LEGGE 14 gennaio 2026, n. 13
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la ratifica e dà esecuzione in Italia all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Designa i ministeri competenti, disciplina la copertura finanziaria degli oneri previsti dal trattato e dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L’efficacia dell’Atto segue le regole internazionali richiamate.
Ratifica dell’Atto di Ginevra su denominazioni d’origine e indicazioni geografiche
Ratifica e recepimento dell’Atto di Ginevra
La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. Ne dispone l’esecuzione nell’ordinamento interno a decorrere dall’entrata in vigore dell’Atto stesso, secondo le regole previste dal trattato.
Autorità nazionali competenti
Ai fini dell’Atto sono designate due autorità nazionali competenti:
- il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di prodotti agricoli, alimentari, vino e bevande spiritose;
- il Ministero delle imprese e del made in Italy per i prodotti diversi da quelli appena indicati.
Tali ministeri assumono il ruolo di interlocutori nazionali per le comunicazioni con l’Ufficio internazionale previste dal trattato.
Oggetto e campo di applicazione del trattato
L’Atto disciplina la protezione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate. Si applica a segni già protetti nella parte contraente di origine quando:
- la denominazione richiama il nome di una zona geografica e il prodotto trae qualità, caratteristiche o reputazione essenzialmente o esclusivamente dall’ambiente geografico;
- l’indicazione identifica un prodotto come originario di una zona geografica e una sua qualità, reputazione o altro carattere è essenzialmente attribuibile a tale origine.
La zona di origine può coincidere con tutto il territorio della parte contraente, con una regione, località o luogo specifico, oppure con una zona transfrontaliera.
Domanda e registrazione internazionale
Le domande di registrazione internazionale devono essere depositate presso l’Ufficio internazionale. Di regola il deposito avviene tramite l’autorità competente per conto dei beneficiari o di un soggetto legittimato ad agire per essi; se la legislazione della parte di origine lo consente, la domanda può essere presentata direttamente dai beneficiari o dal soggetto legittimato.
Nel caso di zona geografica transfrontaliera è possibile una domanda congiunta, presentata tramite un’autorità competente designata di comune accordo dalle parti interessate.
L’Ufficio internazionale registra la domanda se presentata nella forma dovuta. La data di registrazione coincide normalmente con quella di ricezione della domanda; se mancano alcune informazioni essenziali, la data slitta al momento in cui perviene l’ultima informazione mancante.
Effetti della registrazione e durata della protezione
La registrazione internazionale è, in linea generale, a tempo indeterminato. La protezione decorre dalla data della registrazione internazionale nei territori delle parti contraenti che non abbiano rifiutato la protezione, salvo che una parte contraente dichiari una diversa data di decorrenza, comunque non successiva alla scadenza del termine di rifiuto.
La protezione cessa di essere necessaria se la denominazione o l’indicazione non è più protetta nella parte contraente di origine. In tal caso può essere richiesto l’annullamento della registrazione internazionale.
Tasse e oneri finanziari
La registrazione internazionale è subordinata al pagamento delle tasse previste dal regolamento di esecuzione. L’Atto prevede anche tasse per altre iscrizioni e per il rilascio di estratti o informazioni.
La legge italiana quantifica alcuni oneri derivanti dal trattato in 372.000 euro annui a decorrere dal 2026 e ne assicura la copertura finanziaria tramite riduzione di specifici stanziamenti del bilancio statale. Per altre eventuali spese indicate dal trattato, la legge rinvia a successivo provvedimento legislativo o prevede che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri, salvo espressa eccezione.
Contenuto della protezione
Le parti contraenti devono predisporre strumenti giuridici idonei a impedire:
- l’uso della denominazione o indicazione su prodotti dello stesso tipo non provenienti dalla zona di origine o non conformi ai requisiti applicabili;
- l’uso su prodotti di tipo diverso o su servizi quando ciò suggerisca un collegamento con i beneficiari o sfrutti o indebolisca indebitamente la notorietà del segno;
- pratiche idonee a trarre in errore il consumatore sull’origine, provenienza o natura del prodotto.
La tutela si estende anche all’imitazione, compreso l’uso in traduzione o accompagnato da espressioni come “stile”, “tipo”, “genere”, “imitazione” e simili. È inoltre previsto il possibile rifiuto o l’invalidazione di marchi successivi che confliggano con il segno protetto.
Rapporti con marchi e altri diritti anteriori
L’Atto salvaguarda i marchi anteriori richiesti o registrati in buona fede, o acquisiti con uso in buona fede, nonché il diritto all’uso del proprio nome nell’attività commerciale e l’uso di denominazioni di varietà vegetali o razze animali, salvo uso ingannevole. Resta inoltre impregiudicato l’eventuale diritto anteriore in caso di ritiro del rifiuto o concessione successiva della protezione.
Rifiuto, periodo transitorio e invalidazione
Ogni parte contraente può rifiutare gli effetti della registrazione internazionale nel proprio territorio entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione, indicando i motivi del rifiuto. I soggetti interessati devono avere una ragionevole possibilità di chiedere all’autorità competente di formulare il rifiuto.
La parte contraente può concedere un periodo transitorio, se la propria legislazione lo consente, per far cessare usi anteriori di terzi. L’invalidazione degli effetti nel territorio nazionale può essere pronunciata solo dopo aver consentito ai beneficiari di far valere i propri diritti.
Organizzazione dell’Unione e norme istituzionali
L’Atto disciplina l’Unione particolare di Lisbona, l’Assemblea, l’Ufficio internazionale, il bilancio e le modalità di modifica del regolamento di esecuzione e di revisione del trattato. Le parti contraenti partecipano alla stessa Unione particolare degli Stati aderenti all’Accordo di Lisbona o all’Atto del 1967.
Entrata in vigore della legge italiana
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’Atto internazionale diviene vincolante secondo le regole del trattato, in particolare tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o adesione idoneo.
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