Regolamento (UE) 2018/1033
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1033 della Commissione, del 20 luglio 2018, recante duecentottantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1033 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 luglio 2018. Vengono aggiornate due voci dell’elenco: una relativa a una persona fisica e una a un’entità/gruppo, con revisione dei dati identificativi e delle informazioni accessorie.
Modifica puntuale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per aggiornare i dati identificativi di due soggetti inseriti nell'elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità inclusi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè ai soggetti destinatari delle misure restrittive dell'Unione nei confronti di persone ed entità associate all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L'intervento normativo non estende il perimetro soggettivo delle misure, ma aggiorna esclusivamente le informazioni identificative relative a due voci dell'elenco; resta ferma l'applicazione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti dei soggetti elencati. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla sua entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1033 della Commissione
Il regolamento costituisce un atto di esecuzione meramente modificativo del quadro sanzionatorio UE istituito dal regolamento (CE) n. 881/2002. Esso recepisce l’aggiornamento deciso il 17 luglio 2018 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, intervenendo sull’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.
Finalità e contesto normativo
La funzione dell’atto è quella di mantenere allineato l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 alle decisioni internazionali di designazione o aggiornamento dei soggetti sanzionati. Il considerando richiama espressamente che l’allegato I contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento e che, a seguito della decisione del 17 luglio 2018, due voci devono essere rettificate.
Ambito di intervento
L’intervento non modifica l’impianto generale delle misure restrittive, ma aggiorna esclusivamente i dati identificativi di due voci dell’elenco:
- una persona fisica, Ayyub Bashir;
- una persona giuridica/gruppo, Jemmah Anshorut Tauhid (JAT).
Per entrambi i soggetti restano ferme le date di designazione già indicate nell’allegato, rispettivamente 18.10.2012 e 12.3.2012.
Modifica relativa ad Ayyub Bashir
La voce relativa ad Ayyub Bashir viene sostituita per quanto concerne i dati identificativi. Restano indicati gli alias, i titoli, le date di nascita e l’indirizzo a Mir Ali, nell’area tribale ad amministrazione federale in Pakistan. Il testo sostitutivo introduce due elementi rilevanti:
- la dicitura "cittadinanza" in luogo di "nazionalità";
- l’informazione aggiuntiva secondo cui il soggetto sarebbe rimasto ucciso in un attacco aereo a Chordar, provincia di Kunduz (Afghanistan), nel dicembre 2015.
Modifica relativa a Jemmah Anshorut Tauhid (JAT)
La voce relativa a Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) è anch’essa aggiornata. Rimangono invariati gli alias, l’indirizzo, i contatti telefonici ed e-mail, nonché le informazioni storiche sulla fondazione e sul sito internet. Vengono invece sostituite le "Altre informazioni", che ora qualificano il gruppo come affiliato all’ISIL, elencato come Al-Qaeda in Iraq, e responsabile di attacchi in Indonesia. Si conferma inoltre il collegamento con Jemmah Islamiya (JI).
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda le voci inserite nell’elenco dei soggetti a cui si applica il congelamento di fondi e risorse economiche.
Modifica della voce "Ayyub Bashir"
Nell’elenco delle "Persone fisiche" i dati identificativi di Ayyub Bashir sono sostituiti: viene mantenuto il riferimento agli alias, ai titoli, alle date di nascita e all’indirizzo in Pakistan, ma il dato "Nazionalità" è sostituito da "Cittadinanza". È inoltre aggiunta l’informazione secondo cui il soggetto sarebbe rimasto ucciso in un attacco aereo a Chordar, provincia di Kunduz (Afghanistan), nel dicembre 2015. Rimane invariata la data di designazione ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), fissata al 18.10.2012.
Modifica della voce "Jemmah Anshorut Tauhid (JAT)"
Nell’elenco delle "Persone giuridiche, gruppi ed entità" i dati identificativi di Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) sono aggiornati: restano invariati alias, indirizzo, telefono, e-mail e dati storici di fondazione, ma le "Altre informazioni" sono modificate per descrivere il gruppo come affiliato all’ISIL, elencato come Al-Qaeda in Iraq, e come autore di attacchi in Indonesia; si conferma inoltre l’associazione con Jemmah Islamiya (JI) e il sito web indicato. La data di designazione resta il 12.3.2012.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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