LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge consente la cancellazione e demolizione di veicoli fuori uso anche se gravati da fermo amministrativo, introducendo una procedura di attestazione di inutilizzabilità con termini stringenti per la comunicazione al proprietario e per l’eventuale opposizione. Prevede anche un aumento delle sanzioni nel d.lgs. n. 209/2003 e stabilisce l’invarianza finanziaria.
Semplificazione della rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo
Semplificazione della rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo
La legge interviene sulla disciplina della cancellazione e demolizione dei veicoli fuori uso, coordinando le norme in materia di autodemolizione e gestione dei veicoli abbandonati o rinvenuti da enti pubblici. L’obiettivo è rendere possibile la rottamazione anche in presenza di fermo amministrativo, introducendo un meccanismo di attestazione di inutilizzabilità e tempi certi per la comunicazione e l’eventuale opposizione del proprietario.
Cancellazione dal PRA e fermo amministrativo
Per i veicoli fuori uso destinati alla rottamazione, la presenza di un fermo amministrativo non può essere opposta alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altri registri competenti. La regola vale anche quando il veicolo sia stato rinvenuto da organi pubblici, non sia reclamato dal proprietario o sia stato acquisito per occupazione nei casi previsti dalle norme richiamate.
Se sul veicolo da rottamare risulta iscritto un fermo amministrativo, al proprietario o a chi acquisisca la disponibilità del veicolo tramite lui non possono essere concessi agevolazioni, contributi o incentivi pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo. La disciplina non si applica invece alla radiazione per esportazione, anche se il veicolo è fuori uso.
Procedura per i veicoli rinvenuti o non reclamati
Quando un veicolo iscritto al PRA viene rinvenuto da organi pubblici, non è reclamato dal proprietario oppure è acquisito per occupazione nei casi previsti, i comuni, le province, le città metropolitane o l’ente proprietario della strada devono attestare l’inutilizzabilità del veicolo e comunicarla senza ritardo e comunque entro sette giorni al proprietario risultante dal PRA, tramite PEC o altro mezzo idoneo.
Il proprietario può opporsi all’attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. In assenza di opposizione, l’ente procedente può disporre la rimozione, la demolizione e la cancellazione dal PRA, anche se sul veicolo è iscritto un fermo amministrativo.
Rimozione immediata per ragioni di urgenza
La rimozione del veicolo può essere disposta immediatamente al momento del rinvenimento quando ricorrano motivi di incolumità pubblica, sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione stradale, tutela ambientale, esigenze di carattere militare oppure urgenti e improrogabili esigenze di tutela del patrimonio stradale.
Sanzioni nel decreto legislativo n. 209 del 2003
La legge modifica anche l’articolo 13 del d.lgs. n. 209/2003, innalzando gli importi sanzionatori:
- la cifra di 3.000 euro è sostituita con 10.000 euro;
- la cifra di 1.000 euro è sostituita con 3.000 euro.
Attestazione di inutilizzabilità come servizio a domanda individuale
Il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione è inserito tra i servizi a domanda individuale.
Il costo complessivo e le tariffe sono determinati dai comuni nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del servizio. Nei casi disciplinati dalla legge, l’attestazione è rilasciata dal competente ufficio di polizia locale oppure dall’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada.
Documentazione da allegare per i veicoli sottoposti a fermo
Per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, alla richiesta di cancellazione dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l’ufficio della motorizzazione civile deve essere allegata l’attestazione di inutilizzabilità rilasciata secondo la nuova disciplina.
Clausola finanziaria
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti devono adempiere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
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