Cassazione Civile, Ordinanza n. 33414/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo ipotecario. Il mutuatario aveva domandato la condanna della banca alla restituzione degli interessi corrispettivi già versati, deducendo che il tasso pattuito fosse usurario e comunque indeterminabile; in via subordinata aveva chiesto che il credito restitutorio fosse compensato con quanto ancora dovuto in forza del mutuo. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo non possibile verificare l'allegata usurarietà perché i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio non erano stati prodotti in giudizio e non operava, secondo il giudice di merito, il principio iura novit curia, trattandosi di atti amministrativi. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 113 Cost., 1 disp. prel. c.c., 1 L. n. 108/1996 e 644 c.p., sostenendo che i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale avrebbero dovuto essere conosciuti e applicati d'ufficio dal giudice, anche se non prodotti dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il ricorso non riproduceva il contratto di mutuo, neppure per la parte rilevante, e che la sentenza impugnata non conteneva elementi sufficienti per individuare il tasso di interesse applicato e verificare il superamento del tasso soglia. Ne è derivata la mancanza di specificità della censura, con impossibilità per la Corte di scrutinare nel merito la denunciata violazione di legge. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 113 Cost.
richiamato dal ricorrente per affermare che il giudice deve decidere secondo diritto e conoscere d'ufficio le norme e gli atti normativi rilevanti
art. 1 disp. prel. c.c.
invocato a sostegno dell'applicazione officiosa delle fonti normative e degli atti aventi valore normativo
art. 1 L. 8 marzo 1996, n. 108
richiamato come base normativa della disciplina antiusura e della rilevazione dei tassi soglia
art. 644 c.p.
richiamato in relazione alla dedotta usurarietà del tasso di interesse
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato per il deposito di memoria nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: se il motivo dipende dal contenuto di un contratto o di altri documenti, essi devono essere riprodotti o comunque riportati nei passaggi essenziali necessari a consentire il controllo della Corte.
- La deduzione di usurarietà del tasso di un contratto di mutuo non può essere scrutinata in astratto se dagli atti e dalla sentenza impugnata non sia possibile individuare con precisione il tasso pattuito e verificare il superamento del tasso soglia.
- La violazione del principio iura novit curia non può essere utilmente dedotta quando, per la mancanza di allegazioni/documenti decisivi, la Corte non sia posta in condizione di accertare il parametro normativo o fattuale necessario alla verifica della doglianza.
- In presenza di ricorso inammissibile, le spese seguono la soccombenza e trova applicazione l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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