Regolamento (UE) 2017/731
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/731 della Commissione, del 25 aprile 2017, che modifica i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato per i prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i modelli di certificato usati per l’ingresso nell’Unione di animali e prodotti di origine animale, allineandoli alle modifiche intervenute nella disciplina UE sulla BSE/TSE. Le revisioni riguardano in particolare le attestazioni sanitarie e le condizioni documentali per bovini vivi, carni fresche, gelatina, collagene, materie prime e prodotti composti. È inoltre introdotto un periodo transitorio per evitare interruzioni degli scambi, consentendo in via temporanea l’uso dei vecchi certificati a condizioni precise. Il regolamento è applicabile dal 1° luglio 2017.
Modifica i modelli di certificati veterinari e sanitari per l’importazione nell’Unione di bovini vivi, carni fresche, gelatina, collagene, materie prime correlate e alcuni prodotti composti, aggiornando le garanzie sulla BSE/TSE.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di partite di bovini, ovini e caprini vivi; carni fresche di bovini, ovini e caprini; gelatina, collagene, materie prime per la loro produzione e materie prime trattate; nonché di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano. Incide sui certificati rilasciati ai sensi dei regolamenti (UE) n. 206/2010, (UE) 2016/759 e (UE) n. 28/2012, con particolare riguardo ai paesi terzi o alle regioni classificate secondo il rischio di BSE dalla decisione 2007/453/CE. Prevede un regime transitorio per certificati rilasciati con i modelli precedenti, purché emessi entro il 30 novembre 2017 e utilizzati entro il 31 dicembre 2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/731 della Commissione
Il regolamento aggiorna i modelli di certificati veterinari e sanitari utilizzati per l’importazione nell’Unione di animali vivi e prodotti di origine animale, per adeguarli alle modifiche della disciplina europea sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. La ratio è di allineare i formulari alle nuove regole della BSE introdotte dal regolamento (UE) 2016/1396, evitando al contempo interruzioni negli scambi internazionali.
Contesto normativo
Il provvedimento si innesta su un quadro composto, in particolare, dal regolamento (CE) n. 999/2001 sulle TSE, dal regolamento (UE) n. 206/2010 per bovini vivi e carni fresche, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per gelatina, collagene e materie prime correlate, e dal regolamento (UE) n. 28/2012 per i prodotti composti. I considerando chiariscono che le modifiche sono rese necessarie dall’aggiornamento delle condizioni di importazione previste per i diversi livelli di rischio BSE dei paesi terzi o delle loro regioni.
Modifiche al regolamento (UE) n. 206/2010: bovini vivi e carni fresche
L’articolo 1 e l’allegato I riscrivono le attestazioni BSE dei modelli BOV-X e BOV-Y relativi ai bovini vivi destinati all’allevamento, alla produzione o alla macellazione immediata. Le nuove clausole richiedono una tracciabilità efficace fino alla fattrice e alla mandria d’origine e vietano l’esposizione a casi di BSE e ad animali potenzialmente contaminati. Le opzioni certificate tengono conto della classificazione del paese o della regione d’origine come a rischio trascurabile, controllato o indeterminato ai sensi della decisione 2007/453/CE, con formule differenziate in funzione dell’eventuale presenza di casi indigeni e della data di applicazione del divieto di somministrazione di farine di carne e ossa e ciccioli ai ruminanti.
Per il modello BOV, destinato alle carni fresche bovine, il testo introduce un’articolazione molto dettagliata delle condizioni BSE. In sintesi:
- per i paesi o le regioni a rischio trascurabile, sono richiesti il superamento delle ispezioni ante e post mortem e l’assenza di SRM e di carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;
- per i paesi o le regioni a rischio controllato, è richiesta l’assenza di talune pratiche di macellazione e, in via generale, l’assenza di SRM, con regole specifiche sull’etichettatura delle carcasse o parti di carcasse di bovini oltre i 30 mesi mediante striscia rossa chiaramente visibile, e con riferimento al documento veterinario comune di entrata;
- per i paesi o le regioni a rischio indeterminato, si aggiungono il divieto di somministrazione di farine di carne e ossa e ciccioli, il divieto delle pratiche di macellazione indicate e la necessità che i prodotti non contengano né derivino da SRM, tessuti nervosi e linfatici esposti durante la rimozione delle ossa, o carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini.
