L.R. Valle d'Aosta 26/2024
Concessione, per il triennio 2024/2026, di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta autorizza per il triennio 2024/2026 contributi annui di 120.000 euro all’Hockey Club Aosta Gladiators e di 80.000 euro allo Stade Valdôtain Rugby, subordinati a domanda, documentazione contabile e obblighi di promozione dell’immagine regionale. Sono previste revoca in caso di inadempimento e una disciplina transitoria per la stagione 2024/2025.
Contributi triennali a favore di Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai campionati nazionali
Contributi triennali per attività sportive di interesse regionale
La legge della Valle d’Aosta disciplina, per il triennio 2024/2026, un sostegno economico specifico a favore di due associazioni sportive dilettantistiche regionali, finalizzato alla partecipazione a campionati nazionali di rilievo. Il provvedimento è circoscritto al territorio regionale e ai due destinatari individuati.
Oggetto e beneficiari
La Giunta regionale è autorizzata a concedere:
- all’Hockey Club Aosta Gladiators un contributo annuo di 120.000 euro;
- allo Stade Valdôtain Rugby un contributo annuo di 80.000 euro.
I contributi sono destinati esclusivamente alla partecipazione:
- per l’Hockey Club Aosta Gladiators, all’Italian Hockey League (IHL);
- per lo Stade Valdôtain Rugby, al campionato nazionale di serie B di rugby;
- in ogni caso, anche a campionati di serie non inferiore, ancorché denominati diversamente.
Condizioni per l’accesso al contributo
Per ottenere il contributo, le associazioni devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di turismo, sport e commercio entro il 15 agosto di ogni anno.
La domanda deve essere corredata da:
- bilancio preventivo dell’associazione, riferito all’esercizio finanziario in corso;
- bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario immediatamente precedente;
- attestazione della competente Federazione sportiva nazionale del CONI che comprovi l’iscrizione dell’associazione al campionato indicato dalla legge nella stagione agonistica della domanda.
Procedimento, liquidazione e revoca
La struttura regionale competente:
- verifica l’ammissibilità delle domande;
- cura il procedimento di concessione;
- liquida i contributi in un’unica soluzione entro il 15 settembre dell’anno di presentazione della domanda.
È prevista la revoca del contributo, totale o parziale secondo l’inadempimento rilevato, con provvedimento del dirigente della struttura competente. In caso di revoca:
- il beneficiario deve restituire le somme ricevute;
- sulla restituzione maturano gli interessi legali dal momento dell’erogazione fino alla restituzione effettiva;
- la restituzione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca.
Obblighi di promozione dell’immagine regionale
La concessione è subordinata all’obbligo di veicolare l’immagine della Regione mediante:
- apposizione del marchio e del logo di promozione turistica regionale;
- scritte distintive sull’abbigliamento degli atleti in gara, in allenamento e in ogni altro evento di interesse pubblico, come interviste, conferenze stampa e premiazioni;
- utilizzo di altri supporti individuati dalla deliberazione della Giunta regionale.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la revoca del contributo.
Cumulabilità con altri contributi sportivi
I contributi previsti dalla legge sono cumulabili con quelli disciplinati dalla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 in materia di sport.
Disciplina attuativa
La Giunta regionale deve definire con propria deliberazione gli ulteriori aspetti, anche procedimentali, relativi a:
- presentazione della domanda;
- concessione e liquidazione del contributo;
- revoca, totale o parziale.
Regime transitorio per la stagione 2024/2025
Per la sola stagione 2024/2025, le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dall’adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dalla legge. In tale ipotesi, i contributi sono liquidati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Aspetti finanziari
L’onere complessivo è quantificato in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La spesa grava sui bilanci regionali 2024/2026 e 2025/2027, nella Missione 6, Programma 01, Titolo 1, con copertura sui medesimi esercizi. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni contabili.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
Testo integrale
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