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Provvedimento

Provvedimenti n. 616 del 17/10/2024

Provvedimento del 17 ottobre 2024

Garante Privacy616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato da P.E.S. S.r.l. nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione e recupero crediti, in relazione ai dati di un debitore. Il caso riguarda l’uso di un indirizzo e-mail non correttamente attribuito, la carente vigilanza del titolare sul responsabile del trattamento, l’assenza del registro dei trattamenti e la mancata designazione del DPO, oltre al mancato riscontro a una richiesta di informazioni dell’Autorità. Nel corso del procedimento la società ha adottato alcune misure correttive, per cui il Garante non ha disposto ulteriori misure ex art. 58, par. 2, GDPR, ma ha rilevato comunque la violazione.

P.E.S. S.r.l. – illiceità del trattamento nei recuperi crediti per mancata vigilanza sul responsabile, registro dei trattamenti, DPO e riscontro al Garante

P.E.S. S.r.l. – illiceità del trattamento nei recuperi crediti e carenze di accountability

Il provvedimento riguarda P.E.S. S.r.l., società veicolo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione di crediti, in relazione al trattamento dei dati di un debitore per attività di recupero crediti. Il Garante interviene a seguito di reclamo ex art. 77 GDPR e conclude per la illiceità del trattamento, rilevando più violazioni collegate sia alla gestione del rapporto con i responsabili del trattamento sia agli adempimenti organizzativi del titolare.

Origine del procedimento e contesto fattuale

Il reclamante lamentava che per i solleciti di pagamento fosse stato utilizzato un indirizzo e-mail appartenente a un conoscente e mai comunicato né al creditore originario né ai soggetti coinvolti nel recupero. Il credito era stato originariamente ceduto da Eni gas e luce S.p.A. a P.E.S. S.r.l. nell’ambito di una cartolarizzazione disciplinata dalla l. n. 130/1999. Nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti documenti, riscontri scritti e verbali ispettivi del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza.

Ricostruzione dei ruoli nel trattamento

Il Garante chiarisce che, in questo tipo di operazioni, la special purpose vehicle è titolare del trattamento dei dati dei debitori ceduti, mentre il servicer opera come responsabile ex art. 28 GDPR. Nel caso concreto:

  • P.E.S. S.r.l. era il titolare;
  • Centotrenta Servicing S.p.A. agiva come servicer/responsabile;
  • Serfin 97 S.r.l. era il sub-gestore del recupero crediti;
  • NPR Management S.r.l. svolgeva funzioni di advisor e monitoraggio. Il provvedimento ricorda che, anche quando l’esternalizzazione è imposta dalla disciplina della cartolarizzazione, il titolare resta pienamente responsabile del trattamento e deve impartire istruzioni adeguate e vigilare sull’operato dei responsabili.

Violazione dei principi di liceità, correttezza ed esattezza

Dall’istruttoria è emerso che Serfin 97 S.r.l. non ha conservato traccia dell’origine dell’indirizzo e-mail utilizzato per i contatti col debitore e non lo ha inserito nel fascicolo dei crediti del titolare. Questo ha impedito di verificare con certezza la provenienza del dato e di ricostruire correttamente le informazioni trattate. Il Garante collega tali omissioni alla violazione:

  • dell’art. 28, par. 3, lett. a), e) e h) GDPR, per il mancato rispetto delle istruzioni e dell’obbligo di assistenza/vigilanza del responsabile;
  • dell’art. 5, par. 1, lett. a) e d) GDPR, per la lesione dei principi di liceità, correttezza ed esattezza. Il provvedimento evidenzia anche il rischio che dati errati o non pertinenti siano utilizzati nel recupero crediti, con possibile divulgazione indebita a terzi della situazione debitoria dell’interessato.

Inadeguatezza dei controlli del titolare

P.E.S. S.r.l. sosteneva di avere svolto audit e ispezioni periodiche sui propri responsabili, ma il Garante ritiene che la documentazione prodotta non dimostri un controllo effettivo e mirato ai profili di protezione dei dati. In particolare:

  • non sono state fornite evidenze degli audit documentali annuali;
  • le ispezioni on site risultano brevi e riferite a molteplici ambiti, con la privacy solo come uno dei temi trattati;
  • mancano report sugli esiti delle verifiche e sulle eventuali misure correttive;
  • il titolare non aveva contezza di eventuali sub-responsabili nominati dai responsabili. Secondo il Garante, ciò integra una violazione degli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR, in quanto il titolare non ha dimostrato di aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire e a provare la conformità al Regolamento.

