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Legge

L.R. Abruzzo 5/2007

Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 5/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la tutela e valorizzazione della Costa Teatina in Abruzzo, istituisce e perimetra riserve naturali lungo il litorale tra Vasto e Ortona, regola gestione, piani naturalistici, salvaguardia, sanzioni e interventi finanziabili sulle aree dismesse ferroviarie. Prevede inoltre un corridoio verde e una fascia di protezione dell’ex tracciato ferroviario, con norme aggiornate fino alle modifiche del 2023 e del 2026.

Tutela e valorizzazione della Costa Teatina e istituzione del sistema di aree protette

Tutela e valorizzazione della Costa Teatina e sistema delle aree protette

La legge della Regione Abruzzo disciplina un sistema integrato di tutela ambientale e valorizzazione della Costa Teatina, con particolare attenzione al litorale tra Vasto e Ortona e alle aree dismesse del tracciato ferroviario. Il provvedimento istituisce e coordina riserve naturali, definisce strumenti di pianificazione e gestione e prevede interventi finanziari per il recupero delle aree interessate.

Ambito di intervento e finalità

La disciplina persegue la conservazione dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali della Costa Teatina, favorendo al contempo fruibilità, accessibilità e valorizzazione turistica sostenibile. La Regione interviene anche sulle aree dismesse delle Ferrovie dello Stato, in coerenza con gli strumenti regionali di pianificazione.

Misure di tutela sulle aree ferroviarie dismesse

Sulle aree dismesse del tracciato ferroviario litoraneo tra Ortona e Vasto è vietata ogni trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde. La previsione opera in funzione del processo di riqualificazione e valorizzazione della Costa Teatina.

Istituzione del Corridoio Verde e del sistema delle riserve

Nelle more della definizione del Parco Nazionale della Costa Teatina, la Regione individua il Corridoio Verde della Costa dei Trabocchi mediante Piano Speciale Territoriale, con la funzione di riconnettere il “Sistema di Aree Protette della Costa Teatina”. Il sistema comprende:

  • riserve esistenti: Punta Aderci a Vasto e Lecceta Torino di Sangro;
  • riserve di nuova istituzione: Grotta delle Farfalle, Punta dell’Acquabella, Ripari di Giobbe e Marina di Vasto.

Per consentire interventi di valorizzazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree del Corridoio Verde, la Provincia di Chieti può procedere all’acquisizione e valorizzazione delle ex stazioni ferroviarie dismesse e delle loro pertinenze secondo le procedure previste dalla legge.

Perimetrazione delle riserve e segnaletica

La legge stabilisce i confini delle nuove riserve tramite cartografia allegata, con indicazione della superficie per alcune di esse. In particolare:

  • Grotta delle Farfalle: 510 ettari;
  • Punta dell’Acquabella: 28 ettari;
  • Ripari di Giobbe: perimetro definito da cartografia;
  • Marina di Vasto: individuata dal SIC IT7140109.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, i Comuni devono sistemare i cartelli segnaletici perimetrali e quelli lungo le strade di accesso alle riserve.

Coordinamento del sistema delle aree protette

La Direzione regionale competente provvede alla definizione di un’attività coordinata delle aree protette della Costa Teatina, d’intesa con la Provincia di Chieti. Il sistema si realizza anche attraverso il collegamento funzionale delle aree protette mediante il Corridoio Verde, che si sviluppa sulle aree del tracciato ferroviario dismesso, sulle stazioni e sulle relative pertinenze.

Al Corridoio Verde è funzionalmente connesso anche il sito “San Giovanni in Venere” nel Comune di Fossacesia, al quale si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali istituite dalla legge.

Gestione delle riserve

La gestione delle Riserve Naturali Regionali è affidata ai singoli Comuni territorialmente competenti. I Comuni possono avvalersi di soggetti esterni qualificati, tra cui associazioni ambientaliste, consulenti, cooperative, istituti specializzati, Corpo Forestale dello Stato, università e Istituto Zooprofilattico.

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, i Comuni devono individuare con delibera consiliare:

  • l’organo di gestione;
  • la sua composizione;
  • le modalità di attuazione della gestione.

Piano di Assetto Naturalistico

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, i Comuni devono affidare l’incarico per la redazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, secondo la disciplina della L.R. 38/1996. Il Piano deve essere elaborato e adottato entro 12 mesi dall’affidamento dell’incarico.

In caso di inadempienza, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 60 giorni, nomina un Commissario ad acta, con oneri a carico del Comune interessato.

Il Piano è approvato dal Consiglio regionale entro 120 giorni dal suo arrivo presso la competente Direzione regionale.

Il Piano deve anche individuare una fascia di protezione esterna funzionale ai valori ecologici, all’orografia, alle infrastrutture e ai progetti di utilizzo pubblico delle aree dismesse. Per l’ex tracciato ferroviario, compatibilmente con gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, è prevista una fascia di protezione di 150 metri a monte e a valle.

Fascia di protezione dell’ex tracciato ferroviario

La fascia di protezione dell’ex tracciato ferroviario della Costa Teatina è compatibile, previo permesso di costruire, con strutture leggere e amovibili, senza muratura o calcestruzzo, con specifici limiti dimensionali e di impatto visivo. Le strutture devono:

  • avere ingombro massimo a terra di 60 mq, comprensivo di porticati, pergole, tende e altre coperture esterne;
  • avere altezza massima di 3,50 metri;
  • essere destinate solo a somministrazione di alimenti e bevande oppure a vendita, noleggio e manutenzione di attrezzature sportive.

