Cassazione Civile, Ordinanza n. 18691/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un correntista aveva convenuto in giudizio la banca deducendo che il malfunzionamento del servizio di internet banking gli aveva impedito di disporre delle somme giacenti sul conto e di utilizzarle per un'operazione di investimento ritenuta fruttuosa. Chiedeva la restituzione di euro 70.000,00 depositati presso l'istituto e il risarcimento dei danni da mancato investimento in titoli azionari. La banca si era difesa sostenendo di avere già pagato la somma richiesta e, per il resto, contestando sia l'inadempimento sia il danno. In appello il correntista aveva articolato tre censure: omesso accertamento dell'inadempimento della banca per l'asserita impossibilità di operare telematicamente; erronea declaratoria di assorbimento del motivo sul danno, che egli riteneva conseguenza in re ipsa dell'inadempimento; erronea conferma della cessazione della materia del contendere sulla domanda di restituzione e della mancata condanna alle spese sul punto, sostenendo di avere effettivamente richiesto il riaccredito delle somme. In cassazione ha riproposto tali doglianze denunciando violazione degli artt. 2697, 1218, 1834, 115 e 112 c.p.c., oltre a vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in sintesi, che le censure miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva accertato che l'operatività sul conto non era limitata all'internet banking, essendo disponibile anche il telephone banking e un canale di posta elettronica; il ricorrente non aveva provato di avere utilizzato tali canali alternativi. Le doglianze sulla prova degli accessi telematici, sulla richiesta di restituzione delle somme e sulla quantificazione del danno non superavano il limite del sindacato di legittimità. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha osservato che la decisione impugnata non aveva invertito gli oneri probatori, ma aveva accertato in fatto l'assenza di un inadempimento della banca.
art. 1218 c.c.
Invocato per l'affermazione di responsabilità contrattuale della banca; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze perché dirette a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sull'esistenza di un canale alternativo di operatività.
art. 1834 c.c.
La Corte d'appello, condivisa dalla Cassazione, ha ritenuto che la restituzione delle somme depositate richiedesse una richiesta univoca del depositante; le comunicazioni prodotte non sono state ritenute idonee a integrare tale richiesta.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Cassazione ha escluso la denunciata violazione, osservando che le censure erano in realtà dirette a ottenere un nuovo giudizio di merito.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo che la sentenza impugnata avesse affrontato le questioni devolute, seppure con esito sfavorevole al ricorrente.
art. 1223 c.c.
Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché, escluso l'inadempimento, il tema del danno restava assorbito.
art. 1224 c.c.
Menzi onato dal ricorrente a sostegno della domanda di danno; la Cassazione non ha ravvisato una questione di corretto governo della norma, ma solo una contestazione del merito.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono state ritenute inammissibili perché, sotto le varie rubriche di violazione di legge e vizio di motivazione, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 348-ter c.p.c.
Per i giudizi di appello introdotti dopo il 12 settembre 2012, la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata esclusa in mancanza di allegazione del c.d. doppio conforme nei termini richiesti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o del merito, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione che supera il minimo costituzionale.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia un effettivo travisamento del regime legale della prova; non è sufficiente contestare la lettura delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta l'esistenza di un canale alternativo di operatività sul rapporto bancario, il correntista che lamenti il blocco di un solo canale deve provare di aver utilizzato o tentato di utilizzare anche gli altri strumenti disponibili, se intende fondare su tale blocco l'inadempimento della banca.
- In materia di deposito bancario, la restituzione delle somme è correlata a una richiesta del depositante; non basta una generica interlocuzione o una diffida non univoca, occorrendo una domanda chiara e specifica.
- Escluso l'inadempimento del debitore, la domanda risarcitoria resta priva del suo presupposto logico-giuridico; la deduzione del danno non può essere accolta in via automatica o in re ipsa senza accertamento della responsabilità.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata se la sentenza impugnata abbia comunque esaminato la questione dedotta, anche respingendola sulla base di una diversa ricostruzione in fatto o in diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18645/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18646/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18647/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18648/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18649/2026 del 09/06/2026
- ordinanza_civile · 9 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18650/2026 del 09/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →