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Provvedimento

Provvedimento del 01/04/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina, con decorrenza dalla pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate, le procedure telematiche per chiedere e gestire i rimborsi IVA ex artt. 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del DPR 633/1972. Regola richieste, invii, ricevute, correzioni, rifiuti, recuperi, ufficio competente, trattamento dati e allegati con i flussi informativi e i controlli applicabili.

Provvedimento sulle modalità di rimborso IVA intra-UE e per non residenti

Modalità di rimborso IVA per soggetti nazionali e non residenti

Il provvedimento disciplina le procedure operative per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi dell’IVA prevista dagli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18. La disciplina distingue tra rimborsi chiesti da soggetti passivi stabiliti in Italia per IVA assolta in altri Stati membri e rimborsi chiesti da soggetti stabiliti all’estero per IVA assolta in Italia.

Rimborsi IVA assolta in altri Stati membri da soggetti stabiliti in Italia

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro per beni e servizi acquistati o importati, presentando l’istanza all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica. L’istanza deve essere presentata distintamente per ciascun periodo d’imposta entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità consentiti dallo Stato membro competente.

L’Agenzia rende disponibile sul proprio sito l’elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro per il contenuto dell’istanza. Il rimborso è erogato direttamente dallo Stato membro competente secondo le sue modalità.

Soggetti abilitati all’invio

Le richieste possono essere presentate:

  • direttamente dal contribuente tramite Entratel o Internet/Fisconline, in base ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni ex DPR 322/1998;
  • tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/1998;
  • tramite soggetti delegati, limitatamente alla trasmissione delle richieste di rimborso, purché dotati di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
  • tramite le camere di commercio italiane all’estero riconosciute ai sensi della legge 1 luglio 1970, n. 518.

I soggetti di cui alle lettere c) e d) si abilitano a Entratel secondo le modalità del provvedimento del 10 giugno 2009. I soggetti delegati di cui alla lettera c) possono usare Entratel solo previa delega del richiedente presentata all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale. Gli incaricati, i delegati e le camere di commercio devono conservare un esemplare della comunicazione di cui all’allegato A, lettera m), sottoscritta in originale dal richiedente.

Trasmissione, ricevute e protocollazione

Ricevuta l’istanza, l’Agenzia delle entrate la inoltra allo Stato membro competente entro 15 giorni, salvo cause ostative. L’istanza si considera presentata quando l’Agenzia completa la ricezione del file contenente i dati dell’allegato A.

L’Agenzia rilascia una ricevuta telematica, in file munito di codice di autenticazione per Entratel o codice di riscontro per Internet/Fisconline, entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio, salvo forza maggiore. Con la ricevuta comunica anche il numero di protocollo univoco dell’istanza, valido anche presso lo Stato membro competente. Se richiesto dallo Stato membro, l’Agenzia rende disponibile anche l’attestazione di avvenuta ricezione emessa da quello Stato, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione.

Variazioni, rifiuti e controlli

Dopo l’inoltro allo Stato membro competente, il richiedente può presentare un’istanza correttiva dei dati della domanda originaria. Non è però possibile inserire nuove fatture o nuovi documenti di importazione; in tal caso occorre presentare una nuova istanza entro il termine ordinario.

L’ufficio competente non inoltra l’istanza e, entro 15 giorni dalla ricezione, emette un motivato provvedimento di rifiuto notificato anche per via elettronica se:

  • ricorrono le cause ostative dell’art. 38-bis1, comma 2, del DPR 633/1972;
  • la richiesta non supera i controlli dell’allegato B.

Adeguamento della percentuale di detrazione

Se a fine anno la percentuale di detrazione definitiva differisce da quella provvisoriamente utilizzata nel corso dell’anno, il soggetto passivo comunica la nuova percentuale entro l’anno successivo a tutti gli Stati membri presso cui ha chiesto rimborsi dell’IVA assolta all’estero. La comunicazione avviene:

  • contestualmente a una domanda di rimborso;
  • oppure, se non sono presentate domande durante l’anno, mediante comunicazione autonoma con i dati dell’allegato C.

A tale comunicazione si applicano le regole previste per le istanze di rimborso, incluse quelle su invio, ricevute, correzioni e rifiuto.

Rimborsi IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri

I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia per beni e servizi acquistati o importati, presentando istanza telematica allo Stato membro in cui sono stabiliti, che la inoltra all’Agenzia delle entrate.

Periodi, importi minimi e termini

L’istanza deve riguardare:

  • un periodo non inferiore al trimestre solare, se l’importo richiesto è almeno pari a 400,00 euro;
  • in alternativa, una richiesta annuale, se l’importo complessivo relativo a uno o più trimestri è inferiore a tale soglia, purché l’importo sia almeno pari a 50,00 euro.

La richiesta trimestrale può essere presentata dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno solare successivo. La richiesta annuale può essere presentata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta fino al 30 settembre del medesimo anno.

Il rimborso è eseguito mediante accredito su conto corrente intestato al richiedente entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della decisione di accoglimento.