Resta ferma l’acquisizione degli atti di assenso delle amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistico-territoriale secondo la normativa statale.

Programma Pluriennale di Attuazione e Regolamento

Entro 90 giorni dall’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, i Comuni interessati devono predisporre il Programma Pluriennale di Attuazione e il Regolamento di esercizio.

Il Programma deve indicare:

  • modi, tempi e costi di attuazione dell’ipotesi di gestione;
  • interventi da realizzare;
  • iniziative per la valorizzazione della riserva;
  • aspetti socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.

Il Programma e il Regolamento sono trasmessi alla Giunta regionale e quindi al Consiglio regionale per l’approvazione. Possono essere contenuti direttamente nel Piano di Assetto Naturalistico e approvati contestualmente.

Piano di gestione annuale

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni devono predisporre e approvare un Piano di gestione.

Per il primo anno successivo all’istituzione della riserva, i Comuni devono utilizzare lo stanziamento previsto dalla norma finanziaria per completare gli adempimenti iniziali relativi a istituzione, perimetrazione, coordinamento, gestione e pianificazione.

Rapporti con la pianificazione urbanistica

Le previsioni e prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico, nonché le relative norme applicative, costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale.

Personale della riserva

La Riserva Naturale Regionale può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici. Nei limiti dei bilanci disponibili, può inoltre impiegare personale direttivo tecnico e manodopera a tempo determinato o indeterminato, secondo i contratti collettivi vigenti.

Norme transitorie di salvaguardia

In attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, all’interno della riserva sono consentiti gli interventi previsti dal Piano Paesistico, ma restano vietate numerose attività che potrebbero compromettere i valori naturali e paesaggistici. Tra i divieti figurano, in sintesi:

  • alterazione delle caratteristiche naturali;
  • apertura di nuove strade;
  • costruzione di nuovi edifici;
  • apertura di nuove cave, miniere e discariche;
  • asportazione o danneggiamento delle formazioni minerali;
  • modificazione del regime delle acque, salvo interventi di restauro e difesa ambientale con bioingegneria naturalistica;
  • caccia, cattura e disturbo della fauna, con eccezioni limitate per reintroduzioni o prelievi scientifici autorizzati;
  • allevamenti di specie selvatiche senza autorizzazione comunale;
  • danneggiamento e raccolta di specie vegetali spontanee, salvo attività agricole ordinarie e usi tradizionali consentiti;
  • alterazione dell’ambiente geofisico;
  • introduzione di armi, esplosivi o mezzi distruttivi;
  • sport con mezzi meccanici, come moto e fuoristrada;
  • accensione di fuochi e fuochi pirotecnici non autorizzati;
  • sorvolo e atterraggio di velivoli non autorizzati;
  • campeggio fuori dalle aree attrezzate;
  • installazione di cartelli pubblicitari;
  • circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, salvo attraversamenti o attività produttive tradizionali consolidate;
  • realizzazione di strutture ricettive extraurbane non previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Sono comunque garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali. Restano inoltre consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/1983 richiamati dalla norma.

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni dell’articolo sulle norme di salvaguardia, la legge rinvia alle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Interventi e finanziamenti per le aree dismesse ferroviarie

La Regione finanzia la tutela e valorizzazione delle aree di risulta dell’ex tracciato ferroviario nei Comuni del tratto litoraneo da Vasto a Ortona, prioritariamente per manutenzione e acquisto delle aree e degli immobili insistenti.

Le risorse possono essere impiegate anche per specifici progetti di recupero e valorizzazione eco-sostenibili presentati da:

  • Comuni;
  • Provincia;
  • società a capitale misto pubblico-privato.

I progetti possono includere strutture ricreative e ricettive eco-compatibili, purché conformi ai singoli Piani di Assetto Naturalistico.

Il contributo regionale non può superare il 70% della spesa necessaria per l’acquisto dell’area interessata e per la manutenzione straordinaria finalizzata alla bonifica e al recupero ambientale. Le infrastrutture restano integralmente a carico dell’amministrazione o della società mista beneficiaria.

L’istanza deve essere presentata alla Direzione competente con progetto preliminare e quadro finanziario analitico. La valutazione è affidata a una commissione presieduta dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, che seleziona i progetti in base a effettiva attuazione, cofinanziamento, valutazioni ambientali e paesaggistiche, con priorità per gli enti locali.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2007 gli oneri sono quantificati in 1.500.000 euro, coperti mediante apposito stanziamento nel bilancio regionale e compensazione con prelievo dal fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi. Per gli esercizi successivi la dotazione è determinata con le rispettive leggi di bilancio.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il testo consolidato include modifiche successive, tra cui il trasferimento alla Regione di funzioni prima provinciali, l’aggiornamento del riferimento al Corridoio Verde e l’inserimento di nuove disposizioni sulla fascia di protezione e sull’acquisizione delle ex stazioni ferroviarie.

La disciplina conserva rilievo per la gestione e tutela della Costa Teatina, ma alcune previsioni appaiono in larga parte storicizzate o riferite a adempimenti ormai esauriti; in particolare, la copertura finanziaria originaria era limitata all’anno 2007 e numerosi termini per l’adozione dei piani erano legati alla fase iniziale di istituzione delle riserve.

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