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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6890 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio sostenendo che il giudice regionale avesse applicato erroneamente il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2. Secondo l'Agenzia, i dati risultanti dai conti correnti bancari del contribuente e non riportati in dichiarazione costituiscono una presunzione legale relativa della loro riferibilità a operazioni imponibili. Pertanto, spettava al contribuente dimostrare, per ciascun movimento, che le somme erano già state dichiarate oppure che non si riferivano a operazioni imponibili. La CTR aveva invece imposto all'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire ulteriori prove sulla natura dei versamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato l'unico motivo. Ha affermato che l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie beneficia di una presunzione legale relativa e che il contribuente ha l'onere di fornire una prova analitica e contraria sui singoli movimenti. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata e la causa è stata rinviata alla stessa CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2

    Il rinvenimento di dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria per la rettifica e l'accertamento.

    La norma consente all'Amministrazione di utilizzare le movimentazioni bancarie come base presuntiva per ricostruire la materia imponibile ai fini IVA. La presunzione è relativa: il contribuente può superarla dimostrando, con riferimento ai singoli movimenti, che le somme sono state dichiarate oppure che non riguardano operazioni imponibili.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    I dati bancari possono costituire fondamento degli accertamenti e delle rettifiche della dichiarazione IVA quando il contribuente non fornisce la prova contraria richiesta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La violazione o falsa applicazione di norme di diritto costituisce motivo di ricorso per cassazione. Nel caso concreto, l'Agenzia ha denunciato l'erronea applicazione delle regole sull'efficacia presuntiva delle movimentazioni bancarie.

  • Codice di procedura civile, art. 383, comma 1

    Quando la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, può rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame.

Massime di principio

  • In caso di accertamento fiscale basato su movimentazioni bancarie, i versamenti e gli altri dati non giustificati possono essere presunti riferibili a operazioni imponibili, senza che l'Amministrazione debba necessariamente fornire ulteriori prove per ogni somma.
  • La presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente, ma la prova deve normalmente essere analitica e riferita ai singoli movimenti bancari, indicando la provenienza delle somme e dimostrando che sono già state dichiarate o che non hanno natura imponibile.
  • Il giudice tributario non può addossare all'Amministrazione un onere probatorio ulteriore rispetto alla produzione dei dati bancari e alla loro mancata giustificazione; deve invece verificare se il contribuente abbia assolto il proprio onere di prova contraria.
  • Le movimentazioni possono rilevare anche quando riguardano conti intestati a soggetti legati al contribuente da rapporti di parentela o lavoro e, in determinate condizioni, conti cointestati, purché il collegamento con il contribuente sia adeguatamente considerato.
  • La cassazione con rinvio non definisce definitivamente l'imposta dovuta: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando correttamente la presunzione bancaria e valutando le giustificazioni offerte per i singoli movimenti.

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