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Provvedimento

Deliberazione n. 632 del 17/10/2024

Provvedimento del 17 ottobre 2024

Garante Privacy632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica quattro provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e X, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso online senza consenso. Le misure disposte mirano a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a imporre la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per 12 mesi, a soli fini probatori e con modalità tali da evitare l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta, Telegram, TikTok e X per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti contro piattaforme digitali per segnalazione di revenge porn

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di misure urgenti adottate nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e X a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso online senza consenso.

Quadro normativo e presupposti dell'intervento

L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021. Tale disposizione attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.

Il provvedimento richiama inoltre il termine di quarantotto ore per la decisione del Garante previsto dal medesimo art. 144-bis e l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e destinatari delle misure

La segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, rappresentava una situazione rientrante nell’ambito applicativo della disciplina sul c.d. revenge porn e chiedeva l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e X. Sulla base di tale segnalazione e della documentazione in atti, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha agito in via d’urgenza.

Provvedimenti urgenti adottati il 7 ottobre 2024

Con le determinazioni nn. 486-489 del 7 ottobre 2024 il dirigente ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Twitter International Company:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle attività svolte.

Osservazioni e decisione finale

Il provvedimento dà atto delle note trasmesse ai gestori delle piattaforme e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, il Garante, riunito il 17 ottobre 2024 e relatore il presidente Pasquale Stanzione, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 486/2024-489/2024 adottati dal dirigente competente.

Esito pratico

L’esito del procedimento è quindi la conferma delle misure già impartite in urgenza, finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, ove acquisito in chiaro, la conservazione limitata a fini probatori con adeguate garanzie di riservatezza. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma una ratifica di misure correttive e preventive per contrastare la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e X. Il Garante ricorda che, in tali casi, deve decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti urgenti del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 486-489 del 7 ottobre 2024. Con esse ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro.

Conservazione a fini probatori

Alle società destinatarie è stato imposto di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 17 ottobre 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 486/2024-489/2024 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Twitter International Company.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezzaconservazione dei dati

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