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Sentenza

Sentenza n. 3974/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione del giudicato: sulla sentenza n. 1211/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 12/02/2025

Giustizia amministrativa202601223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023-2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza n. 1211/2025 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato il 28 ottobre 2025, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, relativamente all'anno scolastico 2023-2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 febbraio 2025, ma l'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha dedotto anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna al pagamento di quanto dovuto, degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza proposta per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'ottemperanza e dei termini processuali applicabili, nonché la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine previsto dalla sentenza ottemperanda per fruire del beneficio mediante carta elettronica, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di obbligazione fungibile e l'impossibilità di rispettare il termine non è imputabile alla ricorrente. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli i compiti di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della somma. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La norma consente di proporre davanti al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso inutilmente, consentendo la tutela richiesta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario e posto in esecuzione dal TAR.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato che impone il riconoscimento di una prestazione pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine fissato dal giudicato per fruire di un beneficio economico in forma specifica è ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione e non al beneficiario, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di un'astreinte: la misura coercitiva può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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