Salta al contenuto
Legge

LEGGE 19 gennaio 2026, n. 11

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

Normativa italiana26G00025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana per i maggiorenni residenti all’estero, centralizzandolo presso il MAECI e fissando termini, modalità postali/telematiche e limiti numerici transitori fino al 2028. Interviene anche su AIRE/ANPR, passaporti, carta d’identità per l’espatrio, organizzazione del Ministero e coperture finanziarie. Alcune disposizioni decorrono dal 2026.

Riforma dei servizi consolari, cittadinanza per residenti all'estero e documenti di espatrio

Riforma dei servizi consolari, cittadinanza e documenti per l’espatrio

La legge interviene in modo organico sulla gestione consolare delle pratiche di cittadinanza, sull’assetto dell’AIRE, sulla disciplina di passaporti e carta d’identità valida per l’espatrio, nonché sull’organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Sono previste inoltre decorrenze differite, regimi transitori e nuove autorizzazioni di spesa.

Procedimento di riconoscimento della cittadinanza per residenti all’estero

Per i maggiorenni residenti all’estero, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana non sono più presentate all’ufficio consolare, ma a un ufficio di livello dirigenziale generale nell’amministrazione centrale del MAECI. Per tali domande, limitatamente alla loro trattazione e alle connesse richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l’ufficio centrale e i relativi capi struttura esercitano i poteri che il decreto legislativo n. 71 del 2011 attribuisce all’autorità consolare.

La procedura è fortemente formalizzata:

  • la domanda deve essere corredata da documentazione originale cartacea;
  • deve essere allegata la prova del pagamento dei diritti previsti;
  • la presentazione avviene esclusivamente tramite servizio postale, in deroga al Codice dell’amministrazione digitale;
  • le spese di spedizione e dei servizi connessi restano a carico del richiedente.

Il Ministero può affidare a operatori specializzati spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande, con oneri posti a carico dell’utente e nel rispetto delle indicazioni del Garante privacy.

Le comunicazioni tra ufficio e richiedente avvengono solo in via telematica. Le notificazioni si considerano effettuate quando la comunicazione è inviata all’indirizzo e-mail, anche non PEC, indicato nella domanda. L’esito positivo è comunicato al comune e all’ufficio consolare competenti; in caso di rigetto, la restituzione degli originali è a carico del richiedente.

Il termine di conclusione dei procedimenti è fissato in 36 mesi.

Decorrenza e regime transitorio per le domande di cittadinanza

Le nuove regole per le domande dei maggiorenni residenti all’estero si applicano dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione.

Nel periodo transitorio:

  • per i due anni successivi alla decorrenza, l’ufficio centrale riceve un numero massimo annuo di domande non superiore al numero di domande per cui gli uffici consolari hanno riscosso i diritti consolari nell’anno precedente all’entrata in vigore;
  • fino alla medesima decorrenza, gli uffici consolari continuano a trattare le domande già ricevute;
  • sempre fino a tale data, ciascun ufficio consolare può ricevere un numero annuo di domande di persone maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti conclusi nell’anno precedente, con un minimo comunque non inferiore a 100.

Dotazione organica e organizzazione del MAECI

Dal 2026 la dotazione organica del MAECI è incrementata di:

  • 2 unità di personale di livello dirigenziale generale;
  • 30 unità dell’area dei funzionari;
  • 55 unità dell’area degli assistenti.

Per il 2026 il Ministero è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato e mediante scorrimento di graduatorie vigenti, fino a 30 funzionari e 55 assistenti.

È inoltre aumentato il numero di:

  • uffici dirigenziali generali di una unità;
  • vicedirettori generali/direttori centrali di una unità;
  • uffici dirigenziali non generali di cinque unità.

Contestualmente sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale. Un DPCM, previo parere del Consiglio di Stato, dovrà adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero.

Fondo risorse decentrate e trattamento accessorio

Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore, viene modificata la destinazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2025 per il MAECI. In particolare:

  • è soppressa la previsione della ripartizione “in proporzione ai contributi riscossi”;
  • il 25% è destinato all’incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del MAECI, in deroga al tetto generale del d.lgs. n. 75/2017;
  • il trattamento accessorio aggiuntivo non può superare il 15% della retribuzione tabellare pro capite.

Copertura finanziaria e spese autorizzate

Per l’attuazione delle misure dell’articolo 1 sono autorizzate spese specifiche:

  • 4.570.243 euro annui dal 2026 per dotazione organica e organizzazione;
  • 300.000 euro per il 2026 e 200.000 euro annui dal 2027 per formazione;
  • 4 milioni di euro per il 2027 e 2 milioni annui dal 2028 per il funzionamento dell’ufficio centrale;
  • 4 milioni annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri in conto capitale.

Le coperture sono disciplinate dall’articolo finanziario finale della legge.

Legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere

Viene precisato che, per gli atti formati da autorità estere e da valere in Italia, la legalizzazione è richiesta ove occorra ad opera delle competenti autorità locali. La modifica integra la disciplina della documentazione amministrativa senza introdurre ulteriori regimi speciali.

