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Sentenza

Sentenza n. 293/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto - sezione lavoro - n. 205 del 09/10/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva riconosciuto il beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Spoleto - sezione lavoro - n. 205 del 9 ottobre 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali. La ricorrente ha riferito di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuto accredito del beneficio economico spettante alla ricorrente e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR, non essendo intervenute contestazioni della ricorrente, ha preso atto dell'integrale sopravvenuta soddisfazione della pretesa e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, in considerazione della necessità del giudizio di ottemperanza e della serialità e semplicità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La ricorrente ha fondato la domanda sull'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nel quale è stata definita la controversia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È stato indicato dalla ricorrente quale termine da attendere prima di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È stato richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese legali, unitamente ai minimi tariffari considerati adeguati per giudizi esecutivi seriali analoghi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la regolazione delle spese di lite a suo carico quando il giudizio di ottemperanza si è reso necessario per ottenere l'esecuzione del giudicato.
  • La produzione in giudizio della documentazione dell'avvenuto pagamento, non contestata dalla parte ricorrente, è sufficiente a consentire al giudice di prendere atto della soddisfazione della pretesa e dichiarare cessata la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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