Ordinanza n. 5781/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico e atti di definizione dei criteri e di approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive per l’assegno di cura, inclusa la suddivisione dei richiedenti in quattro fasce di reddito basate sull’ISEE
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’avviso pubblico, delle decisioni del Coordinamento istituzionale del 1° luglio 2025 e del 17 marzo 2026 sui criteri di formazione della graduatoria, nonché dei successivi atti di approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In udienza il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato di non dover provvedere sull’istanza cautelare, a seguito della rinuncia del ricorrente. Ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere su numerosi soggetti e non è possibile identificarli nominativamente. I controinteressati dovranno essere individuati tramite il codice alfanumerico assegnato nella graduatoria, senza pubblicarne i nominativi. Il ricorrente deve inviare al Comune, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la comunicazione con le indicazioni e il testo del ricorso specificati in motivazione; il Comune deve pubblicarla sul proprio sito istituzionale nei successivi 20 giorni e rilasciare attestazione. Il ricorrente dovrà depositare la prova della notifica entro 20 giorni dalla pubblicazione. Disposto inoltre l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Ritenuto, in considerazione del numero di soggetti potenzialmente incisi dall’eventuale accoglimento del ricorso e dall’impossibilità di identificare i nominativi dei controinteressati, che sussistono, ai sensi dell’art. 41 comma 4 c.p.a. e 49 comma 3 c.p.a., i presupposti per autorizzare l’istanza di integrazione del contraddittorio “per pubblici proclami” nei termini e con le modalità di seguito indicate
La pluralità dei soggetti potenzialmente incisi e l’impossibilità di identificarli nominativamente giustificano l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Ritenuto, in considerazione del numero di soggetti potenzialmente incisi dall’eventuale accoglimento del ricorso e dall’impossibilità di identificare i nominativi dei controinteressati, che sussistono, ai sensi dell’art. 41 comma 4 c.p.a. e 49 comma 3 c.p.a., i presupposti per autorizzare l’istanza di integrazione del contraddittorio “per pubblici proclami” nei termini e con le modalità di seguito indicate
L’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è autorizzabile quando il numero dei controinteressati potenzialmente coinvolti e l’impossibilità di identificarli individualmente rendono impraticabile la notificazione nominativa.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La diffusione del provvedimento deve avvenire con l’oscuramento dei dati personali e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Il provvedimento dispone la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La tutela dei dati relativi alla salute comporta, nella diffusione del provvedimento, l’oscuramento delle informazioni che possano rivelare lo stato di salute degli interessati.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere su una pluralità di soggetti non identificabili nominativamente, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prevedendo modalità che consentano di individuare i controinteressati senza divulgarne i nominativi, come l’uso dei codici alfanumerici assegnati in graduatoria.
- Quando il giudice autorizza la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale di un’amministrazione, può scandire gli adempimenti con termini distinti per il ricorrente, per l’amministrazione incaricata della pubblicazione e per il deposito della prova dell’avvenuta notifica.
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