AIRE e ANPR

La disciplina dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero viene profondamente aggiornata. L’AIRE è configurata come parte integrante dell’ANPR e gli adempimenti anagrafici previsti dalla legge sono effettuati nell’ANPR.

Sono abrogate varie disposizioni obsolete o superate e viene riformulato il novero dei soggetti che non devono iscriversi all’AIRE, tra cui:

  • chi si reca all’estero per occupazioni stagionali;
  • personale inviato da amministrazioni pubbliche all’estero e conviventi, secondo le convenzioni di Vienna o altre discipline internazionali applicabili;
  • dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo fuori ruolo all’estero;
  • dipendenti di regioni e province autonome presso uffici di collegamento;
  • personale civile e militare con indennità di lungo servizio all’estero;
  • personale NATO;
  • conviventi che seguono i soggetti sopra indicati.

È inoltre prevista l’iscrizione facoltativa per i cittadini che mantengono o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e lavorano all’estero per UE, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o soggetti della cooperazione internazionale indicati dalla legge.

Le modifiche rafforzano i flussi informativi:

  • gli ufficiali di anagrafe devono comunicare entro 48 ore le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni agli uffici consolari competenti;
  • le dichiarazioni o iscrizioni d’ufficio sono comunicate entro 180 giorni dall’ufficio consolare al comune competente e, se vi è trasferimento da altra circoscrizione, anche all’ufficio consolare di provenienza.

L’ISTAT effettua annualmente il censimento permanente della popolazione italiana residente all’estero, ricevendo dati dal MAECI e dal Ministero dell’interno; l’Istituto definisce le modalità tecniche di restituzione dei dati utili all’aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi.

Restano ferme le disposizioni specifiche per la formazione dell’elenco dei residenti all’estero ai fini elettorali.

Passaporti

La disciplina del passaporto viene aggiornata, con soppressione di riferimenti superati e chiarimento delle competenze degli uffici consolari. In caso di smarrimento o furto:

  • in Italia, la denuncia va resa tempestivamente agli uffici di polizia competenti;
  • all’estero, la denuncia va resa alle autorità di polizia locali e trasmessa all’autorità competente per il rilascio;
  • se la denuncia locale non è possibile o è difficoltosa, è ammessa una dichiarazione all’ufficio competente al rilascio.

Chi ha presentato la denuncia può ottenere il rilascio di un nuovo passaporto.

È inoltre introdotta la possibilità, in determinati Stati o territori esteri e ove previsto dalle norme locali, che le autorità consolari rilascino ai genitori o al tutore una attestazione di viaggio per i minori, previa acquisizione della dichiarazione o autorizzazione necessaria.

Il contenuto del passaporto è aggiornato con indicazione della fotografia del volto, della firma del titolare e di un microprocessore contenente dati identificativi, impronte digitali e ulteriori dati richiesti dalla normativa nazionale o UE. Sono aggiornate anche le regole sulle fotografie da allegare alla domanda e sul costo del libretto.

Vengono inoltre convertite in sanzioni amministrative pecuniarie alcune violazioni, con importi aggiornati in euro, e sono abrogate diverse disposizioni ormai superate.

Carta d’identità valida per l’espatrio

La carta d’identità deve riportare l’annotazione “Documento non valido ai fini dell’espatrio” quando non costituisce titolo valido per l’espatrio. È anche precisato che il rilascio della carta d’identità elettronica presso qualsiasi comune resta possibile per i cittadini interessati, secondo modalità organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri competenti.

La nuova disciplina per la presentazione della domanda presso qualsiasi comune si applica dal 1° giugno 2026.

Disposizioni organizzative sul personale del MAECI

Le norme organizzative del DPR n. 18 del 1967 sono modificate per collegare esplicitamente l’azione del MAECI anche alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l’estero.

Sono aggiornate le regole su funzioni, requisiti e destinazioni del personale diplomatico e di altre categorie, con ridefinizione di alcuni percorsi di carriera e sedi rilevanti ai fini dell’anzianità e della specializzazione.

Per gli impiegati a contratto è introdotto un sistema di valutazione annuale della performance individuale, con possibile attribuzione di un trattamento economico accessorio fino al 15% della retribuzione annua base, senza riduzione del trattamento complessivo già in godimento.

È inoltre previsto che il personale non dirigenziale appartenente all’area delle elevate professionalità possa essere destinato a specifici posti di commissario o, se della promozione culturale, a direttore di istituto italiano di cultura non dirigenziale.

Per alcune modifiche della carriera diplomatica è prevista una disciplina transitoria a favore dei segretari di legazione con almeno cinque anni di anzianità alla data di entrata in vigore.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall’attuazione delle misure principali sono quantificati per gli anni 2026-2028 e coperti mediante riduzione di fondi speciali di parte corrente e di conto capitale del bilancio dello Stato.

È inoltre stabilito che dalle ulteriori disposizioni elencate non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 7 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.