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Sentenza

Sentenza n. 406/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 321/2024 (R.G. Lav. n. 313/2024), passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale Ordinario di Udine, giudice del lavoro, n. 321/2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, n. 321/2024, passata in giudicato. Nel corso del giudizio è emerso che il Ministero ha dato esecuzione al giudicato, sebbene soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale. Il ricorrente chiedeva quindi tutela rispetto all'originaria inerzia dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato e che, pertanto, non residuava una controversia da decidere. Poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, il Collegio ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la materia del contendere può essere dichiarata cessata, non residuando una concreta utilità nella prosecuzione del giudizio.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali, che può essere posta a carico dell'Amministrazione quando l'esecuzione del giudicato sia intervenuta solo dopo la proposizione della domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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