Il modello OVI, relativo alle carni fresche ovine e caprine, viene allineato con la stessa logica. Le condizioni sono calibrate sul rischio BSE del paese o regione di spedizione e includono, a seconda dei casi, il divieto di certe modalità di macellazione, l’assenza di SRM, l’esclusione di carni separate meccanicamente da ossa di ovini o caprini, oppure, nei paesi a rischio indeterminato, il rispetto del divieto di alimentazione con farine di carne e ossa e delle misure per prevenire la contaminazione da tessuti nervosi e linfatici.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759: gelatina, collagene e materie prime
L’articolo 2 e l’allegato II modificano i modelli GEL, COL, RCG e TCG. Per i modelli GEL e COL, le attestazioni richiamano espressamente i regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004, nonché il regolamento (CE) n. 2073/2005 per i criteri microbiologici. Viene ribadito che la produzione deve avvenire in stabilimenti che applicano un sistema HACCP e nel rispetto delle sezioni pertinenti dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.
Sul piano BSE, i certificati per gelatina e collagene distinguono nuovamente tra paesi o regioni a rischio trascurabile, controllato o indeterminato. Le condizioni ricorrenti sono:
- assenza di materiale specifico a rischio, salvo le deroghe espressamente previste;
- assenza di carni separate meccanicamente da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo i casi ammessi;
- esclusione di animali macellati con iniezione di gas nella cavità cranica o con stilo nella cavità cranica, salvo i casi di origine da paesi o regioni a rischio trascurabile;
- per i paesi a rischio indeterminato, divieto di somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli e obbligo di impedire la contaminazione da tessuti nervosi e linfatici esposti.
Per le materie prime della gelatina e del collagene, i modelli RCG e TCG specificano ulteriormente l’origine delle ossa, pelli, tendini, legamenti e altre materie prime ammesse, indicando quando siano richieste ispezioni ante e post mortem, quali trattamenti fisici o chimici siano sufficienti, e in quali casi si applichino requisiti aggiuntivi per i paesi a rischio BSE. Anche qui è introdotta una nota che esclude la necessità di rimuovere il materiale specifico a rischio quando gli animali provengono da paesi o regioni a rischio trascurabile e siano nati, allevati e macellati integralmente in tali aree.
Modifiche al regolamento (UE) n. 28/2012: prodotti composti
L’articolo 3 e l’allegato III riscrivono la lettera E della parte II.2.A. del certificato per i prodotti composti destinati al consumo umano. La disciplina distingue tre scenari: importazioni da paesi o regioni a rischio trascurabile, controllato o indeterminato di BSE.
Per il rischio trascurabile, la certificazione richiede ispezioni ante e post mortem e l’assenza di SRM e di carni separate meccanicamente. Per il rischio controllato, si richiedono inoltre il divieto di determinate modalità di macellazione e l’assenza di SRM e carni separate meccanicamente, con una disciplina particolare per gli intestini trattati. Per il rischio indeterminato, sono richiesti il divieto di somministrazione di farine di carne e ossa e ciccioli, l’assenza di certe pratiche di macellazione, l’assenza di SRM, tessuti nervosi e linfatici esposti e carni separate meccanicamente.
Il testo disciplina poi in modo specifico i casi di intestini provenienti originariamente da un paese a rischio trascurabile, ma importati in situazioni in cui la classificazione del paese o della regione rileva come controllato o indeterminato, imponendo condizioni aggiuntive legate alla nascita, allevamento e macellazione degli animali e, nei paesi con casi indigeni di BSE, alla data di applicazione del divieto di somministrazione dei mangimi vietati.
Regime transitorio
L’articolo 4 introduce una clausola transitoria per evitare perturbazioni delle importazioni. Fino al 31 dicembre 2017 restano autorizzate le importazioni accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli precedenti, ma solo se tali certificati sono stati emessi entro il 30 novembre 2017. La deroga riguarda:
- bovini, ovini e caprini vivi;
- carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici;
- gelatina, collagene, materie prime per la loro produzione e materie prime trattate;
- alcuni prodotti composti destinati al consumo umano.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1° luglio 2017. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei certificati per bovini vivi e carni fresche
Modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010, sostituendo le clausole BSE nei modelli BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI. Le nuove formulazioni richiedono, a seconda del rischio BSE del paese o della regione di origine, che gli animali siano identificati e non esposti a casi di BSE, che siano nati dopo l’applicazione effettiva del divieto di somministrazione di farine di carne e ossa e ciccioli ai ruminanti, o che siano nati almeno due anni dopo tale data, secondo le casistiche previste. Le note dei certificati sono adeguate alla classificazione dei paesi/regioni in rischio trascurabile, controllato o indeterminato ai sensi della decisione 2007/453/CE.
Nuove attestazioni BSE per carni bovine
Nel modello BOV sono riscritte le opzioni dell’attestato sanitario per le carni fresche e le carni macinate bovine. Le condizioni cambiano in base alla categoria BSE del paese o della regione di spedizione: rischio trascurabile, rischio controllato oppure rischio indeterminato. In particolare, vengono rafforzati i requisiti relativi all’assenza di materiale specifico a rischio (SRM), all’esclusione delle carni separate meccanicamente da ossa di bovini, alle modalità di macellazione vietate e alle condizioni per prodotti provenienti da paesi/regioni con rischio indeterminato, compresa la non somministrazione di farine di carne e ossa e la prevenzione della contaminazione da tessuti nervosi e linfatici esposti. È aggiunta una nota che chiarisce quando la rimozione del SRM non è richiesta per animali nati, allevati e macellati in aree a rischio trascurabile.
Nuove attestazioni BSE per carni ovine e caprine
Nel modello OVI vengono introdotte attestazioni analoghe a quelle bovine, adattate a ovini e caprini. Le opzioni certificative tengono conto della classificazione BSE del paese o della regione e richiedono, in funzione del caso, l’assenza di macellazione mediante iniezione di gas nella cavità cranica o tramite stilo, l’assenza di SRM e, per i paesi a rischio indeterminato, il divieto di somministrazione di farine di carne e ossa e ciccioli e il controllo della contaminazione da tessuti nervosi e linfatici. È aggiunta una nota interpretativa sulla rimozione del SRM per animali provenienti da paesi o regioni a rischio trascurabile.
Aggiornamento dei certificati per gelatina, collagene e materie prime correlate
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759, sostituendo integralmente le attestazioni sanitarie dei modelli GEL, COL, RCG e TCG. Per gelatina e collagene vengono richiamati i requisiti di igiene e produzione dei regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004 e, per i prodotti pertinenti, del regolamento (CE) n. 854/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005. Le nuove formulazioni articolano le condizioni BSE in base al rischio del paese o della regione, includendo l’assenza di SRM, di carni separate meccanicamente, l’esclusione di talune modalità di macellazione e specifiche condizioni per i paesi a rischio indeterminato. Per le materie prime e le materie prime trattate sono inoltre precisate le condizioni di provenienza e i trattamenti richiesti (ad esempio sgrassaggio, essiccazione, trattamenti alcalini o acidi, origine da impianti registrati o riconosciuti).
Aggiornamento del certificato per i prodotti composti
Modifica il modello di certificato sanitario dell’allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012, riscrivendo la lettera E della parte II.2.A. per i prodotti composti che contengono carni fresche e/o intestini di specie bovina, ovina o caprina. Le condizioni variano in funzione della categoria di rischio BSE del paese d’origine: rischio trascurabile, controllato o indeterminato. Sono disciplinati, tra l’altro, l’obbligo di ispezioni ante e post mortem, l’assenza di SRM e di carni separate meccanicamente, il divieto di taluni metodi di macellazione e, per i prodotti provenienti da paesi a rischio indeterminato, il divieto di somministrazione di farine di carne e ossa e la prevenzione della contaminazione da tessuti nervosi e linfatici. Sono previste condizioni specifiche anche per intestini provenienti originariamente da paesi a rischio trascurabile ma poi riclassificati, e una nota finale chiarisce quando la rimozione del SRM non è richiesta.
Regime transitorio per i certificati precedenti
L’articolo 4 consente, fino al 31 dicembre 2017, l’importazione nell’Unione di partite accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli precedenti alle modifiche, purché tali certificati siano stati emessi entro il 30 novembre 2017. Il periodo transitorio riguarda bovini, ovini e caprini vivi, carni fresche di bovini, ovini e caprini, gelatina, collagene, materie prime e materie prime trattate, nonché alcuni prodotti composti destinati al consumo umano.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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