Sentenza del 08/04/2016 n. 2004 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Merito pretesa - Accertamento non impugnato - Definitività pretesa - Impugnazione merito - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del merito della pretesa è stata ritenuta non ammissibile: una volta divenuto definitivo l’accertamento non impugnato, la cartella può essere impugnata soltanto per vizi propri e non per rimettere in discussione la pretesa tributaria. Il testo fornito non specifica il giudice, il grado, l’esito formale del dispositivo o la decisione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato nel merito la pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento. La cartella era però fondata su un precedente avviso di accertamento che il contribuente non aveva impugnato; la pretesa risultava quindi definitiva. Il testo fornito non indica importi, date, ulteriori motivi di ricorso o specifici vizi propri della cartella.
Massime di principio
- Se la cartella deriva da un avviso di accertamento non impugnato nei termini, la pretesa tributaria diventa definitiva e non è possibile contestarne nuovamente il merito impugnando la cartella.
- La cartella può comunque essere impugnata per vizi propri, cioè per difetti che riguardano la cartella o la sua formazione e notificazione, non per riaprire questioni relative all’accertamento ormai definitivo.
- È quindi essenziale contestare tempestivamente l’atto impositivo originario: in assenza d’impugnazione, le successive possibilità di difesa sono circoscritte ai vizi dell’atto di riscossione.
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