Cassazione Penale, Sentenza n. 26493/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello (e quindi in Cassazione) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure principali erano: contestazione dell'esistenza e della riconoscibilità di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), con richiesta di derubricazione all'associazione di minor gravità ai sensi dell'art. 74, comma 6 o, in subordine, alla mera detenzione/cessione continuata (art. 73, commi 1, 4 e 5); contestazione della valutazione delle intercettazioni e degli atti di PG (sostenendo letture alternative che legittimerebbero l'estraneità o la marginalità di taluni imputati); censura del diniego del riconoscimento delle circostanze generiche (art. 62-bis c.p.), ritenuto immotivato o eccessivamente severo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la valutazione della prova (in prevalenza intercettazioni, osservazione della PG e dichiarazioni di acquirenti) sia questione di merito rimessa ai giudici di fatto e non sindacabile in Cassazione, salvo manifesta illogicità o aporie non emerse nel caso. In ordine alla riqualificazione nell'ipotesi di associazione minore (art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990) la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito: l'associazione era organizzata, con rifornimenti continui, pluralità di sostanze, controllo di una piazza di spaccio nell'abitazione di famiglia, mezzi per eludere i controlli e modalità operative non compatibili con la esclusiva commissione di fatti di lieve entità. Il diniego delle generiche è stato mantenuto come adeguatamente motivato alla luce dei precedenti e della personalità degli imputati. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
art. 74, d.P.R. n. 309/1990; art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
La Corte ricorda che l'art. 74 comma 6 configura un'ipotesi autonoma (associazione per fatti di lieve entità) che richiede valutazione del momento genetico e delle potenzialità dell'organizzazione: non è sufficiente la limitata entità di singole cessioni, occorre che il sodalizio sia programmato esclusivamente per fatti di lieve entità e che le modalità operative escludano la possibilità di fatti più gravi. Nel caso in esame ciò è escluso per la capacità operativa, la varietà di sostanze e la continuità dell'attività.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990
Richiamata la distinzione tra le singole ipotesi (anche di lieve entità, comma 5) e l'attività associativa; la Corte territoriale ha ritenuto che le condotte non fossero tutte riconducibili alle ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) e quindi non idonee a giustificare la derubricazione ex art. 74 comma 6.
codice di procedura penale, art. 192
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La valutazione delle intercettazioni senza contestuale sequestro/riscontro materiale richiede particolare rigore: la scelta che conduce alla condanna deve essere fondata 'al di là di ogni ragionevole dubbio' su elementi altamente credibili. Tuttavia, le intercettazioni, se collegate e integrate da osservazioni e altri riscontri, possono comunque costituire prova sufficiente.
codice penale, art. 62-bis
Il diniego delle circostanze generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può essere adempiuta anche evidenziando l'assenza di elementi positivi e la valutazione dei precedenti e della personalità negativa del condannato è legittima. Dopo la riforma non basta lo stato di incensuratezza per ottenere le generiche.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione globale del compendio probatorio (intercettazioni, osservazioni, dichiarazioni di terzi): tali questioni sono di fatto e sindacabili solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o aporie nella motivazione.
- Per riconoscere l'associazione 'minore' ai sensi dell'art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990 non basta l'esiguità di singoli episodi: va valutato il momento costitutivo e la concreta capacità organizzativa del gruppo (continuità, approvvigionamento, varietà di sostanze, controllo territoriale).
- Le intercettazioni possono costituire prova sufficiente se integrate e collegate ad altri riscontri (osservazione, dichiarazioni di acquirenti, comportamento degli indagati), ma richiedono motivazione rigorosa quando non vi siano sequestri diretti.
- Il diniego delle circostanze generiche è legittimo se il giudice di merito motiva la presenza di elementi negativi (precenti, personalità, condotte successive) o l'assenza di elementi positivi: la valutazione resta in larga parte discrezionale.
- I ricorsi che si limitano a prospettare letture alternative delle prove e a chiedere una diversa valutazione dei fatti sono frequentemente dichiarati inammissibili in Cassazione se non evidenziano vizi logico-giuridici strutturali nella motivazione dei giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26479/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26480/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26483/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26484/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26485/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26486/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →