Cassazione Penale, Sentenza n. 16627/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Casamassima: 1) vizio di motivazione nella quantificazione della pena per non aver concesso la pena prossima al minimo nonostante la collaborazione immediata e risolutiva; 2) eccessività e motivazione insufficiente dell'aumento di pena per continuazione (7 mesi). Barra: 1) responsabilità fondata su dichiarazioni del coimputato senza verifica della attendibilità; 2) mancato accertamento di un contributo causale concreto alla fabbricazione dell'ordigno; 3) errore nel ritenere la detenzione distinta dal porto senza verificare tempi e luoghi (principio di assorbimento); 4) mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante un solo precedente poco grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Casamassima: il primo motivo è inammissibile perché la Corte d'appello aveva effettivamente motivato la rideterminazione della pena (riduzione da 3 anni e 6 mesi a 2 anni e 6 mesi e da 10.000 a 8.000 euro), indicando pena base e spiegando la mancata concessione del minimo edittale valorizzando il precedente per rapina; la censura sul giudizio di equivalenza delle attenuanti è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità dell'impugnazione in appello (l'atto di appello non ha articolato criticamente la determinazione dell'aumento per continuazione), e l'omessa risposta al motivo di appello non è così deducibile. Per Barra: il ricorso è inammissibile per tardività; la sentenza con motivazione riservata è stata depositata il 25/08/2025, il termine utile (45 giorni, sospensione feriale) è decorrente dal 1/09/2025 e scaduto il 16/10/2025; il ricorso è stato depositato l'8/11/2025 alle 00:04, oltre il termine, e la sentenza era già stata attestata irrevocabile ed estratta per esecuzione. Sono state altresì condannate le parti al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per euro 3.000.
Norme richiamate
legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norme sostanziali relative ai reati contestati (fabbricazione e detenzione di ordigni), utilizzate per identificare le condanne confermate/rideterminate; la Cassazione non entra nel merito del giudizio di responsabilità sostanziale quando l'impugnazione è inammissibile.
disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso in Cassazione è stato redatto nei limiti stabiliti dall'art. 173 disposizioni attuative c.p.p.; la Corte richiama il principio di sinteticità e i limiti nella riproduzione delle censure già proposte in appello.
codice di procedura penale
art. 585, comma 1, lett. c)
Stabilisce il termine per impugnare la sentenza con motivazione riservata: 45 giorni; la Corte ha applicato la normativa sul computo dei termini e sulla sospensione feriale per dichiarare tardivo il ricorso di Barra.
codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della decisione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e l'equivalente alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure sulla quantificazione della pena in Cassazione sono difficili se il giudice di merito ha fornito motivazione sufficiente: la discrezionalità sulla dosimetria è sindacabile solo se emerge illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale manifesta.
- Per contestare l'aumento per continuazione occorre formulare in appello una critica specifica e motivata: l'assenza di specificità rende il motivo inammissibile in sede di legittimità.
- Le censure che impugnano valutazioni di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti sono valutazioni di merito e sono generalmente inammissibili in Cassazione salvo evidente arbitrarietà o insufficiente motivazione.
- Le impugnazioni sono soggette a termini perentori: va presto verificata la data di deposito della motivazione riservata e calcolato correttamente il termine (con le sospensioni feriali), perché il ritardo comporta l'inammissibilità assoluta del ricorso.
- Le doglianze che si basano su dichiarazioni di coimputati richiedono in appello l'indicazione di elementi che rendano le dichiarazioni inattendibili o la dimostrazione che non siano state verificate: la sola affermazione generica d'interesse del dichiarante è spesso insufficiente.
- Sul piano probatorio, per reati come fabbricazione di ordigni è necessario che il giudice del merito abbia accertato un contributo causale concreto del singolo imputato; in mancanza, la contestazione deve essere formulata con indicazioni circostanziate per essere valutabile in Cassazione.
- Il principio dell'assorbimento tra porto e detenzione va valutato rispetto a tempi e luoghi: se la detenzione è contestuale al porto, il porto può assorbire la detenzione, ma ciò richiede accertamenti fattuali che l'impugnazione deve mettere in luce.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese e ad un contributo alla Cassa delle ammende; è opportuno valutare preventivamente la fondatezza procedurale dei motivi prima del deposito.
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