Regolamento (UE) 2026/1782
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1782 della Commissione, del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 recante norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul funzionamento interno della commissione di ricorso dell’ECHA per adeguarlo a un nuovo modello operativo, nel quale i membri non sono più personale permanente dell’agenzia. Rafforza il ruolo del cancelliere, semplifica e digitalizza gli atti procedurali, chiarisce le regole su sostituzioni, interventi, termini e notificazioni, e introduce una disciplina espressa della segretezza delle deliberazioni e della correzione delle decisioni. L’obiettivo dichiarato è migliorare efficienza, coerenza e continuità della gestione dei ricorsi in materia REACH.
Modifica le norme organizzative e procedurali della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), aggiornando il regolamento (CE) n. 771/2008 al nuovo modello operativo e alla gestione digitale dei ricorsi.
Ambito di applicazione
Si applica alla commissione di ricorso dell’ECHA, ai suoi membri, al presidente, al cancelliere, al ricorrente, all’agenzia, agli intervenienti e, più in generale, ai procedimenti di ricorso disciplinati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e dal regolamento (CE) n. 771/2008 come modificato. Riguarda la presentazione, istruttoria, notificazione, pubblicazione, udienza, deliberazione, correzione e chiusura dei ricorsi; opera in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile, ed è testo rilevante ai fini del SEE. Sono richiamate le procedure di cui agli articoli 92, 93 e 89 del regolamento REACH e le norme interne adottate ai sensi dell’articolo 27 del regolamento interno.
Modifica del regolamento interno della commissione di ricorso dell’ECHA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1782 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 771/2008, che disciplina l’organizzazione e la procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento REACH, in particolare degli articoli 89, 92, 93 e 132 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed è motivato dall’esigenza di adeguare il funzionamento della commissione al nuovo modello operativo, nonché di modernizzare e digitalizzare la gestione dei ricorsi.
Nuovo modello organizzativo e ruolo degli organi della commissione
La modifica prende atto della scelta del consiglio d’amministrazione dell’ECHA di non impiegare più i tre membri della commissione di ricorso come personale permanente dell’agenzia, pur mantenendo invariata la composizione dell’organo: tre membri, incluso un presidente, e i rispettivi supplenti. In questo quadro, viene rafforzato il ruolo del presidente e viene disciplinata con maggiore precisione la funzione del cancelliere, chiamato a garantire continuità amministrativa e procedurale.
Sostituzione dei membri e assegnazione del relatore
L’articolo 3, paragrafo 2, viene riscritto per chiarire che il membro impossibilitato a partecipare al procedimento, oppure il cui posto sia vacante, è sostituito dal presidente con un membro supplente. I criteri di designazione del supplente sono demandati alle indicazioni pratiche adottate secondo l’articolo 27, paragrafo 3. Inoltre, il presidente può, previa consultazione dei membri interessati, designare un altro membro come relatore quando sia opportuno per la connessione tra cause o per assicurare un ritmo soddisfacente di evasione dei ricorsi.
Cancelliere e cancelleria
Il regolamento attribuisce al cancelliere un ruolo centrale. Egli è responsabile, nell’ambito del quadro amministrativo e finanziario dell’agenzia, dell’amministrazione della commissione di ricorso e della gestione della cancelleria, con l’assistenza dei servizi competenti del segretariato dell’agenzia. Deve assicurare il corretto svolgimento del procedimento di ricorso, assistere la commissione, ricevere, trasmettere e conservare i documenti, oltre a prestare ogni altro servizio previsto dal regolamento. La nomina spetta al direttore esecutivo, che tiene conto del parere del presidente; il cancelliere riferisce al direttore responsabile delle risorse per le questioni amministrative e al presidente per le questioni relative ai ricorsi. Il presidente può impartire istruzioni al cancelliere sulle questioni attinenti alle funzioni della commissione.
Presentazione del ricorso e controllo formale
L’atto di ricorso deve contenere, tra l’altro, nome, cognome, indirizzo e indirizzo di posta elettronica del ricorrente, i dati del rappresentante se presente, e un indirizzo per le notifiche se diverso. Se l’atto non è conforme ai requisiti dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d), e del paragrafo 2, oppure alle indicazioni pratiche adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, il cancelliere può fissare una sola volta un termine ragionevole per la regolarizzazione.
Sul sito internet dell’agenzia deve essere pubblicato un avviso contenente la data di ricevimento del ricorso, l’identità del ricorrente, l’oggetto della controversia, le conclusioni e un sommario dei motivi e dei principali argomenti. Il presidente decide quali informazioni siano riservate; i dati espressamente menzionati nel primo comma non sono riservati.
