Sentenza del 14/09/2018 n. 9411 - Comm. Trib. Prov. Catania
Notifica cartelle pagamento successiva a domanda concordato preventivo - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità delle cartelle di pagamento emesse dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, ritenendo che la procedura concorsuale impedisse l'emissione di atti finalizzati al recupero coattivo dei tributi non versati. La questione riguardava, in particolare, la distinzione tra emissione della cartella e successivo avvio dell'esecuzione forzata.
La decisione
La cartella di pagamento è stata ritenuta legittima. La presentazione della domanda di concordato preventivo non impedisce all'Amministrazione finanziaria di emettere la cartella per determinare, documentare e quantificare il credito tributario e per precostituire il titolo esecutivo necessario al suo eventuale recupero. La cartella, infatti, non costituisce di per sé un atto di esecuzione forzata; le limitazioni derivanti dalla procedura concorsuale incidono sulle successive attività esecutive e cautelari, secondo le regole applicabili al concordato.
Norme richiamate
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
La disciplina del concordato preventivo non esclude l'emissione e la notifica di atti necessari all'accertamento e alla formazione del titolo relativo al credito tributario. La procedura concorsuale limita principalmente le iniziative esecutive individuali, non la precostituzione del titolo.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di concordato preventivo non rende automaticamente illegittime le cartelle di pagamento relative a tributi non versati.
- Occorre distinguere tra formazione e notifica del titolo esecutivo, che possono essere consentite, e avvio o prosecuzione dell'esecuzione forzata individuale, che può essere vietata o condizionata dalla procedura concorsuale.
- L'Amministrazione finanziaria può notificare la cartella per quantificare formalmente il proprio credito e conservarne la possibilità di insinuazione o di recupero secondo le regole del concordato.
- La legittimità concreta deve comunque essere verificata alla luce della data della domanda, della data di notifica, della natura del tributo, dello stato della procedura e dell'eventuale compimento di atti esecutivi successivi.
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