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Sentenza

Sentenza n. 4416/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2026, con il quale è stato negato il rinnovo della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare di ogni relazione istruttoria, nota ministeriale, parere tecnico, relazione della Questura di Varese e documento richiamato nel provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202603007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Prefetto di Varese del rinnovo della licenza ex art. 28 T.U.L.P.S., motivato con l'inidoneità della sede dell'attività e con la violazione del divieto di detenere e vendere dispositivi Bolawrap

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del 23 giugno 2026, chiedendo l'annullamento anche della comunicazione dei motivi ostativi. Il Prefetto aveva motivato il diniego sia con il fatto che l'attività si svolgeva in una stanza non indipendente dell'appartamento di residenza, sia con la violazione del divieto, già contenuto nella licenza del 22 maggio 2023, di detenere e vendere i dispositivi Bolawrap. Con cinque motivi, esaminati congiuntamente, la ricorrente ha dedotto: assenza di un effettivo giudizio prognostico sulla propria affidabilità e difetto dei presupposti; violazione dell'art. 28 T.U.L.P.S. e difetto di istruttoria e travisamento quanto al regime amministrativo dei Bolawrap; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e omessa valutazione delle osservazioni procedimentali; lesione dell'affidamento, poiché non sarebbe stato comunicato l'esito degli approfondimenti sul regime dei dispositivi e l'attività sarebbe proseguita con trasparenza, anche in considerazione di una precedente autorizzazione di altra Prefettura; infine, sproporzione e irragionevolezza del diniego. La ricorrente sosteneva inoltre che la vendita non aveva prodotto problemi tecnici, burocratici o di sicurezza e che i dispositivi non erano letali.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi, ritenendoli infondati. In base all'art. 28 T.U.L.P.S. e alla circolare ministeriale del 7 marzo 2006, gli strumenti di autodifesa destinati all'armamento dei Corpi di polizia sono assoggettati al regime autorizzatorio previsto per i materiali di impiego militare o di polizia; la circolare esclude inoltre la vendita individuale. La licenza del 22 maggio 2023 vietava espressamente la detenzione e la vendita di 400 Bolawrap e relative ricariche, in attesa del parere ministeriale. La successiva fornitura di dispositivi a 21 comandi di Polizia locale, in violazione del divieto, poteva quindi essere legittimamente valutata dal Prefetto come indice del venir meno dell'affidabilità soggettiva necessaria per conservare l'autorizzazione. Quanto all'art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni argomento delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente; le osservazioni della ricorrente non incidevano sulla ragione centrale del diniego, coerente con il preavviso. È stato escluso un affidamento tutelabile perché la licenza del 2023 non autorizzava i Bolawrap e conteneva anzi un divieto espresso, che rendeva consapevole la condotta. Il diniego è stato infine ritenuto adeguato e proporzionato alla gravità della violazione. Sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; spese a carico della ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 28 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Nel caso di specie, risulta dal provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 22 maggio 2023 che il Prefetto di Varese vietò espressamente alla ricorrente la detenzione e la vendita di n. 400 strumenti di coazione a distanza e relative ricariche (BOLAWRAP), non inclusi nell’elenco dei materiali oggetto di autorizzazione, nelle more dell’acquisizione del parere del Ministero dell’Interno sul regime amministrativo applicabile ai dispositivi bolawrap, sicché l’aver disatteso tale divieto, fornendo il dispositivo a 21 comandi di Polizia locale, è circostanza che l’Autorità ha legittimamente e correttamente valutato come idonea a far venir meno nella ricorrente il requisito soggettivo di affidabilità per la conservazione dell’autorizzazione di polizia.

    La violazione del divieto espresso, contenuto nella licenza, di detenere e vendere dispositivi non compresi tra i materiali autorizzati può essere valutata come indice del venir meno del requisito di affidabilità necessario per conservare l'autorizzazione ex art. 28.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10bis della L. n. 241/90, le censure sono infondate, atteso che il citato art. 10bis non impone nel provvedimento finale la puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (giurisprudenza consolidata: v., “ex multis”, Consiglio di Stato sez. II, 10 maggio 2021, n. 3683; id sez. 20 febbraio 2020, n. 1306).

    Il provvedimento conclusivo non deve replicare analiticamente a ciascuna osservazione presentata dopo il preavviso di rigetto; è sufficiente che la motivazione complessiva sia logicamente adeguata a giustificare la decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 23 settembre 2026, dato avviso alle parti della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, l'istanza cautelare, dopo la discussione, è passata in decisione.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, dopo aver dato avviso alle parti.

Massime di principio

  • La violazione consapevole di un divieto espresso contenuto in una licenza di polizia, relativo alla detenzione e vendita di materiali non compresi nell'autorizzazione, può costituire un legittimo indice del venir meno dell'affidabilità soggettiva richiesta per la conservazione della licenza.
  • Ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento finale non deve confutare puntualmente e analiticamente ogni argomento svolto nelle osservazioni procedimentali, purché offra una motivazione complessivamente adeguata e logicamente coerente con le ragioni del diniego.
  • Non è tutelabile l'affidamento nella liceità di una condotta quando il titolo autorizzatorio esclude espressamente l'attività contestata e il destinatario ha proseguito nonostante il divieto.
  • La proporzionalità del diniego di rinnovo di una licenza di polizia può essere giustificata dalla gravità della condotta contra legem che evidenzia il venir meno dell'affidabilità dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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