L.R. Valle d'Aosta 23/2024
Disposizioni in materia di sostegno alle Pro loco per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2001, n. 6, e 11 febbraio 2020, n. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 23/2024 sostiene le Pro loco per spese di organizzazione di manifestazioni pubbliche e per il Punto RossoNero alla Fiera di Sant’Orso, fissando contributi annuali, percentuali di riparto, spese ammissibili, termini di domanda e revoca. Modifica la l.r. 6/2001 e abroga disposizioni ormai superate; prevede regole transitorie per il 2024 e il 2025.
Sostegno alle Pro loco per manifestazioni pubbliche e Fiera di Sant'Orso, con modifiche alla disciplina turistica regionale
Sostegno alle Pro loco per manifestazioni pubbliche
La legge della Valle d’Aosta disciplina un sistema di contributi regionali a favore delle Pro loco operanti sul territorio regionale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale e di valorizzare le tradizioni locali. L’intervento riguarda sia la gestione dei punti di ristorazione “Punto RossoNero” in occasione della Fiera di Sant’Orso, sia l’organizzazione di manifestazioni pubbliche di rilevanza turistica locale.
Ambito di applicazione e finalità
Il sostegno regionale è rivolto alle Pro loco che operano nel territorio della Regione. Le attività finanziabili sono quelle connesse a:
- gestione dei punti di ristorazione denominati “Punto RossoNero” durante l’annuale Fiera di Sant’Orso;
- organizzazione e svolgimento di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale.
La legge è limitata al territorio regionale e non ha portata generale oltre la Valle d’Aosta.
Modifiche alla disciplina turistica regionale
La l.r. 6/2001 viene modificata per adeguare la disciplina delle iniziative e dei contributi alle Pro loco.
In particolare:
- viene eliminato un requisito collegato alla sede di una Azienda turistica;
- la competenza per la gestione delle domande e delle iniziative è ricondotta all’Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, denominato “Office”;
- se l’Office rileva sovrapposizioni tra iniziative diverse, può chiedere modifiche ai programmi, sentito l’Assessorato competente in materia di turismo.
Regime dei contributi alle Pro loco
L’articolo sostituito nella l.r. 6/2001 disciplina in modo organico i contributi regionali.
I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente competente in materia di turismo e sono pari, al massimo:
- a 5.000 euro annui per ciascuna Pro loco e per ciascuna tipologia di attività;
- comunque entro il limite del 70% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile.
I contributi per le due tipologie di attività sono cumulabili.
Per il “Punto RossoNero”:
- se la gestione è congiunta tra più Pro loco, il contributo è attribuito a un solo beneficiario, individuato come capofila dalle Pro loco coinvolte.
Per le manifestazioni di cui alla lettera b):
- il contributo è riconosciuto con riferimento a uno o più eventi organizzati da una Pro loco nel proprio territorio di competenza.
Riparto delle risorse e criteri di proporzionalità
Lo stanziamento di bilancio è ripartito in via prioritaria tra le due linee di intervento:
- 12% alle spese per il “Punto RossoNero”;
- 88% alle spese per eventi e manifestazioni pubbliche.
Se le risorse non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse in misura proporzionalmente ridotta.
Spese ammissibili
I contributi sono concessi per spese direttamente ed esclusivamente collegate allo svolgimento delle manifestazioni, con esclusione di ogni spesa di investimento. Sono espressamente comprese, tra le altre:
- noleggio di beni e attrezzature, nonché manutenzione e vigilanza degli stessi;
- servizi tecnici, come allestimento delle strutture e allacciamento delle utenze temporanee di energia;
- acquisto di energia;
- adempimenti richiesti dalla normativa statale sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche e sulla vigilanza antincendio;
- assistenza sanitaria per partecipanti attivi e spettatori;
- servizi di trasporto tramite bus o navette verso e dalle sedi degli eventi;
- attività di promozione in ambito regionale e statale.
È inoltre ammesso, nei limiti previsti, l’acquisto di stoviglie compostabili:
- fino al 10% del contributo richiesto;
- solo se la manifestazione prevede attività di ristorazione.
Presentazione delle domande e periodo di riferimento
A regime, le istanze di contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di turismo entro il 1° agosto di ogni anno.
Il periodo di riferimento ordinario è quello compreso:
- dal 1° ottobre dell’anno di presentazione dell’istanza;
- al 30 settembre dell’anno successivo.
Controlli, revoca e restituzione
I contributi sono revocati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo nei casi di:
- dichiarazioni non veritiere;
- mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
- mancato rispetto delle disposizioni applicative stabilite dalla Giunta regionale.
In caso di revoca, il beneficiario deve restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dal momento dell’erogazione fino alla restituzione. La restituzione deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca.
Potere regolatorio della Giunta regionale
La Giunta regionale è incaricata di adottare con deliberazione:
- gli ulteriori adempimenti e aspetti procedimentali per l’accesso ai contributi;
- il dettaglio delle spese ammissibili;
- le disposizioni applicative, previa consultazione delle associazioni delle Pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale.
Disposizioni transitorie per il 2024 e il 2025
Per garantire l’avvio del nuovo regime, sono previste regole transitorie:
- per il solo anno 2024, le domande vanno presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, a pena di inammissibilità, con riferimento alle spese sostenute nel 2024;
- per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, le domande vanno presentate entro il 15 ottobre 2025, a pena di inammissibilità, con riferimento alle spese sostenute in tale periodo.
Abrogazioni
Sono abrogate:
- il comma 9 dell’articolo 29 della l.r. 6/2001;
- l’articolo 30 della l.r. 11 febbraio 2020, n. 1, relativo alla precedente disciplina finanziaria in materia.
Aspetti finanziari
La legge quantifica gli oneri complessivi in:
- 239.002,46 euro per il 2024;
- 225.500 euro per il 2025;
- 235.500 euro per il 2026;
- 250.000 euro per il 2027.
La copertura è prevista nel bilancio regionale per i trienni 2024/2026 e 2025/2027, sulla Missione 7 Turismo, Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti. Gli interventi sono finanziati, in deroga alla disciplina ordinaria sulla finanza locale, mediante risorse da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione.
Per l’attuazione, la Giunta regionale può apportare le variazioni contabili necessarie.
Rideterminazione delle risorse di finanza locale per il 2024
In conseguenza della copertura finanziaria, le risorse destinate agli interventi in materia di finanza locale, già rideterminate nel 2024 da altra legge regionale, sono incrementate di 239.002,46 euro per l’anno 2024.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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