LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9
Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina le attività della dimensione subacquea, in prevalenza da 40 metri di profondità, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale e, per determinate infrastrutture nazionali, in alto mare. Istituisce l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e ne regola competenze, organizzazione e risorse; introduce comunicazioni e autorizzazioni preventive, misure contro le interferenze e requisiti per mezzi, conducenti e operatori professionali. Le esclusioni e le disposizioni operative dipendono dalla materia, non è indicato un termine generale di cessazione.
Disciplina delle attività subacquee e istituzione dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee
Disciplina delle attività della dimensione subacquea
La legge regola le attività svolte sul fondo marino, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti, che si svolgono almeno in parte a una profondità pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare, salvo le eccezioni previste per specifiche disposizioni. La disciplina si applica nelle aree sottoposte alla sovranità o giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, anche in alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Sono escluse dall’ambito generale le attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la pesca, le attività richiamate dall’articolo 32, quelle di sicurezza nazionale anche cibernetica, le attività turistico-ricreative e sportive. La legge non altera le competenze già attribuite alle amministrazioni pubbliche.
Definizioni e infrastrutture di interesse nazionale
La legge definisce, tra l’altro, le attività subacquee e iperbariche, gli operatori tecnici subacquei (OTS), i tecnici iperbarici (TI), i mezzi subacquei, il registro degli operatori professionali e il libretto personale informatico. Gli operatori professionali sono coloro che svolgono, anche non continuativamente o non in via esclusiva, attività professionali connesse a lavori subacquei o iperbarici.
Le infrastrutture subacquee di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata per le politiche del mare, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’individuazione avviene su proposta dei ministri competenti e considera infrastrutture che presentino almeno uno dei seguenti elementi:
- appartenenza a soggetti italiani o ad amministrazioni pubbliche, ovunque siano localizzate;
- rilevanza per connessioni, comunicazioni, servizi digitali o rifornimenti del territorio nazionale o di installazioni nazionali nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale;
- potenziali rischi ambientali per il territorio o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale.
Indirizzo politico e Agenzia per la sicurezza
Al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità politica delegata per le politiche del mare spettano in via esclusiva l’alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche subacquee. Sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, vengono impartite direttive per assicurarne l’unitarietà. È inoltre promossa la collaborazione nazionale e internazionale tra istituzioni e operatori privati e la condivisione di informazioni, nel rispetto della titolarità dei dati delle singole amministrazioni.
È istituita a Roma l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nei limiti di legge. L’Agenzia supporta l’attuazione tecnico-operativa delle funzioni di indirizzo politico. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della difesa e sentita l’autorità politica delegata, tra persone con adeguata esperienza e preparazione nella dimensione subacquea e nei processi d’innovazione. L’incarico dura al massimo quattro anni ed è rinnovabile per un periodo complessivo massimo di ulteriori quattro anni. Il direttore ha la rappresentanza legale ed è referente diretto dell’autorità politica, oltre a essere sovraordinato al personale.
L’Agenzia può avvalersi, sulla base di convenzioni non onerose e nei limiti delle risorse disponibili, di amministrazioni, Forze armate, Forze di polizia, enti pubblici e articolazioni della Marina militare, delle Capitanerie di porto-Guardia costiera e della Guardia di finanza. Può acquisire pareri esperti non onerosi e non vincolanti e si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Organizzazione, personale e rendicontazione
Un regolamento definisce organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, che può articolarsi in non più di due uffici dirigenziali generali e sei uffici dirigenziali non generali. Gli organi sono il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Il regolamento organizzativo deve essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio o dell’autorità delegata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni. Per un massimo di 24 mesi può prevedere spazi transitori, individuati mediante intese economiche con le amministrazioni interessate. I compensi dei revisori non possono superare complessivamente 60.000 euro annui.
