Regolamento (UE) 2017/762
Regolamento (UE) 2017/762 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime speciale già previsto per il corridoio di Neum, attraverso il quale possono transitare merci dell’Unione senza dichiarazione sommaria di entrata e di uscita. La principale modifica consiste nell’innalzamento della soglia di valore per spedizione da 10 000 EUR a 15 000 EUR, in coerenza con la normativa doganale dell’Unione vigente. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti al codice doganale dell’Unione e al regolamento delegato che disciplina i dati minimi da riportare nei documenti di accompagnamento.
Modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 adeguando la soglia di valore dell’esenzione per le merci dell’Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum e aggiornando i riferimenti al codice doganale dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci dell’Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum e riguarda l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita. Opera nell’ambito della disciplina doganale dell’Unione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento (UE) n. 479/2013, ma amplia l’ambito dell’esenzione elevando la soglia di valore applicabile.
Modifica del regime di esenzione per il corridoio di Neum
Il regolamento (UE) 2017/762 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) n. 479/2013, che disciplina l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell’Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum. L’intervento si giustifica, secondo i considerando, per allineare la disciplina speciale alla normativa doganale dell’Unione successivamente entrata in vigore, in particolare al codice doganale dell’Unione e al relativo regolamento delegato.
Soglia di valore dell’esenzione
La modifica più rilevante riguarda l’articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 479/2013. La soglia di valore per ciascuna spedizione di merci dell’Unione che può beneficiare dell’esenzione viene elevata da 10 000 EUR a 15 000 EUR. Il considerando richiama espressamente l’esigenza di garantire un’applicazione uniforme della normativa doganale dell’Unione, allineando la disciplina speciale alla soglia prevista dall’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Requisiti documentali per beneficiare dell’esenzione
L’esenzione continua a essere subordinata anche al fatto che le merci dell’Unione siano accompagnate da fatture o documenti di trasporto conformi alle condizioni previste. Il regolamento aggiorna il rinvio normativo: l’articolo 4, lettera b), punto i), richiede ora che tali documenti includano almeno i dati indicati all’articolo 126, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Definizioni e riferimenti normativi aggiornati
Per ragioni di certezza del diritto e chiarezza, il regolamento sostituisce anche la definizione di "merci dell’Unione" contenuta nell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 479/2013, rinviando alla definizione del codice doganale dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 23, del regolamento (UE) n. 952/2013. In tal modo la disciplina speciale viene resa coerente con il quadro doganale vigente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina procedure autonome di recepimento, trattandosi di un atto di modifica di applicazione immediata nel sistema dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento della definizione di merci dell’Unione
All’articolo 2 del regolamento (UE) n. 479/2013, la definizione di "merci dell’Unione" viene sostituita con un rinvio all’articolo 5, paragrafo 23, del regolamento (UE) n. 952/2013, cioè il codice doganale dell’Unione.
Aumento della soglia di valore per l’esenzione
All’articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 479/2013, la soglia massima del valore totale di ciascuna spedizione di merci dell’Unione è elevata da 10 000 EUR a 15 000 EUR per poter beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita.
Aggiornamento dei requisiti documentali
All’articolo 4, lettera b), punto i), il rinvio ai dati minimi richiesti per fatture o documenti di trasporto è sostituito con il riferimento all’articolo 126, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che individua i dati che tali documenti devono contenere.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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