Regolamento (UE) 2017/724
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, dopo riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo. La Commissione rileva un margine di dumping superiore al 70 % e ritiene probabile la ripresa di importazioni in dumping in volumi significativi qualora le misure fossero abrogate. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per alcuni produttori esportatori e per tutte le altre società.
Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di rovings di fibra di vetro non impregnati e non rivestiti che non superano il 3 % di perdita alla combustione, e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese. La disciplina riguarda gli importatori nell’UE e, per le aliquote individuali, i produttori esportatori cinesi espressamente elencati; è prevista una condizione documentale tramite fattura commerciale valida per beneficiare delle aliquote specifiche. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Dazio antidumping definitivo sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene le misure antidumping sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che, in assenza di misure, vi sia un elevato rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Contesto procedurale
Le misure originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio, con dazi compresi tra il 7,3 % e il 13,8 %. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 aveva modificato il livello delle misure antidumping e introdotto anche dazi compensativi supplementari, portando il carico complessivo delle misure combinate a un intervallo tra il 4,9 % e il 30,2 %.
La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 14 dicembre 2015 dall’European Glass Fibre Producers Association (APFE), per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. La Commissione ha aperto il riesame il 15 marzo 2016, ha coinvolto produttori dell’Unione, esportatori, importatori, utilizzatori e autorità dei paesi terzi, e ha utilizzato il campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato comprende chopped strands, rovings e mats di fibra di vetro originari della RPC, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel dispositivo. La Commissione ha inoltre accertato che il prodotto esportato dalla RPC, quello fabbricato e venduto in Giappone come paese di riferimento e quello prodotto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e le medesime applicazioni, qualificandoli quindi come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Determinazione del dumping
Per il valore normale la Commissione ha scelto il Giappone come paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La scelta è stata motivata, tra l’altro, dalla maggiore dimensione del mercato giapponese, dalla presenza di più produttori locali e da un contesto competitivo ritenuto più appropriato rispetto alla Turchia o ad altri paesi considerati. Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione ha risposto al questionario, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base delle statistiche Eurostat (Comext), con ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, con adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, spese accessorie, credito e imballaggio, ha portato a rilevare un margine di dumping superiore al 70 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La Commissione ha rilevato difficoltà nel collegare i numeri di controllo del prodotto ai codici TARIC e ha quindi effettuato il confronto per codici NC.
Rischio di persistenza del dumping e capacità produttiva cinese
L’analisi prospettica ha evidenziato una notevole capacità eccedentaria in RPC: nel periodo dell’inchiesta di riesame la produzione totale cinese superava il consumo interno di oltre 700 mila tonnellate metriche e l’eccesso di capacità era stimato in circa 150 mila tonnellate metriche, salite poi a circa 300 mila nel 2016. La Commissione ha ritenuto che questa capacità inutilizzata, unita alla debole attrattiva di altri mercati e alla competitività del mercato dell’Unione, rendesse probabile un aumento significativo delle importazioni in dumping qualora le misure fossero abrogate.
La Commissione ha inoltre considerato i prezzi praticati nei principali mercati di esportazione cinesi e ha osservato che, nella maggior parte di essi, i prezzi erano inferiori a quelli dell’Unione. Ha valorizzato anche il contesto di altri dazi antidumping in paesi terzi e gli incentivi pubblici cinesi al settore, concludendo che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni in dumping verso l’Unione riprenderebbero in volumi più ingenti e con pressione ribassista sui prezzi.
Situazione dell’industria dell’Unione e assenza di pregiudizio notevole nel PIR
L’industria dell’Unione è stata identificata come composta da sette produttori. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è cresciuto sensibilmente, passando da 750.645 tonnellate nel 2012 a 960.818 nel 2015. Le importazioni dalla RPC sono aumentate fino al 2014 e poi sono diminuite nel 2015; tuttavia, la Commissione ha accertato una sottoquotazione dei prezzi pari al 15 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.
Per l’industria dell’Unione, diversi indicatori economici hanno mostrato un miglioramento: produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. La redditività è passata da –13,7 % nel 2012 a +8,6 % nel 2015; il flusso di cassa è divenuto positivo dal 2014; l’occupazione è diminuita complessivamente del 5 % ma è migliorata nel 2015. La Commissione ha quindi concluso che l’industria si era parzialmente ripresa dal pregiudizio passato e non aveva subito un pregiudizio notevole nel periodo del riesame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
Pur in presenza di un miglioramento congiunturale, la Commissione ha ritenuto l’industria dell’Unione ancora vulnerabile: i prezzi restavano bassi, i costi di produzione erano sensibili alle variazioni dei fattori produttivi e il fabbisogno di capitale era elevato, tipico di un’industria ad alta intensità di capitale con forni da ricostruire periodicamente. La Commissione ha considerato che, se le misure venissero abrogate, le importazioni cinesi in dumping potrebbero tornare in grandi volumi e compromettere ulteriormente i risultati finanziari dell’industria dell’Unione, anche tenuto conto del dazio compensativo rimasto in vigore ma giudicato non sufficiente a impedire l’afflusso di importazioni a prezzi ridotti.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha esaminato l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, considerando industria dell’Unione, importatori e utilizzatori. Ha ritenuto che il mantenimento delle misure fosse nell’interesse dell’industria dell’Unione, che ha dimostrato di essere redditizia in assenza di concorrenza sleale. Per gli importatori indipendenti l’impatto sarebbe limitato, anche perché il prodotto è standardizzato e le fonti di approvvigionamento sono sostituibili. Quanto agli utilizzatori, pur essendo numerosi e in parte contrari alla proroga, la Commissione ha ritenuto che l’incidenza delle misure sulla loro redditività complessiva fosse limitata e che esistano fonti di approvvigionamento alternative anche fuori dalla RPC.
Dispositivo finale e condizioni applicative
Il regolamento mantiene quindi le misure antidumping sulle importazioni dalla RPC, con aliquote differenziate per specifiche società e per tutte le altre società. Per beneficiare dell’aliquota individuale, gli importatori devono presentare una fattura commerciale valida conforme all’allegato II, contenente una dichiarazione firmata dal responsabile del soggetto emittente con indicazione del produttore, della quantità e della completezza/esattezza dei dati. In mancanza di tale documentazione si applica l’aliquota residuale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Oggetto delle misure e prodotti interessati
È istituito un dazio antidumping definitivo su chopped strands di fibra di vetro fino a 50 mm, rovings di fibra di vetro non impregnati e non rivestiti con perdita alla combustione non superiore al 3 % secondo ISO 1887, e mats di filamenti di fibra di vetro esclusi i feltri in lana di vetro, classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (con specifici codici TARIC) e 7019 31 00, originari della RPC.
Aliquote del dazio per produttore esportatore
Sono previste aliquote individuali: 14,5 % per Jushi Group Co., Ltd e imprese collegate indicate; 0 % per Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd e imprese collegate indicate; 19,9 % per Chongqing Polycomp International Corporation; 15,9 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I; 19,9 % per tutte le altre società, con corrispondente codice addizionale TARIC.
Condizione per l’applicazione del dazio individuale
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme all’allegato II. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota residuale prevista per tutte le altre società.
Decorrenza e rapporto con le norme doganali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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