Un apposito regolamento disciplina il personale e il suo reclutamento, applicando al personale del ruolo dell’Agenzia le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio, inclusa la contrattazione collettiva. Sono contemplate assunzioni a tempo indeterminato tramite concorso e assunzioni a termine, con contratto di diritto privato e selezione adeguata, di personale altamente specializzato per esigenze operative necessarie o progetti a durata definita. Il regolamento disciplina inoltre la quota massima di personale a termine, l’impiego di personale della Difesa, le incompatibilità e l’applicazione della normativa sulla proprietà industriale alle invenzioni e ai prodotti dell’ingegno dei dipendenti.
La dotazione organica è di 39 unità, oltre alla posizione del direttore generale: due dirigenti generali, sei dirigenti non generali e 31 unità non dirigenziali, di cui 22 di categoria A e nove di categoria B del contratto collettivo della Presidenza del Consiglio. Le assunzioni effettuate in violazione della legge o del regolamento sono nulle, ferma la responsabilità di chi le ha disposte. Il personale, anche dopo la cessazione dell’attività, è tenuto al segreto su quanto appreso nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Il regolamento sul personale va adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio o dell’autorità delegata, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere parlamentare entro 30 giorni. Entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente del Consiglio o l’autorità delegata trasmette alle Camere una relazione sull’attività dell’Agenzia svolta nell’anno precedente.
Funzioni dell’Agenzia e risorse finanziarie
L’Agenzia coordina, con i ministeri competenti, la cooperazione europea e internazionale e cura i rapporti con gli organismi esteri, assicurando il raccordo con le amministrazioni titolari di competenze specifiche. Coordina e controlla le attività subacquee civili per prevenire interferenze con quelle militari e di polizia; segnala alle amministrazioni competenti le interferenze rilevate e può definire misure contro pericoli gravi e imminenti derivanti da attività subacquee rischiose, ferme le competenze di protezione civile.
Tra le ulteriori funzioni rientrano la definizione dei requisiti tecnici e di sicurezza dei mezzi e delle qualificazioni professionali, la promozione delle capacità di soccorso, della ricerca e dell’innovazione, della formazione tecnico-professionale e della cultura della sicurezza. L’Agenzia promuove la conoscenza idrografica, oceanografica e geofisica dell’ambiente subacqueo, valorizza i risultati della ricerca, può stipulare intese tecniche internazionali e contribuisce alla formazione universitaria, anche mediante borse di studio, dottorati e contratti di ricerca. Può promuovere formazione specifica per giovani in servizio civile universale, che resta riconosciuto a tutti gli effetti come servizio civile.
Per ragioni di interesse pubblico può prescrivere l’installazione di apparati, strumenti di misura e sensori su infrastrutture e mezzi subacquei, secondo le migliori tecnologie disponibili, per monitoraggio sismico, ambientale e di sicurezza, rilevazione di minacce e condivisione dei dati, coinvolgendo il Ministero della cultura per le possibili interferenze con il patrimonio culturale. L’Agenzia si pronuncia inoltre sul carattere temporaneo e occasionale di prestazioni professionali e sulle domande di riconoscimento di qualifiche conseguite all’estero, e concorre alla disciplina del libretto personale informatico.
Le entrate dell’Agenzia comprendono il contributo statale, i corrispettivi per servizi, i proventi della proprietà industriale e intellettuale, altri proventi patrimoniali e gestionali, contributi europei e internazionali e gli eventuali introiti da sanzioni riassegnati al bilancio. Un regolamento di contabilità, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore, disciplina l’autonomia gestionale e contabile. Il bilancio preventivo e consuntivo, adottati dal direttore generale, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio o dell’autorità delegata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e trasmessi alla Corte dei conti per il controllo; il consuntivo e la relazione della Corte sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti. In attesa del regolamento, il direttore generale può utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente per la prima operatività e il perseguimento dei fini istituzionali.
Comunicazioni e gestione delle interferenze
Chi intende svolgere attività subacquee nelle acque interne marine o nel mare territoriale, oppure attività connesse a diritti o poteri giurisdizionali nazionali nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale, deve comunicarle all’Agenzia con almeno 15 giorni di preavviso. La comunicazione indica attività, giorni e ora programmati ed eventuali titoli amministrativi abilitativi. Sono fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e protezione civile.
L’Agenzia inoltra senza indugio le comunicazioni alle autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Entro dieci giorni dalla comunicazione adotta misure quando l’attività interferisce con attività subacquee o di superficie già comunicate o autorizzate, con attività segnalate dalle autorità competenti entro cinque giorni, oppure rischia di manomettere, danneggiare o distruggere cavi, condotte, isole artificiali, installazioni o altre strutture. Può imporre misure di mitigazione, zone di sicurezza o un diverso contesto spaziale o temporale e trasmette il provvedimento al soggetto interessato e alle autorità competenti.
Se non ricorrono tali condizioni, l’Agenzia può autorizzare, durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, la navigazione in immersione di sommergibili civili con bandiera estera o la messa a mare da navi estere di veicoli subacquei, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate. Può prescrivere requisiti tecnologici per identificazione e tracciamento. Le istanze devono essere presentate almeno 30 giorni prima, per il tempo e lo spazio strettamente necessari; in urgenza il preavviso non può essere inferiore a 15 giorni. L’Agenzia decide con provvedimento espresso entro dieci giorni dalla domanda; il silenzio equivale ad accoglimento.
Nel valutare domande concorrenti riferite allo stesso spazio e periodo, l’Agenzia dà priorità alle attività maggiormente idonee a tutelare l’interesse pubblico, con particolare riguardo alla sicurezza nazionale e all’installazione e protezione delle infrastrutture di interesse nazionale. Considera anche i titoli abilitativi già rilasciati e la possibilità di svolgere l’attività altrove o in altro momento. Le comunicazioni e autorizzazioni possono riguardare una singola attività o una serie di attività dello stesso tipo o interconnesse.
Le attività autorizzate e quelle oggetto di comunicazione, per le quali siano state adottate o omesse misure di mitigazione, sono comunicate all’autorità marittima per l’eventuale adozione di ordinanze o avvisi ai naviganti. Le autorità possono segnalare anche oltre il termine ordinario circostanze sopravvenute che richiedano attività necessarie alla tutela di interessi pubblici prevalenti; entro i cinque giorni successivi l’Agenzia può imporre misure di mitigazione o revocare autorizzazioni, anche derogando ai termini ordinari. Le modalità e i documenti delle comunicazioni e delle istanze, nonché le operazioni urgenti e le modalità semplificate per attività non programmabili, sono definiti con provvedimenti dell’Agenzia, d’intesa con il Ministero della difesa e, per le modalità semplificate, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
Chi svolge attività senza la comunicazione o l’autorizzazione prescritte, oppure viola le misure di mitigazione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni.
Cooperazione informativa e sicurezza delle infrastrutture
È prevista la condivisione di informazioni tra l’Agenzia, la Marina militare, i comandi generali della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per prevenire interferenze tra attività militari e tra attività militari e civili, l’Agenzia elabora le informazioni sulle attività militari ricevute dalle autorità competenti e restituisce loro il quadro informativo disponibile, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza. Rende inoltre disponibili agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica i dati utili ai loro compiti.
In raccordo con le autorità competenti per le discipline nazionali di attuazione delle direttive europee sulla cybersicurezza e sulla resilienza dei soggetti critici, l’Agenzia definisce misure per prevenire rischi di interferenza a danno delle infrastrutture subacquee nelle zone di giurisdizione nazionale e, per quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti italiani, anche in alto mare. Può individuare e monitorare attività rischiose, avvalendosi della Centrale operativa e degli assetti della Marina militare, e concorrere a definire misure di ricognizione, sorveglianza e monitoraggio della rete infrastrutturale.
