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Provvedimento

Deliberazione n. 624 del 17/10/2024

Provvedimento del 17 ottobre 2024 - Accreditamento dell'Organismo di Monitoraggio del Codice di Condotta in materia di telemarketing e teleselling

Garante Privacy624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accredita l’Organismo di monitoraggio (Odm) incaricato di verificare il rispetto del Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, già approvato nel 2024, a seguito della modifica della sua composizione per la sostituzione di due componenti dimissionari. Il provvedimento valorizza il quadro degli artt. 40 e 41 GDPR, le linee guida europee sui codici di condotta e i requisiti di accreditamento fissati dal Garante, rilevando l’adeguata competenza, indipendenza e imparzialità dei nuovi membri. L’accreditamento è disposto per il primo mandato della durata di tre anni non rinnovabili, mentre i mandati successivi restano disciplinati dal regolamento dell’Odm.

Garante: accreditamento dell’Organismo di monitoraggio del codice di condotta per telemarketing e teleselling, nella nuova composizione proposta dalle associazioni promotrici

Accreditamento dell’Organismo di monitoraggio del codice di condotta per telemarketing e teleselling

Il provvedimento riguarda l’accreditamento, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. q), GDPR, dell’Organismo di monitoraggio (Odm) incaricato di verificare il rispetto del Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. L’intervento consegue alla necessità di aggiornare la composizione dell’Odm a seguito delle dimissioni di due componenti già accreditati.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama:

  • l’art. 40 GDPR, che consente a associazioni e organismi rappresentativi di elaborare codici di condotta per contribuire alla corretta applicazione del Regolamento;
  • l’art. 41 GDPR, che prevede il controllo dell’osservanza dei codici tramite un Odm accreditato dall’autorità di controllo competente;
  • il considerando 98 GDPR, che evidenzia la possibilità di calibrare gli obblighi di titolari e responsabili in funzione dei rischi;
  • le Linee guida 1/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio;
  • il provvedimento del Garante n. 98 del 10 giugno 2020, con cui sono stati approvati i requisiti per l’accreditamento dell’Odm.

Il Garante richiama inoltre il ruolo dei codici di condotta quale strumento di accountability, idoneo a dimostrare la conformità dei trattamenti a specifiche disposizioni del GDPR o al suo complesso.

Contesto del codice di condotta per telemarketing e teleselling

Il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling era stato approvato con provvedimento n. 70 del 9 marzo 2023, promosso da Asseprim, AssoCall, ASSOCONTACT, Assotelecomunicazioni, Confcommercio, Confindustria, DMA Italia e OIC. L’efficacia del codice era stata subordinata all’accreditamento dell’Odm.

Successivamente:

  • il 13 ottobre 2023 le associazioni promotrici avevano presentato la richiesta formale di accreditamento dell’Odm, allegando la documentazione richiesta;
  • il 4 dicembre 2023 l’Ufficio aveva formulato osservazioni;
  • il 27 febbraio 2024 la richiesta era stata integrata;
  • con delibera n. 148 del 7 marzo 2024 il Garante aveva già accreditato l’Odm e approvato definitivamente il codice.

Nuova richiesta di accreditamento per sostituzione di componenti

Il 2 ottobre 2024 le associazioni promotrici hanno comunicato la sopravvenuta necessità di sostituire due componenti dell’Odm, a seguito delle loro dimissioni, presentando contestualmente una nuova richiesta di accreditamento per i nuovi membri.

Il provvedimento richiama anche:

  • l’art. 2.1 del regolamento di funzionamento dell’Odm, secondo cui il numero dei componenti non può essere inferiore a nove e deve essere reintegrato se scende sotto tale soglia;
  • l’art. 18, comma 2, del codice di condotta, che prevede la selezione dei componenti tra soggetti con comprovata esperienza in protezione dei dati personali, in particolare nel settore del marketing e nelle attività di vigilanza e controllo, nonché con approfondita conoscenza dei mercati e delle categorie interessate.

