è aggiornare il Foglio avvertenze relativo alle cartelle di pagamento emesse per ruoli aventi ad oggetto somme determinate ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, riferite a contributi e premi, nonché a interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento.

Modifica apportata

L’allegato 1 al provvedimento del 2 marzo 2010, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 4 marzo 2010, è sostituito con l’allegato unito al nuovo provvedimento. La correzione riguarda la sezione “Quando e come presentare ricorso”, dove era stata riportata erroneamente la frase relativa alla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre per il periodo feriale.

Pubblicazione ed efficacia

La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi richiamati

L’atto richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, comma 1, 62, commi 1 e 2, e 68, comma 1;
  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettere a), b) e c).

Informazioni e riesame in autotutela

Per la cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni non solo ai Centri di Assistenza Multicanale, ma anche all’ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nel “Dettaglio degli addebiti”. Al medesimo ufficio può essere presentata istanza di riesame in autotutela del ruolo, la quale però non interrompe né sospende i termini per proporre ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore di tale ufficio o un suo delegato.

Ricorso: termini e autorità competente

Il contribuente che intenda contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. L’opposizione per motivi di merito inerenti alla pretesa contributiva va proposta contro l’Inps con ricorso al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro competente per territorio, ossia nella circoscrizione in cui ricade la sede Inps preposta all’esame della posizione del contribuente. Il giudizio è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Sospensione del pagamento

Il contribuente può presentare domanda in carta semplice all’ufficio che ha emesso il ruolo, come indicato nel “Dettaglio degli addebiti”, per chiedere la sospensione del pagamento. Inoltre, nel giudizio di primo grado, il Giudice del Lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi su istanza del contribuente. In tal caso, il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all’Agente della Riscossione che ha emesso la cartella, ai sensi dell’art. 24, commi 6 e 7, del d.lgs. 46/1999.

Rimborsi

La richiesta di adozione del provvedimento amministrativo di rimborso deve essere presentata alla sede Inps competente ad esaminare la posizione del contribuente. L’istanza, redatta in carta semplice, deve contenere:

  • generalità dell’istante;
  • codice fiscale;
  • rappresentante legale, se si tratta di società o ente;
  • residenza o sede legale o eventuale domicilio prescelto;
  • motivazioni della richiesta.

Calcolo degli ulteriori oneri accessori

Il Foglio avvertenze disciplina il calcolo delle somme aggiuntive e degli interessi di mora in tre ipotesi, in relazione alla legge n. 388/2000.

Regime sanzionatorio ex art. 116, comma 8, lettera a)

Se è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”, gli oneri accessori per ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, si calcolano:

  • determinando i giorni tra la notifica della cartella e la data di pagamento;
  • moltiplicando i giorni per il T.U.R. maggiorato del 5,5, per l’importo del contributo, e dividendo per 36500;
  • verificando che il risultato non superi l’importo indicato come “ulteriore somma aggiuntiva” nel “Dettaglio degli addebiti” e procedendo al versamento.

Raggiunto tale importo massimo, per gli ulteriori giorni di ritardo si applicano gli interessi di mora solo sull’importo dovuto per contributi. Se l’“ulteriore somma aggiuntiva” non è presente, perché il tetto massimo è già stato raggiunto, oppure se è presente la sola voce “interessi di mora”, si applica direttamente il calcolo degli interessi di mora.

Regime sanzionatorio ex art. 116, comma 8, lettera b)

Se è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”, il calcolo avviene:

  • determinando i giorni tra notifica della cartella e pagamento;
  • moltiplicando i giorni per il 30% annuo, per l’importo del contributo, e dividendo per 36500;
  • verificando che l’importo sia inferiore o uguale all’“ulteriore somma aggiuntiva” esposta nel “Dettaglio degli addebiti” e procedendo al pagamento.

Una volta raggiunto l’importo massimo, per i giorni ulteriori si applicano gli interessi di mora sull’importo dovuto per contributi. Se l’ulteriore somma aggiuntiva non è presente, o se è presente solo la voce “interessi di mora”, si procede direttamente al calcolo degli interessi di mora.

Interessi di mora ex art. 116, comma 9

Per i contributi per i quali sia già stato raggiunto il tetto massimo delle somme aggiuntive, gli interessi di mora si calcolano:

  • determinando i giorni intercorrenti tra il giorno in cui è stato raggiunto il tetto massimo e il giorno del pagamento;
  • moltiplicando i giorni per il tasso annuo di interessi di mora, per l’importo del solo contributo, e dividendo per 36500;
  • sommando l’importo così ottenuto agli importi richiesti in cartella e procedendo al versamento.

Tassi applicabili

Per il calcolo delle somme aggiuntive occorre fare riferimento al provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea che determina il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.). Per il calcolo degli interessi di mora, invece, si deve fare riferimento all’apposito decreto ministeriale.

Testo integrale

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