LEGGE 22 gennaio 2026, n. 16
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina del 2016 sulla pesca nelle acque interne, ampliando i divieti e le sanzioni contro la pesca illegale in laghi, fiumi e acque salmastre/lagunari. Prevede specifiche eccezioni e deroghe regionali, sequestro e confisca di attrezzi e mezzi, aggravamenti in caso di recidiva e applicazione compatibile con statuti speciali e province autonome.
Contrasto della pesca illegale nelle acque interne
Contrasto della pesca illegale nelle acque interne
La legge interviene sulla disciplina della pesca nelle acque interne per rafforzare il contrasto alle pratiche illegali, precisando nozioni, divieti, deroghe e sanzioni. Il quadro riguarda fiumi, laghi e acque dolci, salse, salmastre o lagunari delimitate rispetto al mare secondo la definizione richiamata dalla norma.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina qualifica come pesca illegale ogni attività di cattura o prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici effettuata con mezzi, materiali o attrezzature vietati dalla legge, oppure con mezzi autorizzati ma con modalità vietate dalla legge o dai regolamenti degli enti territoriali competenti.
Nei laghi individuati nell’allegato 1 e nelle acque salse, salmastre o lagunari si applicano divieti specifici più stringenti. L’allegato 1 individua inoltre i grandi laghi e i laghi minori interessati da tali divieti.
Divieti nelle acque interessate
Nei laghi di cui all’allegato 1 e nelle acque salse, salmastre o lagunari è vietato:
- pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare specie la cui cattura sia vietata in qualunque stadio di crescita;
- stordire, uccidere o catturare fauna ittica con esplosivi, corrente elettrica o sostanze tossiche o anestetiche;
- catturare fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- per la pesca sportiva, usare reti, attrezzi, tecniche o materiali non riconducibili ai sistemi di pesca sportiva ammessi;
- usare attrezzi per la pesca professionale dove tale pesca non è consentita o senza il titolo abilitativo richiesto;
- usare reti e altri attrezzi professionali non conformi a lunghezza o dimensione della maglia previste dai regolamenti vigenti.
Divieti nelle altre acque interne
Nelle acque interne diverse da quelle sopra indicate è vietato:
- esercitare la pesca professionale e usare strumenti e attrezzi destinati a tale attività;
- utilizzare o detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come pesca sportiva;
- detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare specie vietate in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto di riproduzione;
- stordire, uccidere o catturare fauna ittica con esplosivi, corrente elettrica o sostanze tossiche o anestetiche;
- catturare fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.
Eccezioni e deroghe
Sono consentite, per l’uso di strumenti e attrezzi vietati dalla regola generale di cui al comma 2-bis, lettera b), le attività svolte nell’ambito di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti competenti, quando finalizzati a:
- tutela dell’igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile;
- ragioni di pubblico interesse;
- motivi di studio;
- riduzione di presenze che creano squilibri biologici;
- conservazione e salvaguardia della fauna ittica in situazioni di carenza idrica, anche per lavori in alveo.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono inoltre prevedere deroghe al divieto di pesca professionale nelle acque non incluse nell’allegato 1 e negli altri corpi idrici già interessati da pesca professionale cooperativa o tradizionale, ma solo per la pesca di specie eurialine e dei gamberi di fiume, nei limiti del diritto dell’Unione europea.
Sanzioni penali e amministrative
Chi viola i divieti più gravi relativi alle lettere a), b) e c) del comma 2 e ai commi 2-bis e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con:
- arresto da due mesi a due anni, oppure
- ammenda da 2.000 a 12.000 euro.
Se il trasgressore è in possesso della relativa licenza, si applicano anche:
- sospensione della licenza di pesca per tre anni;
- sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni per le violazioni del comma 2;
- sospensione dell’esercizio commerciale da 15 a 30 giorni per le violazioni del comma 2-bis.
Per le violazioni delle lettere d), e) e f) del comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, se il trasgressore è titolare di licenza, la sospensione della licenza per tre mesi.
Sequestro, confisca e reimmissione del pescato
Per le violazioni dei divieti richiamati, gli agenti accertatori procedono immediatamente al sequestro e alla confisca:
- del prodotto pescato;
- degli strumenti e attrezzi utilizzati;
- dei natanti;
- dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non usati solo per tali fini.
Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale deve essere reimmesso immediatamente nei corsi d’acqua, se compatibile con il regolamento richiamato dalla norma e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la reimmissione deve essere attestata in verbale.
Per le violazioni delle lettere d), e) e f) commesse da titolari di licenza di pesca professionale nei laghi dell’allegato 1 e nelle acque salse, salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca di natanti e mezzi di trasporto o conservazione si applicano solo in caso di recidiva.
Reiterazione delle violazioni e aggravio delle pene
Se le violazioni dei divieti sono reiterate, oppure se il trasgressore commette nuove violazioni durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell’esercizio commerciale, pene, sanzioni amministrative e periodi di sospensione sono raddoppiati. La regola opera anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.
Vigilanza e accertamento
All’accertamento delle violazioni concorrono anche:
- le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali;
- le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalle regioni e dagli enti locali.
Regioni a statuto speciale e province autonome
Le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano solo in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, con richiamo anche alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 22 gen 2026LEGGE 22 gennaio 2026, n. 8
- Legge · 19 gen 2026LEGGE 19 gennaio 2026, n. 11
- Legge · 26 gen 2026LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9
- Legge · 26 gen 2026LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14
- Legge · 15 gen 2026LEGGE 15 gennaio 2026, n. 4
- Legge · 14 gen 2026LEGGE 14 gennaio 2026, n. 13
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →