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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19004/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale fondato essenzialmente sull'ipotesi di cui all'art. 416-bis c.p., per il quale è stato definitivamente assolto. L'ordinanza della Corte d'appello di Salerno, quale giudice della riparazione, aveva respinto la domanda ritenendo che il comportamento dell'interessato, pur non penalmente sanzionato, avesse concorso con colpa grave a determinare l'emissione della misura cautelare. In particolare sono stati valorizzati elementi quali la vicinanza del ricorrente ad ambienti malavitosi di Pagani (continuità con il clan Fezza Tommaso), la capacità di controllare pacchetti di voti a favore di un candidato sindaco in cambio di vantaggi (affidamento gestione parcheggi comunali) e l'uso di società intestate a prestanomi per mascherare la gestione economica, elementi ritenuti idonei a determinare interventi coercitivi dell'autorità. Il ricorrente aveva censurato la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo tra l'altro che l'assoluzione per 416-bis e la prescrizione/assoluzione dubitativa per 416-ter non potevano giustificare il rigetto della domanda di riparazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la Corte territoriale ha correttamente applicato i parametri di cui all'art. 314 c.p.p. e valutato in modo congruo la sussistenza di una condotta con colpa grave del ricorrente che ha avuto effetto sinergico rispetto all'emissione della misura cautelare. Pertanto il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (quantità non specificata nel brano), nonché alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione debba valutare autonomamente, ex ante e con parametri propri, se la condotta del detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave alla misura cautelare, assumendo rilievo la sola componente oggettiva della colpa (id quod plerumque accidit).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie associativa (associazione di tipo mafioso) che costituiva il presupposto della misura cautelare; l'assoluzione definitiva dal reato non esimeva il giudice della riparazione dal verificare se il comportamento dell'interessato avesse comunque concorso, con colpa grave, a determinare la custodia cautelare.

  • art. 416-ter cod. pen.

    Richiamato nel ricorso (assoluzione o estinzione per prescrizione), ma la Corte ha osservato che tale fattispecie non era posta a fondamento della misura cautelare e pertanto la formula dubitativa o la prescrizione rispetto a 416-ter non era rilevante ai fini della riparazione richiesta.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai principi sulla determinazione delle spese e delle pene pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; la Corte di legittimità ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, in caso di inammissibilità senza assenza di colpa, può essere disposta la condanna alle spese e alla sanzione.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio ex ante, se la condotta della persona ha concorso, con dolo o colpa grave (intesa in senso oggettivo), a determinare l'adozione della misura cautelare; questa valutazione è distinta e indipendente dalla decisione penale di merito.
  • L'assoluzione penale definitiva dalla fattispecie che ha fondato la misura cautelare non impedisce che il giudice della riparazione trovi una condotta colposa o dolosa che osti al riconoscimento dell'indennizzo.
  • La colpa grave rilevante ai fini della riparazione si valuta sulla base della prevedibilità oggettiva (id quod plerumque accidit) della possibilità che la condotta determini un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.
  • Comportamenti indicatori di contiguità con organizzazioni criminali (contatti persistenti, gestione economica tramite prestanomi, controllo di voti in cambio di vantaggi) possono essere valorizzati dal giudice della riparazione come elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.
  • Eventuali assoluzioni o prescrizioni relative a reati non posti a fondamento della misura cautelare sono irrilevanti ai fini della domanda di riparazione: rileva ciò che effettivamente ha determinato la misura cautelare.

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