Valutazioni del Garante sui nuovi membri

Esaminata la richiesta e la documentazione allegata, il Garante ritiene che i candidati designati come nuovi membri dell’Odm:

  • dimostrino un’adeguata competenza per la verifica del rispetto del codice;
  • possano svolgere le funzioni con indipendenza e imparzialità;
  • risultino idonei anche alla luce delle misure adottate dall’Odm per individuare e mitigare il rischio di conflitti di interesse.

La documentazione valutata comprende il regolamento di funzionamento, gli atti costitutivi, i curricula vitae, i documenti di identità e le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di rispetto dei requisiti rese ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/2000.

Esito del procedimento

In base all’esito dell’istruttoria, il Garante accredita l’Odm, nella nuova composizione proposta dalle associazioni promotrici, per la verifica del rispetto del Codice di condotta per telemarketing e teleselling.

L’accreditamento è disposto:

  • per la durata di tre anni non rinnovabili con riferimento al primo mandato;
  • fermo restando che il regolamento dell’Odm prevede che i mandati successivi abbiano durata di cinque anni.

Finalità pratica del provvedimento

Il Garante evidenzia la prioritaria esigenza di assicurare la piena operatività del codice di condotta, con l’obiettivo di contribuire al contrasto del telemarketing illegale. L’accreditamento dell’Odm è quindi funzionale a rendere effettivo il sistema di verifica dell’osservanza del codice nel settore interessato.

Punti principali

Quadro normativo e funzione del codice di condotta

Il provvedimento si fonda sugli artt. 40 e 41 del GDPR, sul considerando 98 e sulle Linee guida 1/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio. Il Garante richiama il proprio precedente provvedimento n. 98 del 10 giugno 2020 sui requisiti di accreditamento dell’Odm e ribadisce che l’adesione a un codice di condotta costituisce elemento di accountability utile a dimostrare la conformità dei trattamenti.

Origine della richiesta di accreditamento aggiornata

Il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling era già stato approvato con provvedimento n. 70 del 9 marzo 2023, con efficacia subordinata all’accreditamento dell’Odm. Le associazioni promotrici avevano presentato la richiesta formale di accreditamento il 13 ottobre 2023, integrata dopo rilievi dell’Ufficio; il Garante aveva quindi accreditato l’Odm con delibera n. 148 del 7 marzo 2024. Il nuovo provvedimento interviene a seguito della comunicazione del 2 ottobre 2024 con cui le associazioni hanno chiesto la sostituzione di due componenti dimissionari e il conseguente aggiornamento dell’accreditamento.

Valutazione dei requisiti dei nuovi componenti

Il Garante esamina la documentazione prodotta a corredo della nuova richiesta, includendo regolamento di funzionamento, atti costitutivi, curricula, documenti di identità e dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/2000. Ritiene che i candidati presentino competenza adeguata per svolgere i compiti di verifica del rispetto del codice, con capacità di operare in indipendenza e imparzialità, anche grazie alle misure previste dall’Odm per individuare e mitigare eventuali conflitti di interesse.

Esito e durata dell’accreditamento

Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. q), GDPR, il Garante accredita l’Odm nella nuova composizione proposta da Asseprim, AssoCall, ASSOCONTACT, Assotelecomunicazioni, Confcommercio, Confindustria, DMA Italia e OIC. L’accreditamento vale per la verifica del rispetto del codice di condotta per la durata di tre anni non rinnovabili con riguardo al primo mandato, restando fermo che il regolamento dell’Odm prevede mandati successivi di cinque anni.

Finalità di interesse pubblico

Il provvedimento sottolinea l’esigenza prioritaria di consentire la piena operatività del codice di condotta per arginare il telemarketing illegale, confermando il ruolo dell’Odm come presidio di controllo settoriale e come condizione di effettività del sistema di autoregolamentazione previsto dal GDPR.

Come è indicizzato

Materiecodici di condottatelemarketing e telesellingorganismi di monitoraggioaccountabilitypubblica amministrazione

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