Registro dei trattamenti e designazione del DPO

Un ulteriore profilo di illiceità riguarda l’assenza del registro delle attività di trattamento, in violazione dell’art. 30, par. 1 GDPR. Il Garante esclude l’applicabilità della deroga dell’art. 30, par. 5 GDPR, osservando che il trattamento non è occasionale ma costituisce l’oggetto principale ed esclusivo dell’attività della società e presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

È stata inoltre accertata la mancata designazione del responsabile della protezione dei dati. Considerata la scala dell’operazione, il numero molto elevato di interessati coinvolti e la natura delle attività svolte, il Garante ritiene integrato l’obbligo ex art. 37, par. 1, lett. c) GDPR, per trattamenti che richiedono monitoraggio regolare e sistematico su larga scala.

Mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante

La società non ha riscontrato la richiesta di informazioni trasmessa dal Garante il 18 luglio 2022, nonostante la regolare notifica. Tale omissione integra la violazione dell’art. 157 del Codice privacy. Il provvedimento sottolinea che l’inoltro della richiesta a un advisor interno non fa venir meno il dovere del titolare di rispondere direttamente all’Autorità.

Valutazione finale e misure conseguenti

Il Garante conclude che le giustificazioni addotte non consentono l’archiviazione del procedimento e che il trattamento è illecito per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e d), 5, par. 2, 24, 30 e 37 GDPR, nonché dell’art. 157 del Codice privacy. Tuttavia, prende atto che nel corso del procedimento P.E.S. S.r.l. ha:

  • integrato la procedura ispettiva verso i responsabili;
  • potenziato il supporto del servicer per i controlli sui sub-servicer;
  • redatto il registro dei trattamenti. Per questo motivo il Garante non dispone ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, ma ordina l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.

Punti principali

Origine del reclamo e contesto del trattamento

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal reclamante, che contestava l’utilizzo, per solleciti di recupero crediti, di un indirizzo e-mail riferibile a un conoscente e non mai comunicato alla società creditrice o ai soggetti incaricati. Il credito era originariamente di Eni gas e luce S.p.A. ed era stato ceduto a P.E.S. S.r.l. nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.

Ruoli privacy nella cartolarizzazione

Il Garante ricostruisce il contesto della cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999: P.E.S. S.r.l. opera quale special purpose vehicle e titolare del trattamento; Centotrenta Servicing S.p.A. come servicer/responsabile ex art. 28 GDPR; Serfin 97 S.r.l. come special servicer; NPR Management S.r.l. come advisor/responsabile per il monitoraggio. La gestione del recupero crediti e delle verifiche di conformità è stata affidata a tali soggetti tramite contratti di servicing e sub-servicing.

Violazioni riscontrate sul trattamento dei dati

L’Autorità ha accertato che Serfin 97 S.r.l. non ha tenuto traccia dell’origine dell’indirizzo e-mail utilizzato, né lo ha correttamente riportato nel fascicolo dei crediti del titolare. Tale omissione ha impedito al titolare di disporre di dati esatti e aggiornati e di fornire un riscontro completo all’interessato. La condotta è stata ricondotta alla violazione dell’art. 28, par. 3, lett. a), e) e h) GDPR, con riflessi sulla violazione dei principi di liceità/correttezza e esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e d) GDPR.

Carenze di vigilanza del titolare

P.E.S. S.r.l. è stata ritenuta inadempiente rispetto agli obblighi di controllo sull’operato dei responsabili del trattamento. Il Garante ha giudicato lacunosi e poco efficaci gli audit documentali e le ispezioni on site, non supportati da evidenze sufficienti, report esiti o misure correttive. È stato inoltre evidenziato che la società non aveva contezza di eventuali sub-responsabili e non aveva reagito in modo adeguato al mancato aggiornamento dei dati ricevuti dal responsabile.

Registro dei trattamenti e DPO

È stata accertata la violazione dell’art. 30, par. 1 GDPR per mancata tenuta del registro delle attività di trattamento, non essendo applicabile la deroga dell’art. 30, par. 5 GDPR. Inoltre, il Garante ha ritenuto obbligatoria la designazione del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. c) GDPR, considerando la natura dei trattamenti, la loro ampiezza e il monitoraggio regolare e sistematico dei debitori.

Mancato riscontro al Garante

P.E.S. S.r.l. non ha risposto alla richiesta di informazioni del 18 luglio 2022, violando l’art. 157 del Codice privacy. Il Garante ha rilevato che l’inoltro della richiesta a un advisor non esonerava il titolare dall’obbligo di riscontro diretto all’Autorità.

Esito e misure adottate

Pur avendo dichiarato l’illiceità del trattamento, il Garante ha preso atto che nel corso del procedimento la società ha integrato la procedura ispettiva, potenziato il supporto del servicer e redatto il registro dei trattamenti. Per questo non sono state adottate ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR. È stata disposta l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materierecupero creditirapporti titolare-responsabileprincipio di accountabilityregistro dei trattamentiresponsabile della protezione dei datidiritti dell'interessatopubblica amministrazionesanzioni gdpr

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