Ricezione, decisione e correzioni

L’istanza si considera ricevuta nel giorno in cui l’Agenzia delle entrate completa la ricezione del file contenente i dati dell’allegato D trasmesso dallo Stato membro di stabilimento. L’Agenzia invia al richiedente, anche tramite lo Stato di stabilimento, una ricevuta telematica di avvenuta ricezione.

L’ufficio competente emette, secondo i termini e le modalità dell’art. 38-bis2 del DPR 633/1972, un provvedimento di accoglimento o di diniego totale o parziale.

Dopo l’inoltro della domanda da parte dell’amministrazione finanziaria dello Stato di stabilimento, il soggetto può presentare un’istanza correttiva entro il termine previsto per la domanda originaria. Dalla ricezione dell’istanza correttiva riprendono a decorrere i termini dell’art. 38-bis2.

Adeguamento della percentuale di detrazione e effetti sui rimborsi

Se a fine anno la percentuale di detrazione definitiva è diversa da quella provvisoria, il soggetto comunica la nuova percentuale entro l’anno successivo. La comunicazione avviene:

  • contestualmente a una domanda di rimborso;
  • oppure, se non sono presentate domande durante l’anno, con comunicazione autonoma contenente i dati dell’allegato E.

Se, al momento della correzione, non è stato ancora emesso alcun provvedimento, l’ufficio rettifica in aumento o in diminuzione l’importo richiesto e lo comunica nella decisione. Se il pagamento è già avvenuto, la variazione viene compensata con altri rimborsi da erogare; in mancanza, l’ufficio procede con pagamenti o recuperi autonomi. Se è stato già emesso un diniego, l’ufficio adotta i conseguenti provvedimenti.

Rimborsi a soggetti stabiliti in Stati non UE con accordi di reciprocità

Per i soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità, la richiesta di rimborso dell’IVA assolta in Italia va presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, secondo le modalità del decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672. La disciplina si applica alle richieste presentate a partire dal 3 maggio 2010.

Recupero di rimborsi non spettanti

Se dopo il pagamento dei rimborsi di cui alle sezioni relative ai soggetti non residenti l’ufficio competente viene a conoscenza di fatti o elementi che fanno venir meno il diritto al rimborso, emette un motivato provvedimento di recupero delle somme indebitamente riscosse e irroga le relative sanzioni.

Ufficio competente e scambi informativi

La competenza per la gestione dei rimborsi disciplinati dagli artt. 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del DPR 633/1972, nonché per i relativi scambi di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri, è attribuita al Centro Operativo di Pescara.

Trattamento, conservazione e sicurezza dei dati

Il trattamento dei dati personali raccolti per l’attuazione del provvedimento avviene nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati e le notizie sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria e trattati secondo i principi di necessità, liceità, pertinenza e non eccedenza; la conservazione avviene per il tempo necessario agli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati.

L’Agenzia tratta inoltre i dati per autorizzare l’accesso ai servizi telematici Entratel e Fisconline, necessari per le procedure di rimborso IVA. La sicurezza della trasmissione è garantita dai sistemi Entratel e Fisconline tramite autenticazione a doppio fattore, con codice identificativo personale e password segreta, e tramite crittografia con chiavi asimmetriche. Gli archivi del sistema informativo sono protetti da sistemi di autorizzazione agli accessi e da copie di sicurezza conservate per il tempo necessario al controllo fiscale.

Decorrenza e pubblicazione

Le disposizioni del provvedimento si applicano dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quelle relative ai rimborsi ai soggetti non residenti di cui al punto 3 si applicano dal 3 maggio 2010.

Contenuto degli allegati e controlli

Gli allegati disciplinano i flussi telematici e i dati da trasmettere:

  • Allegato A: dati dell’istanza di rimborso dei soggetti passivi italiani che chiedono il rimborso dell’IVA assolta in altri Stati membri, inclusi anagrafica, contatti, attività economica tramite codici NACE, periodo del rimborso, partita IVA, dati bancari, dati di ciascuna fattura o documento di importazione, percentuale di detrazione, dichiarazione del richiedente sulle condizioni soggettive e sull’assenza di regimi o situazioni incompatibili.
  • Allegato B: controlli da eseguire sulle richieste di rimborso, relativi alla corrispondenza dei codici, alla durata del periodo, al rispetto dei requisiti dello Stato competente, agli importi minimi e alla coerenza dell’IVA detraibile con la percentuale dichiarata.
  • Allegato C: dati della comunicazione della percentuale definitiva di detraibilità per i soggetti passivi italiani.
  • Allegato D: dati dell’istanza di rimborso dei soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri che chiedono il rimborso dell’IVA assolta in Italia.
  • Allegato E: dati della comunicazione della percentuale definitiva di detraibilità per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate derivanti dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, dallo Statuto dell’Agenzia, dal Regolamento di amministrazione e dal DM 28 dicembre 2000. Richiama inoltre, quale normativa di riferimento, il DPR 633/1972, il DPR 322/1998, la legge n. 212/2000, il d.lgs. n. 196/2003, la legge n. 88/2009, il d.l. n. 135/2009 e il d.lgs. n. 18/2010.

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