Fase difensiva dell’agenzia e interventi
La memoria difensiva dell’agenzia va presentata entro due mesi dalla scadenza del termine entro cui il presidente deve decidere sull’ammissibilità/ricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento REACH. Il termine può essere prorogato dal cancelliere in circostanze eccezionali, su domanda motivata.
Per la domanda di intervento, il presidente decide se ammetterla o respingerla, dopo che le parti hanno potuto presentare osservazioni. Se l’intervento è autorizzato, il cancelliere fissa il termine per la memoria di intervento e può successivamente fissare un termine per le repliche delle parti. Gli atti trasmessi all’interveniente non includono quelli riservati.
Digitalizzazione, contraddittorio e notifiche
Una delle innovazioni principali è la generalizzazione del deposito e delle notifiche per via elettronica o tramite altri mezzi digitali stabiliti dalla commissione di ricorso. Ciò vale per tutti gli atti procedurali, nonché per decisioni e comunicazioni, previo accordo delle parti interessate sui mezzi utilizzati.
Il nuovo articolo 11 bis codifica il principio del contraddittorio: la commissione di ricorso considera soltanto gli atti e documenti messi a disposizione di ricorrente e agenzia, e sui quali entrambi abbiano potuto esprimersi, salve le regole di riservatezza. Tutti gli atti depositati nel fascicolo devono essere notificati alle parti, salvo le eccezioni previste dal regolamento e dalle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 27.
Termini procedurali, udienza e proroghe
Il cancelliere fissa i termini per la presentazione delle osservazioni e comunica la chiusura della fase scritta del procedimento. La richiesta di udienza deve essere presentata entro due settimane dalla comunicazione di tale chiusura; il termine può essere prorogato dal cancelliere. In generale, i termini fissati in applicazione del regolamento possono essere prorogati dal cancelliere su richiesta motivata di una parte o di un interveniente; se la decisione del cancelliere è contestata, la questione è rimessa al presidente.
Segretezza delle deliberazioni
La disciplina della segretezza viene precisata in modo puntuale. Sono coperti da segretezza i pareri orali e scritti dei membri della commissione di ricorso relativi agli aspetti giuridici, scientifici o tecnici della causa, espressi durante l’esame e la deliberazione, anche nella fase di redazione delle decisioni, nonché le votazioni effettuate ai sensi dell’articolo 20. La previsione sostituisce, nel nuovo contesto operativo, il precedente codice di condotta per i membri permanenti della commissione.
Correzione delle decisioni
La procedura di correzione viene riformulata e distinta dalla rettifica prevista dall’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento REACH. La commissione di ricorso può correggere, d’ufficio o su richiesta di una parte o di un interveniente presentata entro un mese dalla notifica, errori materiali, errori di calcolo ed errori manifesti nella decisione. Se la correzione riguarda il dispositivo o un passaggio della motivazione che ne costituisce il fondamento necessario, il cancelliere fissa un termine per osservazioni scritte delle parti e degli intervenienti. La decisione di correzione è poi notificata secondo le modalità dell’articolo 22.
Chiusura del procedimento e adozione delle regole interne
Il presidente chiude il procedimento se il ricorso viene ritirato o se l’agenzia ritira integralmente la decisione impugnata a seguito di una rettifica ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento REACH. Infine, il regolamento conferma che il presidente e gli altri due membri nominati ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, primo comma, adottano a maggioranza, sulla base di una proposta del cancelliere, le norme e i provvedimenti previsti dal regolamento interno.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo assetto della commissione di ricorso
Viene preso atto del nuovo modello operativo deciso dal consiglio d’amministrazione dell’ECHA, senza alterare la composizione della commissione di ricorso: tre membri, incluso un presidente, e i rispettivi supplenti. Il regolamento interno è aggiornato per riflettere tale assetto.
Sostituzione dei membri e designazione del relatore
Il presidente sostituisce un membro con un supplente quando il membro è impossibilitato a partecipare o il posto è vacante, secondo criteri definiti dalle istruzioni pratiche adottate ex articolo 27, paragrafo 3. Inoltre, per ragioni di connessione tra cause o efficienza, il presidente può designare un altro membro come relatore previa consultazione degli interessati.
