Sentenza del 25/03/2019 n. 590 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - società estera - Repubblica di san Marino - esterovestizione - attività gestoria penetrante della controllante - è tale - residenza in Italia - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società è stata considerata esterovestita. Il livello di ingerenza della controllante italiana è stato ritenuto sproporzionato e ultroneo rispetto alla normale attività di controllo societario, tale da dimostrare che la gestione effettiva della società sammarinese avveniva in Italia. Ne è conseguita l'affermazione della residenza fiscale italiana della società e l'applicazione delle relative conseguenze ai fini IRES.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato la residenza fiscale estera della società sammarinese, sostenendo che fosse esterovestita e avesse in realtà la sede effettiva della direzione e gestione in Italia. La contestazione si fondava sull'ingerenza particolarmente intensa della controllante italiana e, in particolare, dell'amministratore delegato di quest'ultima, il quale svolgeva attività gestorie immediate e dirette per la società estera. Nel computer e nella casella di posta elettronica dell'amministratore delegato italiano erano stati rinvenuti documenti contabili e atti gestori riferiti alla società sammarinese, elementi ritenuti incompatibili con il normale esercizio dei poteri di controllo di una società controllante.
Norme richiamate
Articolo 73 del TUIR
La residenza fiscale di una società può essere individuata in Italia quando, per la maggior parte del periodo d'imposta, in Italia si trova la sede dell'amministrazione o il luogo in cui viene esercitata effettivamente la direzione e gestione della società. L'esterovestizione ricorre quando la sede estera è solo formale e la gestione sostanziale è italiana.
Disciplina IRES sulla residenza fiscale delle società
Ai fini dell'imposizione sul reddito, una società formalmente costituita all'estero può essere fiscalmente residente in Italia se gli elementi concreti dimostrano che le decisioni gestionali e amministrative vengono assunte o attuate prevalentemente nel territorio italiano.
Massime di principio
- La mera costituzione o registrazione di una società all'estero non è sufficiente a dimostrare la residenza fiscale estera: occorre verificare dove si svolge concretamente la direzione e gestione.
- L'attività della controllante italiana è normalmente lecita, ma può diventare indice di esterovestizione quando si trasforma in gestione quotidiana, diretta e sostitutiva degli organi della società estera.
- La presenza, presso amministratori o sedi italiane, di documenti contabili, corrispondenza e atti decisionali della società estera può costituire un forte elemento probatorio della gestione effettiva in Italia.
- Per distinguere il controllo societario dalla gestione effettiva occorre valutare la concretezza, frequenza e incisività delle attività svolte dalla controllante o dai suoi amministratori.
- In situazioni analoghe, la società deve poter dimostrare l'autonomia reale degli organi esteri, l'assunzione delle decisioni nel Paese estero, la disponibilità di strutture operative locali e la corretta conservazione della documentazione presso la sede effettiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 25 mar 2019Sentenza del 25/03/2019 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →