Provvedimento del 20/03/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973 e ne rende obbligatoria l’adozione per i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dopo il 30 settembre 2010. Il documento descrive inoltre le principali innovazioni informative, le istruzioni di pagamento, le modalità di dilazione, le informative sui costi accessori e il trattamento dei dati personali.
Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento
Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approva un nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il nuovo modello sostituisce integralmente quello approvato nel 1999 e successive modificazioni ed è pensato per rendere più chiari, leggibili e intelligibili i dati contenuti nella cartella.
Ambito di applicazione e decorrenza
Il modello approvato con il provvedimento è obbligatorio per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione successivamente al 30 settembre 2010.
Finalità della revisione del modello
La revisione ha riguardato sia l’aspetto grafico sia quello contenutistico della cartella. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la comprensione da parte del contribuente delle informazioni riportate, con particolare attenzione:
- all’intimazione di pagamento entro 60 giorni dalla notifica;
- alle conseguenze del mancato pagamento e dell’avvio dell’esecuzione forzata;
- al prospetto riepilogativo delle somme dovute;
- ai diversi importi dovuti entro le scadenze o oltre le scadenze.
Struttura e contenuti del nuovo modello
Nel modello allegato sono evidenziate varie sezioni informative e operative.
Intimazione al pagamento ed esecuzione forzata
La cartella vale anche come intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento, l’Agente della Riscossione può procedere all’esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Se il ruolo è ripartito in più rate, l’intimazione produce effetti su tutte le rate.
Prospetto delle somme dovute
La cartella contiene un prospetto di sintesi con:
- gli enti creditori;
- il totale dovuto entro le scadenze;
- l’indicazione del totale complessivamente dovuto;
- l’evidenza dei compensi del servizio di riscossione;
- la distinzione tra importi a ruolo e compensi entro/oltre le scadenze.
Sezione “Dettaglio degli addebiti” e “Dettaglio degli importi dovuti”
La sezione “Dettaglio degli addebiti” riporta una sintesi delle iscrizioni a ruolo relative all’ente che ha emesso il ruolo. La nuova sezione “Dettaglio degli importi dovuti” evidenzia, per ciascun importo iscritto a ruolo, i compensi di riscossione dovuti:
- entro le scadenze;
- oltre le scadenze.
In questo modo il contribuente può percepire immediatamente i diversi totali da versare.
Comunicazioni dell’Agente della Riscossione
Nella sezione dedicata alle comunicazioni dell’Agente della Riscossione sono inseriti:
- un riquadro sulle dilazioni di pagamento;
- l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- l’indicazione del nuovo servizio di consultazione on line dell’estratto conto per verificare la posizione debitoria aggiornata.
È inoltre specificato che il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella è il Coordinatore dell’attività di cartellazione dell’ambito provinciale competente. Tale soggetto risponde solo degli adempimenti relativi a stampa e notifica, mentre la correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo resta in capo all’ente creditore che ha emesso il ruolo.
Dilazione di pagamento
Il modello contiene un riquadro specifico dedicato alla rateazione. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e in presenza di entrate rateizzabili, il debitore può presentare domanda all’Agente della Riscossione, che può concedere la dilazione fino a un massimo di 72 rate mensili.
Sono indicati i seguenti elementi:
- importo minimo di ciascuna rata: 100 euro;
- applicazione degli interessi sulle somme rateizzate con piano di ammortamento a scalare;
- decadenza automatica dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate;
- immediata riscossione in unica soluzione dell’intero importo ancora dovuto;
- impossibilità di rateizzare nuovamente il carico dopo la decadenza.
È precisato che l’Agente della Riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli enti creditori diversi dallo Stato gestiscano direttamente la rateazione, salvo espressa indicazione degli enti stessi.
Modalità di pagamento e pagamenti parziali
L’allegato disciplina anche le modalità di pagamento.
Pagamento in Italia
Il pagamento può essere effettuato:
- alle Poste;
- in banca, mediante modulo RAV allegato;
- presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione;
- secondo altre modalità indicate nelle istruzioni di pagamento.
Pagamento all’estero
È previsto il pagamento tramite bonifico bancario su conto intestato all’Agente della Riscossione, con indicazione del numero della cartella e del codice fiscale del contribuente.
Pagamenti parziali
Sono ammessi pagamenti parziali, che non sospendono l’attività esecutiva dell’Agente della Riscossione. Tali pagamenti possono essere effettuati:
- alle Poste, con apposito bollettino F35;
- presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione;
- all’estero, con bonifico bancario.
Nel caso del bollettino F35 devono essere indicati, tra l’altro, il numero di conto corrente postale, il numero della cartella, i numeri progressivi e gli importi da pagare, i diritti di notifica e il codice fiscale del contribuente.
Termini di pagamento e conseguenze del ritardo
Il documento prevede che il pagamento dell’importo totale debba avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica per la prima o unica rata, salvo diversa disciplina per particolari tipologie di somme iscritte a ruolo.
In caso di ritardo oltre i termini:
- si aggiungono gli interessi di mora;
- si aggiungono i maggiori costi del servizio di riscossione;
- possono aggiungersi eventuali spese per recupero forzato.
Gli interessi di mora decorrono:
- dalla data di notifica della cartella, per la prima o unica rata;
- dalla scadenza di ciascuna rata successiva, se il ruolo è in più rate.
È inoltre precisato che, se il giorno di scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Informazioni sui costi accessori e sugli oneri aggiuntivi
La sezione “Informazioni utili” spiega le varie componenti accessorie che possono gravare sul debitore.
Spese di notifica
Rappresentano il costo del servizio di notifica della cartella svolto dall’Agente della Riscossione, con riferimento all’art. 17, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 112/1999.
Compensi del servizio di riscossione
Sono la remunerazione delle attività svolte dall’Agente della Riscossione. Il testo distingue tra:
- compensi dovuti nella misura del 0,00% per i pagamenti effettuati entro i termini;
- aggio interamente a carico del destinatario in caso di pagamento in ritardo.
È precisato che l’aggio è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive. Nelle cartelle emesse per riscossione spontanea a mezzo ruolo, se il pagamento avviene entro le scadenze, non sono dovuti i compensi del servizio di riscossione.
Interessi di mora
Sono dovuti se il pagamento non avviene entro 60 giorni dalla notifica. Il tasso viene determinato con apposito atto normativo. Gli interessi spettano all’ente creditore e su di essi è dovuto anche il compenso dell’Agente della Riscossione.
Somme aggiuntive
Sono oneri accessori relativi ai ruoli degli enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il documento chiarisce che:
- le somme aggiuntive maturate fino alla consegna del ruolo sono calcolate dall’ente che ha emesso il ruolo;
- dopo 60 giorni dalla notifica, se non vi è integrale pagamento, maturano ulteriori somme aggiuntive fino al giorno dell’effettivo pagamento;
- se il pagamento avviene con modello F35, il calcolo è a carico del debitore secondo le istruzioni dell’ente;
- se il pagamento avviene presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione, il calcolo è effettuato dallo stesso Agente.
Se alla data del pagamento è già stato raggiunto il tetto massimo delle somme aggiuntive previsto dall’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000, sul solo carico contributivo maturano interessi di mora fino al pagamento.
Spese per attività esecutiva
Le spese per l’eventuale attività esecutiva svolta in caso di mancato pagamento sono determinate ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 112/1999 e del decreto del 21 novembre 2000 del Ministero delle Finanze. Tali spese sono calcolate in base all’azione intrapresa e all’importo del debito e restano a carico del destinatario.
Avvertenze e foglio avvertenze
Il documento precisa che il contenuto del Foglio Avvertenze è correlato alla tipologia delle somme iscritte a ruolo e sarà approvato con separati provvedimenti. Nella cartella è quindi prevista una sezione dedicata ai ruoli emessi da specifici enti, con avvertenze variabili in base alla natura del debito.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, comma 1, 62, commi 1 e 2, e 68, comma 1;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4;
- legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettere a), b) e c);
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2, art. 30 e art. 49, comma 1;
- D.Lgs. 112/1999, artt. 17, commi 1, 6 e 7-ter, 35;
- D.Lgs. 46/1999, artt. 24, 27 e 32, comma 4;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lettere a) e b), e comma 9;
- D.Lgs. 196/2003, art. 7 e art. 11;
- D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2;
- decreto 16 novembre 2000 sul codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali di riscossione;
- decreto 21 novembre 2000 del Ministero delle Finanze.
Allegato 1: contenuti essenziali del modello
L’allegato mostra la struttura materiale della cartella, comprensiva di:
- dati identificativi del destinatario e dell’Agente della Riscossione;
- avviso che la cartella vale come intimazione al pagamento;
- prospetto delle somme dovute;
- istruzioni di pagamento;
- indicazioni su pagamenti parziali;
- dati identificativi della cartella e dei ruoli;
- comunicazioni dell’Agente della Riscossione;
- dilazione di pagamento;
- informativa privacy;
- avvertenze;
- informazioni utili;
- schema di notifica e attestazione di affissione.
Il modello esplicita inoltre la possibilità di notifica in diverse forme, tra cui consegna personale, deposito in Comune, affissione all’albo e invio di raccomandata nei casi previsti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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