Sentenza del 01/07/2022 n. 21062 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2011 per omissione nella dichiarazione di provvigioni percepite per conto della preponente Karnak S.A. (sede estera). L'Ufficio aveva ricostruito maggior reddito imponibile e l'omessa applicazione/versamento dell'IVA ritenendo le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia e non esenti ai sensi dell'art. 9 DPR 633/1972, poiché rese a favore di soggetto con stabile organizzazione in Italia.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello ritenendo che le prestazioni avessero rilevanza territoriale in Italia perché rese a favore di committente con stabile organizzazione italiana che operava esclusivamente in Italia; la Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità, affermando che la censura impugnatoria mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto (sussistenza della stabile organizzazione e della effettiva prestazione nei confronti della Karnak S.A.), accertamento condiviso da ufficio, GdF e autorità penale, e pertanto non sindacabile in questa sede. Condanna della ricorrente alle spese e possibilità di pagamento aggiuntivo del contributo unificato secondo la normativa richiamata.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter
Richiamato con riferimento alla territorialità delle prestazioni di servizi e alla normativa IVA sul luogo di imposizione; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina nazionale una volta accertata la rilevanza territoriale in Italia.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1
Norma sulle prestazioni internazionali/non imponibili: la sentenza ha escluso l'operatività dell'esenzione/riporto in quanto ha accertato che il committente disponeva di stabile organizzazione in Italia, rendendo le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato come fondamento formale del motivo di ricorso (violazione di legge); la Corte ha ritenuto che la questione prospettata fosse in realtà una censura di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in punto di contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma di richiamo collegata all'art. 13 DPR 115/2002 per la disciplina del contributo unificato e degli oneri procedurali connessi.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina gli accertamenti di fatto: se il giudice di merito ha accertato concretamente la presenza di una stabile organizzazione in Italia e la effettiva esecuzione delle prestazioni verso quella stabile organizzazione, la doglianza sulla qualificazione internazionale dell'operazione è inammissibile in cassazione.
- La territorialità ai fini IVA si valuta sulla base della sostanza economica e sulla effettiva controparte che beneficia della prestazione, non solo sulla base della indicazione contrattuale o della sede legale formale del committente.
- La qualificazione del committente come soggetto estero dotato di stabile organizzazione in Italia fa sorgere l'obbligo IVA in Italia: l'esistenza di una stabile organizzazione elimina il trattamento come operazione ‘interna’ verso non residente esente dal tributo.
- Le conclusioni dell'Amministrazione finanziaria corroborate da accertamenti della Guardia di Finanza e di autorità penali hanno forte valore probatorio e rendono difficile per il contribuente ribaltare la valutazione nei giudizi di legittimità.
- In ricorsi per cassazione è essenziale centrare il vizio su interpretazione o violazione di norme di diritto, non su nuova valutazione di fatto; contestazioni che chiedono una diversa ricostruzione fattuale rischiano l'inammissibilità.
- Per il contribuente che intenda difendersi in casi analoghi è cruciale produrre elementi documentali e probatori (pagamenti, flussi finanziari, documentazione gestionale del committente, dichiarazioni della sede estera) che dimostrino la reale assenza di stabile organizzazione e che la prestazione sia stata resa a soggetto non residente.
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