Ordinanza n. 1391/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza contingibile e urgente n. 26 del 31-03-2026, emessa Sindaco del Comune di Benevento in qualità di ufficiale di governo, nella misura in cui ha imposto alla Trotta Bus Services S.p.A. di “non interrompere l’esecuzione del contratto Rep. 15889/2017 per quanto concerne i servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nella città di Benevento e, per l’effetto, di continuare ad eseguire temporaneamente e per 30 giorni a decorrere dal 1/04/2026 in prorogatio della Ordinanza Sindacale n. 548 R.G. del 23.12.2025 […], i servizi in questione agli stessi patti e condizioni degli obblighi contrattuali in essere, e comunque fino al subentro del nuovo gestore”; - dell’ordinanza contingibile e urgente n. 38 del 28-04-2026, emessa dal Sindaco del Comune di Benevento in qualità di ufficiale di governo nella misura in cui ha imposto alla Trotta Bus Services S.p.A. di “non interrompere l’esecuzione del contratto Rep. 15889/2017 per quanto concerne i servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nella città di Benevento e, per l’effetto, di continuare ad eseguire temporaneamente e per 30 giorni a decorrere dal 01/05/2026 in prorogatio della Ordinanza Sindacale n. 548 RG del 23-12-2025 e successiva n. 26 del 31-03-2026, […] i servizi in questione agli stessi patti e condizioni degli obblighi contrattuali in essere, e comunque fino al subentro del nuovo gestore”; - ove occorra, della nota del Comune di Benevento prot. 44005 del 15.04.2026; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco di Benevento che hanno imposto la prosecuzione temporanea del contratto di gestione del trasporto pubblico locale fino al subentro del nuovo gestore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco del Comune di Benevento quale ufficiale di Governo, nonché una nota comunale e gli atti connessi. Le ordinanze imponevano alla società di non interrompere l'esecuzione del contratto e di continuare temporaneamente a svolgere il servizio agli stessi patti e condizioni, in prorogatio, fino al subentro del nuovo gestore. Il testo non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La ricorrente ha prospettato un pregiudizio prevalentemente patrimoniale derivante dalla prosecuzione imposta del servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che la concessione della misura richiede la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Pur lasciando impregiudicata la questione relativa alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa adita, il Collegio ha ritenuto non concedibile la tutela cautelare perché il pregiudizio dedotto aveva essenzialmente natura patrimoniale ed era quindi ristorabile per equivalente. Il Collegio ha inoltre considerato imminente la cessazione dell'efficacia dell'ultima ordinanza sindacale, prevista per il 31 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
per la concessione della misura cautelare devono sussistere entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
La tutela cautelare richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto la misura è stata negata in ragione dell'assenza di un pregiudizio cautelarmente irreparabile.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la simultanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Il pregiudizio avente essenzialmente natura patrimoniale, quando sia ristorabile per equivalente, non integra di regola un periculum in mora sufficiente a giustificare la sospensione del provvedimento impugnato.
- La prossima cessazione dell'efficacia dell'atto impugnato costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'urgenza e può escludere l'utilità concreta della misura cautelare richiesta.
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