Ruolo del cancelliere e della cancelleria
Il cancelliere è responsabile dell’amministrazione della commissione di ricorso e della gestione della cancelleria, con assistenza dei servizi competenti del segretariato dell’agenzia. È incaricato di assicurare il corretto svolgimento della procedura, ricevere, trasmettere e conservare i documenti e svolgere ogni altro servizio previsto. È nominato dal direttore esecutivo previa considerazione del parere del presidente; riferisce al direttore responsabile delle risorse per le questioni amministrative e al presidente per le questioni relative ai ricorsi.
Controllo iniziale dell’atto di ricorso e sanatoria
L’atto di ricorso deve contenere, tra l’altro, dati identificativi del ricorrente e dell’eventuale rappresentante, nonché indirizzi per le notificazioni. Se non è conforme ai requisiti previsti dall’articolo 6, paragrafi 1, lettere da a) a d), e 2, o alle indicazioni pratiche adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, il cancelliere può fissare una sola volta un termine ragionevole per regolarizzare l’atto. Viene soppressa la precedente lettera h) del paragrafo 1.
Pubblicazione dell’avviso di ricorso
Sul sito web dell’agenzia deve essere pubblicato un avviso con la data di ricevimento dell’atto di ricorso, nome del ricorrente, oggetto della controversia, conclusioni e sommario dei motivi e dei principali argomenti. Il presidente decide quali informazioni del ricorrente sono riservate e impedisce la pubblicazione dei dati riservati; le informazioni espressamente indicate nel primo comma non sono considerate riservate.
Memoria difensiva dell’agenzia
L’agenzia deve depositare la propria memoria difensiva entro due mesi dalla scadenza del termine entro il quale il presidente deve decidere sull’ammissibilità/ricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento REACH. Il cancelliere può prorogare il termine in circostanze eccezionali, su domanda motivata dell’agenzia.
Intervento di terzi
La domanda di intervento viene notificata alle parti per eventuali osservazioni prima che il presidente decida. Il presidente decide sull’ammissione dell’intervento; se lo autorizza, il cancelliere fissa il termine per la memoria di intervento e, successivamente, può fissare un termine per le risposte delle parti. Gli atti comunicati all’interveniente escludono quelli riservati.
Digitalizzazione degli atti e delle notifiche
Tutti gli atti procedurali devono essere depositati tramite posta elettronica o altri mezzi di comunicazione digitali stabiliti dalla commissione di ricorso. Anche decisioni e comunicazioni sono notificate con mezzi digitali, previo accordo delle parti interessate.
Natura contraddittoria del procedimento
La commissione di ricorso prende in considerazione solo atti e documenti resi disponibili sia al ricorrente sia all’agenzia, sui quali entrambi abbiano potuto esprimersi, fatte salve le regole di riservatezza. Tutti gli atti e documenti depositati nel fascicolo sono notificati alle parti, salvo le eccezioni previste.
Termini procedurali, udienza e proroghe
Il cancelliere fissa i termini per le osservazioni e comunica la chiusura della fase scritta del procedimento. La richiesta di udienza va presentata entro due settimane dalla comunicazione della chiusura della fase scritta; tale termine può essere prorogato dal cancelliere. I termini stabiliti dal regolamento possono essere prorogati dal cancelliere su domanda motivata di una parte o di un interveniente; in caso di contestazione, la questione è deferita al presidente.
Segretezza delle deliberazioni
Viene specificato che la segretezza delle deliberazioni riguarda i pareri orali e scritti dei membri su aspetti giuridici, scientifici o tecnici espressi durante l’esame e la deliberazione, anche in fase di redazione delle decisioni, nonché le votazioni effettuate ai sensi dell’articolo 20.
Correzione delle decisioni
La commissione di ricorso può correggere, d’ufficio o su richiesta di una parte o di un interveniente presentata entro un mese dalla notifica, errori materiali, di calcolo o manifesti contenuti nella decisione. Se la correzione riguarda il dispositivo o una parte della motivazione che ne costituisce fondamento necessario, le parti e gli intervenienti possono presentare osservazioni scritte entro il termine fissato dal cancelliere; la decisione di correzione viene notificata alle parti e agli intervenienti.
Chiusura del procedimento
Se il ricorso è ritirato, oppure se la decisione impugnata è ritirata integralmente dall’agenzia a seguito di una rettifica ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento REACH, il presidente chiude il procedimento.
Adozione delle norme interne
Il presidente e gli altri due membri nominati ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, primo comma, del regolamento REACH adottano, a maggioranza e sulla base di una proposta elaborata dal cancelliere, le norme e i provvedimenti previsti dal regolamento interno.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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