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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1032

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’estensione dell’uso dell’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ceppo T18) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’impiego, limiti massimi per categoria di alimento e da un requisito di etichettatura relativo alla denominazione del nuovo alimento. L’efficacia resta subordinata e compatibile con le discipline settoriali applicabili a latticini, integratori, alimenti per specifici gruppi di popolazione e prodotti per lattanti e bambini.

Autorizza l’estensione d’uso dell’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ceppo T18) come nuovo alimento e aggiorna l’elenco اتحnione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione alimenti contenenti olio derivato da Schizochytrium sp. (ceppo T18), in relazione ai prodotti e alle categorie alimentari elencati nell’allegato. L’autorizzazione vale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; resta però impregiudicata l’applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (UE) n. 609/2013. Sono previste condizioni d’uso e requisiti di etichettatura specifici; l’allegato stabilisce inoltre limiti quantitativi per diverse categorie di alimenti. Non disciplina altri ceppi di Schizochytrium sp. se non quelli già autorizzati e la specifica estensione per il ceppo T18.

Autorizzazione dell’estensione d’uso dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (T18)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione autorizza l’estensione dell’uso dell’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ceppo T18) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Il provvedimento si inserisce nel sistema dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, e recepisce l’esito favorevole della valutazione svolta nell’ambito della disciplina previgente sui nuovi alimenti.

Contesto normativo e iter di valutazione

La Commissione richiama il fatto che, secondo il regolamento (UE) 2015/2283, soltanto i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. Ricorda inoltre che l’autorizzazione e l’aggiornamento dell’elenco competono alla Commissione ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento.

Il considerando dà conto della procedura seguita: la società Mara Renewables Corporation ha presentato una domanda di estensione d’uso il 21 novembre 2016 all’autorità competente del Regno Unito, in relazione all’olio prodotto dal ceppo T18, chiedendone l’impiego in tutti gli alimenti già autorizzati con le decisioni di esecuzione (UE) n. 463/2014 e (UE) 2015/545, nonché nelle puree di frutta e verdura. Successivamente, la società ha comunicato alla Commissione, così come anche Nutraveris e BASF, di aver immesso sul mercato dell’Unione il medesimo nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97.

La domanda è stata trattata come domanda ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 in forza dell’articolo 35, paragrafo 1, poiché era stata presentata sotto il regime previgente e non era stata adottata una decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018. La valutazione iniziale dell’autorità competente del Regno Unito, trasmessa il 6 ottobre 2017, ha concluso che l’estensione d’uso soddisfa i criteri per i nuovi alimenti; le osservazioni degli altri Stati membri, pervenute entro sessanta giorni, hanno confermato tale conclusione.

Contenuto dell’autorizzazione

L’articolo 1 dispone la modifica della voce dell’elenco dell’Unione relativa all’olio derivato da Schizochytrium sp. (ceppo T18) e precisa che la voce comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato. L’autorizzazione è concessa senza pregiudizio per le norme settoriali applicabili.

Condizioni di impiego e limiti massimi

L’allegato sostituisce la voce "olio derivato da Schizochytrium sp. (T18)" nella tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. I principali livelli massimi indicati sono i seguenti:

  • prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte: 200 mg/100 g, oppure per i prodotti caseari 600 mg/100 g;
  • prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande: 200 mg/100 g, oppure per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g;
  • grassi spalmabili e condimenti: 600 mg/100 g;
  • cereali da prima colazione: 500 mg/100 g;
  • integratori alimentari: 250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale e 450 mg di DHA/giorno per le donne in gravidanza e in allattamento;
  • sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e sostituti di un pasto per il controllo del peso: 250 mg/pasto;
  • bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia: 200 mg/100 g;
  • alimenti per persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto sportivi, e alimenti recanti diciture sull’assenza o sulla ridotta presenza di glutine: condizioni di uso rinviate alle prescrizioni applicabili;
  • alimenti a fini medici speciali: secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati;
  • prodotti di panetteria, barrette ai cereali, grassi da cucina, bevande analcoliche, formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, nonché puree di frutta/verdura: nei limiti specificati nell’allegato.

Etichettatura

Per i prodotti alimentari contenenti il nuovo ingrediente, la denominazione da indicare in ეტichetta è "olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.". Si tratta di un obbligo specifico che accompagna l’autorizzazione dell’uso del nuovo alimento.

Rapporti con altre discipline dell’Unione

La Commissione precisa che l’autorizzazione non incide sulle norme già applicabili nei rispettivi settori:

  • il regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti agricoli, in particolare latte e prodotti lattiero-caseari;
  • la direttiva 2002/46/CE per gli integratori alimentari;
  • il regolamento (UE) n. 609/2013 per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

Modifica dell’elenco dell’Unione e entrata in vigore

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 in conformità all’allegato del presente atto. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’estensione d’uso del nuovo alimento

Modifica la voce dell’elenco dell’Unione relativa all’olio derivato da Schizochytrium sp. (ceppo T18), autorizzandone l’estensione d’uso come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.

Condizioni d’uso e limiti massimi

L’allegato sostituisce la voce preesistente e fissa i livelli massimi per ciascuna categoria di alimento, tra cui prodotti lattiero-caseari, sostitutivi dei latticini, grassi spalmabili e condimenti, cereali da prima colazione, integratori alimentari, sostituti dell’intera razione per il controllo del peso, bevande a base di latte per bambini, prodotti per sportivi, alimenti senza glutine o a glutine ridotto, alimenti a fini medici speciali, prodotti di panetteria, barrette ai cereali, grassi da cucina, bevande analcoliche, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti trasformati a base di cereali e puree di frutta/verdura.

Requisiti di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento da riportare in ეტichetta è "olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp." per i prodotti alimentari che lo contengono.

Rapporti con altre normative settoriali

L’autorizzazione è espressamente resa impregiudicata rispetto al regolamento (UE) n. 1308/2013, alla direttiva 2002/46/CE e al regolamento (UE) n. 609/2013, che continuano a disciplinare i rispettivi settori.

Aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento, inserendo/sostituendo la voce relativa all’olio derivato da Schizochytrium sp. (T18).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materienovel foodsicurezza alimentareetichettatura alimentareintegratori alimentarialimenti per lattanti e bambini

Testo integrale

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