Cassazione Civile, Ordinanza n. 07228/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento notificati a una società per gli anni d’imposta 2009 e 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori redditi d’impresa e IVA, contestando costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti e altri costi non inerenti. La CTP aveva rigettato i ricorsi della società; in appello la CTR aveva accolto parzialmente la domanda, ritenendo effettive, per il 2009 e il 2010, alcune operazioni fatturate da una cooperativa terza, sulla base di due precedenti decisioni rese in giudizi paralleli riguardanti quella cooperativa. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la sentenza di appello sarebbe stata motivata in modo apparente o comunque incongruo: la CTR avrebbe recepito acriticamente le conclusioni di due sentenze precedenti, non ancora passate in giudicato, senza svolgere un autonomo esame delle risultanze e senza valutare le difese dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiamata è già passata in giudicato tra le parti oppure se la motivazione recepita è trascritta e fatta oggetto di autonoma valutazione critica in modo da consentire la verifica della coerenza logico-giuridica della decisione. Nel caso concreto, la CTR si è limitata a richiamare e riprodurre passaggi di sentenze rese in altri giudizi, senza svolgere un autonomo scrutinio e fondando il proprio convincimento sulle conclusioni di tali decisioni come se fossero incontestabili, oltre a omettere la valutazione delle specifiche difese dell’Amministrazione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile l’iter logico-giuridico della decisione; la mera adesione a precedenti non basta se manca un autonomo vaglio critico.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza ricorre quando la motivazione sia solo apparente o non consenta di individuare le ragioni del decisum.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il contenuto della decisione richiamata viene effettivamente recepito nella sentenza e sottoposto a valutazione autonoma, così da consentire il controllo sulla coerenza logico-giuridica della pronuncia.
- È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che si limiti a indicare o riprodurre decisioni rese in altri giudizi senza spiegare perché quelle conclusioni siano condivise nel caso concreto e senza confrontarsi con le contestazioni della parte avversa.
- Una decisione non può fondarsi, per dimostrare l’effettività delle operazioni o il superamento dell’onere probatorio, su esiti di giudizi paralleli non ancora definitivi assunti come automaticamente vincolanti, se manca un autonomo apprezzamento delle prove del processo in corso.
- Quando l’Amministrazione contesti specificamente la motivazione o l’attendibilità delle risultanze poste a base della decisione di merito, il giudice di appello deve esaminare tali allegazioni e darne conto in sentenza.
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