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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/791

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/791 della Commissione, del 26 aprile 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Stupavské Zelé (DOP)]

Normativa europea32017R0791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/791 dispone la registrazione della denominazione "Stupavské Zelé" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione constata che la domanda presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La denominazione è quindi iscritta come DOP per un prodotto della classe degli ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Stupavské Zelé" per un prodotto ortofrutticolo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, della denominazione "Stupavské Zelé" come denominazione di origine protetta (DOP), con effetti per i prodotti rientranti nella classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina altre categorie di prodotti né introduce esclusioni specifiche ulteriori rispetto all'ambito della DOP registrata.

Iscrizione della DOP "Stupavské Zelé"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/791 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione "Stupavské Zelé" nel registro UE delle DOP e delle IGP. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dalla Slovacchia.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il procedimento previsto dall'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione può essere iscritta senza ulteriori contestazioni.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Stupavské Zelé" come denominazione di origine protetta. La denominazione è ricondotta alla classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè agli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Per gli operatori del settore, ciò significa che la protezione UE si estende all'uso della denominazione per i prodotti conformi al disciplinare registrato.

Entrata in vigore e portata generale

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'intero territorio dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Stupavské Zelé" è registrata come denominazione di origine protetta (DOP). La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione doveva essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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