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Sentenza

Sentenza del 16/05/2018 n. 2176 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Società a ristretta base azionaria - Utili extrabilancio - Presunzione distribuzione ai soci - Soci di minoranza - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che gli utili extrabilancio accertati in capo a una società di capitali a ristretta base azionaria fossero stati distribuiti ai soci, presumendo quindi che anche il socio ricorrente ne avesse beneficiato. Il socio contestava l'applicazione automatica della presunzione, evidenziando la detenzione di una quota minima del capitale sociale e l'assenza di cariche apicali o di un ruolo gestionale nella società.

La decisione

La presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio è stata ritenuta inapplicabile al socio di minoranza. Essa può operare nei confronti dei soci che gestiscono effettivamente la società secondo logiche assimilabili a quelle di una società di persone, ma non può essere estesa automaticamente a chi possiede una partecipazione minima e non ha avuto un ruolo significativo nella gestione societaria. L'accertamento nei confronti del socio è quindi risultato infondato.

Norme richiamate

  • Presunzione giurisprudenziale di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base azionaria

    La presunzione può essere utilizzata quando la ristretta compagine sociale e i rapporti tra i soci rendano plausibile la conoscenza e la distribuzione degli utili occulti, ma deve essere valutata concretamente e non può essere applicata indistintamente a ogni socio.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento di utili extrabilancio può far presumere la distribuzione ai soci, ma la presunzione non è automaticamente valida per tutti i partecipanti.
  • La presunzione è più facilmente applicabile ai soci amministratori, ai soci di maggioranza o a coloro che partecipano concretamente alla gestione e al controllo della società.
  • Un socio con partecipazione minima, privo di cariche sociali e senza un ruolo gestionale rilevante può contestare l'applicazione della presunzione dimostrando il proprio scarso peso nella società.
  • La posizione di ciascun socio deve essere valutata individualmente, considerando quota posseduta, poteri esercitati, rapporti con gli altri soci e coinvolgimento nella gestione.
  • La mera qualità di socio non è sufficiente, da sola, a dimostrare che il contribuente abbia percepito utili extracontabili.

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