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Legge

L.R. Valle d'Aosta 21/2024

Disciplina dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone - Institut régional Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 21/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d'Aosta 8 novembre 2024, n. 21 ridefinisce la ripartizione delle spese dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone: pone a carico dell'Istituto anche la manutenzione ordinaria e il combustibile da riscaldamento, mentre la Regione versa un contributo annuo per le altre spese di funzionamento. Prevede oneri pari a 180.720,69 euro annui dal 2024 al 2027, con successiva rideterminazione.

Modifica della disciplina di finanziamento dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone

Disciplina del finanziamento dell’Istituto regionale Adolfo Gervasone

La legge regionale della Valle d’Aosta 8 novembre 2024, n. 21 interviene sulla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 per ridefinire le modalità di finanziamento dell’Istituto regionale Adolfo Gervasone e la ripartizione delle spese di funzionamento. La disciplina si applica nel territorio regionale e produce effetti finanziari a decorrere dal 2024.

Ripartizione delle spese di funzionamento

La modifica principale riguarda la distribuzione degli oneri tra Istituto e Regione. L’Istituto resta tenuto a farsi carico, a proprio carico, della manutenzione straordinaria; la disciplina novellata estende però tale obbligo anche alla manutenzione ordinaria e alle spese per la provvista di combustibile da riscaldamento.

Contributo annuo regionale

Per le spese di funzionamento non comprese tra quelle poste a carico dell’Istituto, la Regione è tenuta a erogare a favore dell’Istituto un contributo annuo a titolo di concorso alle spese. Il contributo è quindi finalizzato a coprire il residuo fabbisogno gestionale dell’ente, esclusi gli oneri espressamente imputati all’Istituto.

Regime finanziario e copertura della spesa

L’onere complessivo derivante dalla legge è quantificato in 180.720,69 euro annui a decorrere dal 2024. Tale importo si compone di:

  • 90.720,69 euro per il contributo annuo regionale;
  • 90.000 euro per gli interventi posti a carico dell’Istituto ai sensi della disciplina sull’articolo 8.

La spesa grava sul bilancio regionale 2024/2026 e 2025/2027, nella Missione 04, Programma 06, Titolo 1, per annui 180.720,69 euro nel periodo 2024/2027.

Rideterminazione successiva al 2027 e variazioni contabili

A partire dagli esercizi successivi al 2027, la spesa deve essere rideterminata con legge di stabilità. Per l’attuazione della legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni contabili necessarie.

Obsolescenza

La legge non è da considerarsi obsoleta: disciplina un finanziamento con effetto a decorrere dal 2024 e contiene previsioni tuttora utili per la gestione e la copertura delle spese dell’Istituto.

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