L’Agenzia concorre inoltre alla definizione di piani per ripristinare cavi e condotte rotti, prevenire e contrastare inquinamenti e disciplinare interventi urgenti di manutenzione e riparazione sulla piattaforma continentale, nel rispetto delle competenze di protezione civile. Promuove il coordinamento per recuperare eccedenze di banda o di flusso in caso di interruzione e concorre a definire, sotto il profilo della sicurezza e sentiti i gestori interessati, i criteri per lo studio dei corridoi e dei percorsi dei cavi e delle condutture sulla piattaforma continentale.
Mezzi subacquei e qualificazioni per il comando
L’Agenzia definisce, d’intesa con i ministeri indicati dalla legge, requisiti e dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. I requisiti riguardano anche i sistemi di estrazione d’emergenza delle persone da mezzi pilotati, i transponder e i sistemi di localizzazione subacquea. Sono disciplinate procedure di verifica e certificazione; l’Agenzia può collaborare con enti di normazione e soggetti accreditati mediante convenzioni non onerose, mentre i relativi costi di certificazione sono a carico degli operatori. Sono comunque considerati idonei i mezzi conformi a standard internazionali compatibili con quelli definiti dall’Agenzia, che stabilisce le relative procedure di verifica.
Il comandante di mezzi non militari con bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci, o con equipaggio, deve possedere una speciale qualificazione professionale aggiuntiva rispetto a quella richiesta per comandare navi italiane. È necessaria una speciale qualificazione anche per chi conduce o controlla dal territorio nazionale, o da navi italiane, mezzi non militari senza equipaggio, anche autonomi. Decreti del Presidente del Consiglio determinano programmi formativi e procedure di verifica dei requisiti. Chi assume o mantiene comando, conduzione o controllo senza la qualificazione è soggetto a una sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro, determinata secondo i criteri generali della legge n. 689 del 1981.
Ricerca, tecnologia e soccorso
L’Agenzia può collaborare con il Polo nazionale della dimensione subacquea e con enti pubblici di ricerca per adottare linee guida non vincolanti e individuare soluzioni tecniche avanzate. Può acquisire pareri non vincolanti delle imprese subacquee e iperbariche e, per le linee guida, dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale.
Le attività di sviluppo tecnologico possono riguardare sicurezza, tracciamento, prevenzione delle collisioni e recupero dei mezzi; monitoraggio e mappatura dei fondali; localizzazione e gestione dei rischi e sistemi di allertamento; sorveglianza, resilienza e protezione delle infrastrutture; riduzione dell’impatto dell’attività mineraria abissale; ripristino e riparazione di cavi e condutture; standardizzazione di componenti e apparati; tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati.
Ferme le competenze vigenti sul coordinamento della ricerca e del soccorso in mare e le specifiche capacità di soccorso ai sommergibili militari, l’Agenzia promuove lo sviluppo delle capacità nazionali di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati, avvalendosi, mediante convenzioni non onerose e nei limiti delle risorse disponibili, della Marina militare, delle Capitanerie di porto, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.
Lavori subacquei e iperbarici
Il capo dedicato stabilisce i principi fondamentali per i lavori subacquei e iperbarici svolti da operatori e imprese professionali. Ne sono escluse le attività delle Forze armate, comprese le Capitanerie di porto-Guardia costiera, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che restano soggette alle rispettive discipline di settore, compreso, ove richiesto, il previo rilascio del brevetto militare di operatore subacqueo da parte del Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare. Il testo fornito inizia a disciplinare con decreto le attività subacquee e iperbariche di protezione civile, ma la disposizione è interrotta e non consente di ricostruirne il contenuto completo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 35 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 26 gen 2026LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14
- Legge · 22 gen 2026LEGGE 22 gennaio 2026, n. 16
- Legge · 22 gen 2026LEGGE 22 gennaio 2026, n. 8
- Legge · 19 gen 2026LEGGE 19 gennaio 2026, n. 11
- Legge · 15 gen 2026LEGGE 15 gennaio 2026, n. 4
- Legge · 14 gen 2026LEGGE 14 gennaio 2026, n. 13
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →