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Sentenza

Sentenza n. 1243/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio n. Cat.A. 12/2025/Immig./II Sez/25BS019037, emesso dal Questore della Provincia di Brescia, in data 11.06.2026, notificato in data 11.06.2026 di ogni altro atto preordinato, collegato connesso consequenziale a quello impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione, nello specifico il provvedimento di espulsione Prot. 0047009 del 11.06.2026 del Prefetto della Provincia di Brescia notificato in data 11.06.2026 del oltre che di tutti i pareri, le proposte e le valutazioni che possano aver concorso alla sua emanazione.

Giustizia amministrativa202600634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e conseguente provvedimento prefettizio di espulsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, deducendo eccesso di potere per violazione o erronea applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 10-bis, comma 3, lettera b), della l. n. 241/1990, nonché difetto dei presupposti, insufficienza della motivazione e carenza di istruttoria. Ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe considerato le ragioni oggettive incidenti sul percorso universitario, individuate nel rientro tardivo in Italia, che gli avrebbe impedito di partecipare tempestivamente alla sessione del TOLC propedeutica alle prove d'esame del primo anno. Ha inoltre dedotto l'instaurazione di rapporti di lavoro, sostenendo che ciò avrebbe imposto di valutare la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro in applicazione del principio del favor conversionis. Infine, ha rilevato di avere superato il TOLC il 10 aprile 2025. Il ricorso comprendeva anche l'impugnazione del provvedimento di espulsione prefettizio.

La decisione

Il ricorso è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il TAR ha respinto nel merito la censura relativa al diniego del permesso di soggiorno. L'art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 richiede, per il rinnovo del permesso per studio, il superamento di una verifica di profitto nel primo anno e di almeno due verifiche negli anni successivi; solo gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, consentono il rinnovo con una sola verifica. Il Collegio ha ritenuto che il presupposto normativo sia unicamente il superamento delle verifiche di profitto e che lo svolgimento di un'attività lavorativa non assuma rilievo ai fini del rinnovo per studio. Il TOLC non è stato considerato equivalente a un esame universitario, poiché costituisce un test d'ingresso volto a verificare le conoscenze iniziali dello studente, mentre l'esame di profitto misura la preparazione acquisita al termine di un insegnamento. Poiché il ricorrente non ha documentato il superamento del numero minimo di esami richiesto, il diniego è stato ritenuto legittimo. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata presentata alcuna istanza di conversione del permesso da studio a lavoro, sicché non sussisteva una richiesta amministrativa specifica da valutare. Quanto all'impugnazione dell'espulsione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la relativa controversia al giudice ordinario ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    L’art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 demanda la disciplina della a rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio al relativo regolamento di attuazione e, in particolare, all’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394 del 1999.

    La disciplina concreta della rinnovabilità del permesso di soggiorno per studio è rimessa al regolamento di attuazione, in particolare all'art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999.

  • art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    Il presupposto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è rappresentato, quindi, unicamente dal superamento delle verifiche di profitto senza che vengano in rilievo altri eventi, quali ad esempio lo svolgimento di attività lavorativa.

    Il rinnovo del permesso per studio presuppone il superamento delle verifiche di profitto previste dalla norma; lo svolgimento di attività lavorativa, di per sé, non sostituisce tale requisito e non rileva ai fini del rinnovo per studio.

  • art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    Ai fini dell’integrazione del presupposto legittimante la rinnovabilità del permesso, al TOLC non può attribuirsi natura di verifica di profitto nel senso ritenuto dal legislatore in quanto trattasi di un mero test d’ingresso, creato dal consorzio CISIA e utilizzato da numerose università, per verificare le conoscenze iniziali già in possesso dello studente, per accedere ai corsi di laurea.

    Il TOLC, quale test d'ingresso sulle conoscenze iniziali, non equivale a una verifica di profitto e non soddisfa il requisito richiesto per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio.

  • art. 18 d.lgs. n. 150/2011

    Il ricorso è viceversa inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui impugna il provvedimento di espulsione 11.06.2026 Prot. 0047009 del Prefetto di Brescia, giusta art. 18 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

    La controversia relativa all'impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma deve essere proposta davanti al giudice individuato dall'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso è viceversa inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui impugna il provvedimento di espulsione 11.06.2026 Prot. 0047009 del Prefetto di Brescia, giusta art. 18 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150: trova applicazione l’art. 11, II comma, c.p.a.

    In presenza di una domanda devoluta ad altra giurisdizione, il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione applicando il meccanismo previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è subordinato al superamento delle verifiche di profitto previste dall'art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999: nel primo anno è richiesta una verifica e negli anni successivi almeno due, salvo la specifica eccezione dei gravi motivi di salute o di forza maggiore debitamente documentati.
  • Il TOLC, in quanto test d'ingresso volto a verificare conoscenze iniziali necessarie per l'accesso al corso di laurea, non costituisce una verifica di profitto e non può integrare il requisito richiesto per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio.
  • Lo svolgimento di un'attività lavorativa non sostituisce il requisito del superamento degli esami universitari ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
  • La conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro presuppone la presentazione di una specifica istanza di conversione, sulla quale l'amministrazione sia posta in condizione di pronunciarsi.
  • L'impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e deve essere proposta davanti al giudice competente secondo l'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEspulsione e allontanamentoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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