Ordinanza n. 90/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 345/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, deducendo censure contro la valutazione dell'Amministrazione e chiedendo la riforma della reiezione della tutela cautelare. La controversia concerneva, per quanto emerge dal provvedimento, una valutazione amministrativa relativa alle esigenze assistenziali di una persona disabile. Il Consiglio di Stato ha esaminato il fumus boni iuris della pretesa, sotto il profilo della congruità della motivazione amministrativa rispetto ai parametri elaborati dalla giurisprudenza, nonché il periculum in mora con riguardo alla possibilità di garantire comunque l'assistenza alla persona disabile attraverso gli altri soggetti tenuti all'assistenza e l'ampia rete familiare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo l'ordinanza del TAR immune dalle censure proposte. Quanto al fumus boni iuris, ha giudicato congruamente motivata la valutazione dell'Amministrazione in relazione ai parametri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, richiamando anche un precedente della Sezione Seconda. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che le esigenze della persona disabile potessero essere soddisfatte dagli altri soggetti tenuti all'assistenza, poiché l'ampia rete familiare era idonea ad assicurare un supporto continuativo senza eccessiva gravosità per ciascuno. L'appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la reiezione della domanda cautelare va confermata quando la valutazione amministrativa contestata risulti congruamente motivata alla luce dei parametri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e non emergano ragioni per discostarsene.
- Ai fini del periculum in mora relativo alle esigenze assistenziali di una persona disabile, il pregiudizio può essere escluso quando l'assistenza possa essere assicurata dagli altri soggetti obbligati e da un'ampia rete familiare, purché il supporto risulti continuativo e non eccessivamente gravoso per ciascun componente.
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