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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13098/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Un debitore aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per complessivi euro 9.444,08, riferita a sei cartelle di pagamento. Il debitore deduceva l’omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione del credito. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo alle prime cinque cartelle e il difetto di competenza per l’ultima cartella. Il soccombente proponeva ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che la controversia dovesse essere attratta alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, invocando anche la litispendenza di pignoramenti e contestando la scelta del giudice ordinario. La Corte rilevava però che il ricorso era costruito in modo oscuro e confuso, privo di specifici motivi intelligibili, e comunque diretto a devolvere questioni di giurisdizione, di riparto interno tra uffici/sezioni e di litispendenza esecutiva non proponibili con il regolamento di competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’atto non rispettasse i requisiti di chiarezza e specificità richiesti per il ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.; inoltre ha osservato che il regolamento di competenza non può essere utilizzato per sottoporre alla Corte una questione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, né per impugnare una decisione pregiudiziale o di rito che individui il giudice dotato di giurisdizione. Ha poi affermato che la ripartizione degli affari tra sezioni del medesimo tribunale non integra una questione di competenza, e che la litispendenza, oltre a non risultare specificamente dedotta nei gradi di merito, è istituto proprio dei giudizi di cognizione e non dei processi esecutivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Viene richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro l’intimazione di pagamento.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una esposizione chiara e sintetica dei fatti e delle censure; la mancanza di specificità e l’oscurità dell’esposizione determinano inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure devono essere ricondotte in modo intelligibile ai vizi tipizzati del ricorso per cassazione.

  • art. 47 c.p.c.

    È richiamato in relazione al deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la misura dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e specifico: la commistione indistinta di fatti, documenti e argomentazioni di merito, tale da impedire di comprendere le censure, comporta l’inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c.
  • Il regolamento di competenza non è utilizzabile per devolvere alla Corte una questione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
  • Non è esperibile un ricorso per saltum contro una decisione che risolva soltanto questioni pregiudiziali, preliminari o di rito, compresa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione.
  • La ripartizione degli affari tra sezioni o articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario non integra una questione di competenza, ma attiene all’organizzazione interna dell’ufficio.
  • La litispendenza è istituto proprio dei giudizi di cognizione e non dei processi esecutivi; inoltre, per essere scrutinata, deve risultare ritualmente dedotta e specificamente allegata nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveGiurisdizioneCompetenza
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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