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Circolare

Circolare numero 10 del 13-1-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi aggiornati delle indennità antitubercolari in conseguenza della perequazione automatica delle pensioni disposta dal decreto del Ministero del Tesoro del 26 novembre 1991. Indica gli importi validi per il 1991, con decorrenza 1° maggio e 1° novembre, e quelli previsionali per il 1992, con decorrenza 1° gennaio, 1° maggio e 1° novembre. Precisa inoltre che le Sedi devono effettuare d’ufficio i conguagli, che l’indennità giornaliera per i primi 180 giorni va rivalutata nelle misure indicate per gli assicurati già in godimento alle date previste, che non spetta alcun aumento per il periodo iniziale già richiamato dalla circolare del 26 settembre 1975 e che le giornate coperte da retribuzione vanno escluse dal pagamento pur concorrendo al limite dei 180 giorni.

Aumento delle indennità antitubercolari per il 1991 e il 1992

Aggiornamento delle indennità antitubercolari per il 1991 e il 1992

La circolare disciplina la rideterminazione degli importi delle indennità antitubercolari in conseguenza degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni stabiliti dal decreto del Ministero del Tesoro del 26 novembre 1991. Sono riportati gli importi validi per il 1991 e quelli, in via previsionale, per il 1992, con le relative decorrenze. Vengono inoltre precisate le modalità applicative per l’indennità giornaliera dei primi 180 giorni e le regole di esclusione delle giornate retribuite dal pagamento delle prestazioni.

Ambito e presupposto dell’aggiornamento

Gli importi delle prestazioni antitubercolari risultano correlati, per previsione legislativa, alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per questo motivo, gli aumenti della perequazione automatica delle pensioni si riflettono direttamente sulle indennità antitubercolari.

Per il 1991, il decreto ministeriale ha determinato in via definitiva:

  • un aumento del 4,3% con decorrenza 1° maggio;
  • un aumento del 3,5% con decorrenza 1° novembre.

Per il 1992, il medesimo decreto indica in via previsionale:

  • lo 0,4% di aumento per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dal 1° gennaio;
  • il 2,6% dal 1° maggio;
  • l’1,8% dal 1° novembre.

Importi delle prestazioni per il 1991

In applicazione degli aumenti definitivi, per il 1991 gli importi delle indennità antitubercolari sono fissati come segue:

  • indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: L. 14.195 dal 1° maggio e L. 14.692 dal 1° novembre;
  • indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: L. 7.098 dal 1° maggio e L. 7.346 dal 1° novembre;
  • indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati, giornaliera: L. 23.653 dal 1° maggio e L. 24.48 dal 1° novembre;
  • indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi del citato art. 1 della legge n. 419/1975, giornaliera: L. 11.827 dal 1° maggio e L. 12.240 dal 1° novembre;
  • assegno di cura o di sostentamento, mensile: L. 95.434 dal 1° maggio e L. 98.77 dal 1° novembre.

Le Sedi devono provvedere d’ufficio ai necessari conguagli.

Importi delle prestazioni per il 1992

In relazione alle percentuali previste per il 1992, gli importi sono stabiliti nei seguenti valori:

  • indennità giornaliera per assicurati: L. 14.751 dal 1° gennaio, L. 15.134 dal 1° maggio e L. 15.407 dal 1° novembre;
  • indennità giornaliera per familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: L. 7.375 dal 1° gennaio, L. 7.567 dal 1° maggio e L. 7.703 dal 1° novembre;
  • indennità post-sanatoriale per assicurati, giornaliera: L. 24.579 dal 1° gennaio, L. 25.218 dal 1° maggio e L. 25.672 dal 1° novembre;
  • indennità post-sanatoriale per familiari di assicurato e soggetti assimilati, giornaliera: L. 12.289 dal 1° gennaio, L. 12.609 dal 1° maggio e L. 12.836 dal 1° novembre;
  • assegno di cura o di sostentamento, mensile: L. 99.170 dal 1° gennaio, L. 101.748 dal 1° maggio e L. 103.580 dal 1° novembre.

Indennità giornaliera nei primi 180 giorni di assistenza

Per l’indennità giornaliera da corrispondere per i primi 180 giorni di assistenza, la circolare chiarisce che, per gli assicurati che la percepiscano alle date del 1° gennaio, 1° maggio e 1° novembre 1992, l’importo va aumentato applicando da tali date le percentuali dello 0,4%, del 2,6% e dell’1,8%.

Resta fermo che non compete alcun aumento per il periodo compreso tra la data di inizio dell’assistenza e il giorno precedente quello dal quale ha effetto il primo incremento percentuale successivo, secondo quanto già precisato dalla circolare n. 134342 Prs/194 del 26 settembre 1975, punto 4.

Regole di pagamento e giorni retribuiti

La circolare precisa inoltre che deve essere comunque garantita la corresponsione dell’indennità giornaliera nelle misure fisse di L. 14.751, L. 15.134 e L. 15.407.

Viene anche ricordato che le giornate per le quali l’interessato conservi il diritto alla retribuzione:

  • devono essere escluse dal pagamento delle prestazioni;
  • devono però essere computate ai fini del raggiungimento del limite massimo di 180 giorni previsto dalla legge.

Adempimenti delle Sedi

Gli uffici periferici devono procedere d’ufficio ai conguagli necessari per allineare i pagamenti ai nuovi importi indicati dalla circolare.

Punti principali

Aggiornamento 1991 delle indennità antitubercolari

In applicazione degli aumenti definitivi di perequazione automatica delle pensioni stabiliti dal decreto ministeriale 26 novembre 1991, la circolare ridetermina gli importi delle prestazioni antitubercolari per il 1991 con decorrenza 1° maggio e 1° novembre. Sono indicati gli importi dell’indennità giornaliera per assicurati e per familiari, dell’indennità post-sanatoriale e dell’assegno di cura o sostentamento.

Importi 1991

Per il 1991 gli importi risultano pari a: indennità giornaliera per assicurati L. 14.195 dal 1° maggio e L. 14.692 dal 1° novembre; indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari L. 7.098 e L. 7.346; indennità post-sanatoriale per assicurati L. 23.653 e L. 24.48; indennità post-sanatoriale per familiari e assimilati L. 11.827 e L. 12.240; assegno di cura o di sostentamento mensile L. 95.434 e L. 98.77.

Previsioni 1992 e percentuali di perequazione

Per il 1992 il decreto indica in via previsionale uno 0,4% di aumento per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dal 1° gennaio; inoltre prevede aumenti del 2,6% dal 1° maggio e dell’1,8% dal 1° novembre per la componente legata al costo della vita.

Importi 1992

Sulla base delle percentuali previste, gli importi delle prestazioni antitubercolari per il 1992 sono fissati in: indennità giornaliera per assicurati L. 14.751 dal 1° gennaio, L. 15.134 dal 1° maggio e L. 15.407 dal 1° novembre; per familiari e assimilati L. 7.375, L. 7.567 e L. 7.703; indennità post-sanatoriale per assicurati L. 24.579, L. 25.218 e L. 25.672; indennità post-sanatoriale per familiari e assimilati L. 12.289, L. 12.609 e L. 12.836; assegno di cura o sostentamento mensile L. 99.170, L. 101.748 e L. 103.580.

Rivalutazione dell’indennità giornaliera nei primi 180 giorni

Per l’indennità giornaliera corrisposta nei primi 180 giorni di assistenza, la circolare precisa che per gli assicurati già in godimento alle date del 1° gennaio, 1° maggio e 1° novembre 1992 l’importo deve essere aumentato applicando, da tali date, rispettivamente lo 0,4%, il 2,6% e l’1,8%.

Esclusione di aumenti per il periodo iniziale

Richiamando la circolare n. 134342 Prs/194 del 26 settembre 1975, punto 4, viene ribadito che non compete alcun aumento per il periodo compreso tra la data di inizio dell’assistenza e il giorno precedente quello da cui ha effetto il primo incremento percentuale successivo.

Misure fisse da garantire e regole sul pagamento

La circolare specifica che deve comunque essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nelle misure fisse di L. 14.751, L. 15.134 e L. 15.407. Inoltre, le giornate per le quali l’interessato conserva il diritto alla retribuzione devono essere escluse dal pagamento delle prestazioni, pur dovendo essere conteggiate ai fini del raggiungimento del limite massimo di 180 giorni previsto dalla legge.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi sono invitate a provvedere d’ufficio ai necessari conguagli derivanti dagli aggiornamenti degli importi.

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