Regolamento (UE) 2018/1025
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1025 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo alle restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. In seguito a una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 13 luglio 2018, la Commissione elimina due soggetti dall’allegato III, con effetto sul perimetro delle persone ed entità soggette a congelamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per cancellare due soggetti dall’elenco delle entità irachene soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in particolare, agli operatori che detengono o gestiscono fondi e risorse economiche rientranti nel regime sanzionatorio contro l’Iraq previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato III di tale regolamento, cioè l’elenco degli enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna l’elenco esistente eliminando due voci.
Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1025 interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. La finalità è circoscritta all’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato III, in coerenza con una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 13 luglio 2018.
Contesto normativo
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. Il regolamento di esecuzione si limita a modificare tale allegato, senza incidere sull’impianto generale delle misure restrittive.
Modifica sostanziale apportata
La modifica consiste nella cancellazione di due voci dall’allegato III:
- n. 62: Iraqi Life Insurance Company, con indirizzi in Baghdad;
- n. 96: National Insurance Company [Iraq], con indirizzi in Baghdad.
L’effetto pratico è l’uscita di tali soggetti dall’elenco delle entità assoggettate al congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento di base.
Base giuridica e vincolo di conformazione
Il regolamento è adottato dalla Commissione in forza dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Il considerando richiama espressamente la decisione del 13 luglio 2018 del comitato per le sanzioni ONU come presupposto dell’aggiornamento dell’elenco.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con la conseguente cancellazione di due voci dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento.
Cancellazione di due entità dall’elenco sanzionatorio
L’allegato sopprime le voci n. 62 e n. 96: Iraqi Life Insurance Company e National Insurance Company [Iraq], con i rispettivi indirizzi a Baghdad, già incluse tra i soggetti soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Base giuridica e collegamento con decisione ONU
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003 e recepisce l’aggiornamento deciso il 13 luglio 2018 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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